Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2016, n. 976

Tributi - Condoni - Definizione agevolata omessi o ritardati versamenti ex art. 9-bis L. n. 289/2002 - Tardivo versamento dell’ultima rata - Decadenza del condono

 

Svolgimento del processo

 

C.F. impugnò il diniego di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9 bis L. n. 289/2002, relativo ad omessi o ritardati versamenti d'imposta per l'anno 2001, per tardivo versamento dell'ultima rata, deducendo che il condono doveva ritenersi perfezionato con il pagamento della prima rata. La CTP accolse il ricorso. L'appello dell'Ufficio fu rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale reputò che il condono si era perfezionato nonostante il tardivo versamento.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 9 bis l. n. 289/2002 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che ai fini del perfezionamento della fattispecie condonistica determinante è il pagamento integrale e tempestivo del dovuto.

Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale e tempestivo, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive (Cass. n. 25238/2013, n. 10650/2013, n. 20745/2010, n. 20966/2010, n. 14708/2010, n. 6051/2010, n. 6370/2006).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito. L'impugnazione dell'atto di diniego è infondata stante il tardivo pagamento dell'ultima rata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre per le precedenti fasi di merito la circostanza che l'orientamento di questa Corte si sia consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso costituisce giusto motivo di compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo la causa nel merito rigetta il ricorso proposto da C.F.; condanna C.F. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5.250,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito; dispone la compensazione delle spese processuali relativamente ai gradi di merito.