Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2016, n. 943

Tributi - Accertamento fondato sul redditometro - Rettifica del reddito in relazione ad investimenti immobiliari - Sentenza favorevole al contribuente divenuta definitiva - Efficacia di giudicato esterno anche per le altre annualità

 

Svolgimento del processo

 

Il contribuente (...) impugnò l’avviso di accertamento Irpef relativo all'anno 1998 relativo ad un maggior reddito non dichiarato, sulla base di investimenti effettuati negli anni 2001 e 2003.

La CTP di Roma accolse il ricorso.

La CTR del Lazio, con la sentenza n. 177/35/09, in riforma della sentenza di primo grado, affermò invece la legittimità dell’accertamento e respinse il ricorso del contribuente.

La CTR, in particolare, ebbe a rilevare che gli investimenti immobiliari registrati nel triennio successivo all’anno per cui è causa (1998), calcolati secondo il disposto dell’art. 38 comma 5 Dpr 600/73, comportavano una rideterminazione del reddito del contribuente da lire 6.349.000 a lire 127.058.000.

Il giudice di secondo grado affermò inoltre che le dichiarazioni del padre del contribuente, di aver versato gli importi utilizzati per gli investimenti sul c/c del figlio, in quanto supportate da generici tabulati bancari, non avevano la forza di prova testimoniale e, nel merito, non provavano che tali importi erano stati destinati in modo esclusivo in favore del figlio.

La CTR ritenne dunque che gli elementi probatori prodotti dal contribuente non fossero idonei a giustificare il finanziamento delle operazioni immobiliari effettuate.

L’Agenzia delle Entrate sì è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il contribuente ha altresì depositato memorie ex art. 378 cpc

 

Motivi della decisione

 

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5) cpc, lamentando che la sentenza della CTR abbia omesso di esaminare la complessiva posizione dell'intero nucleo familiare, ed in particolare di valutare adeguatamente l'intervento finanziario del padre del contribuente.

Lamenta, in particolare, che gli identici elementi di fatto e la documentazione prodotta siano stati valutati in modo del tutto difforme, senza alcuna giustificazione al riguardo, rispetto ad altra sentenza, la n. 106/12/08, emessa in data anteriore nei confronti del medesimo contribuente, da altra sezione della medesima CTR, in relazione a diversa annualità (1999).

Si rileva, in via preliminare, che il ricorso avverso la sentenza della CTR Lazio n.106/12/08, citata dal contribuente, che aveva annullato l'avviso di accertamento a carico del medesimo contribuente in relazione ad altra annualità d'imposta, è stato respinto - con la sentenza n. 7707/2013 - da questa Corte, onde la sentenza della CTR del Lazio n. 106/12/08 è divenuta definitiva, come risulta dalla sentenza prodotta dal ricorrente con la memoria ex art. 378 cpc.

Deve al riguardo affermarsi la ritualità della produzione, attesa la rilevabilità d'ufficio del "giudicato esterno" nell’ipotesi in cui esso, come nel caso in esame, si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. Ss.Uu. n. 13916/2006).

Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto.

Da ciò consegue che il suo accertamento, in quanto diretto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, attraverso la stabilità della decisione.

Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e della "ragionevole durata", non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cpc, il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato.

Ciò posto e passando al l’efficacia della menzionata pronunzia di questa Corte 7707/2013 sul presente giudizio si osserva che quando due giudizi tra le medesime parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento cosi compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Ss.Uu.13916/2006). Con riferimento alla materia tributaria, in particolare, tale efficacia espansiva del "giudicato esterno", riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta , assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. 13498/2015).

In riferimento a tali elementi il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario quale norma agendi.

Orbene, nel caso di specie la sentenza n.7707/2013 di questa Corte nel respingere i motivi di ricorso proposti dall’Agenzia avverso la sentenza della CTR del Lazio n.106/12/08 che aveva annullato l’avviso di accertamento a carico del contribuente per diversa annualità, ha affermato che la menzionata pronunzia della CTR di accoglimento del ricorso del contribuente, in quanto fondata su due diversi clementi probatori tra loro congruenti , doveva ritenersi adeguatamente motivata sul piano giuridico e logico.

Tale valutazione, che, nel confermare la sentenza di annullamento della CTR ne ha affermato l’adeguatezza dell’impianto motivazionale, unico profilo censurato ( con due motivi ) dall’Agenzia, concerne il medesimo presupposto sostanziale dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, atteso che la rideterminazione del reddito del contribuente per la diversa annualità, risulta fondato, ai sensi dell'art. 38 Dpr 600/73, sullo stesso elemento, vale a dire il rilevante investimento patrimoniale, distribuito su più annualità.

La statuizione che la prova contraria dedotta dal contribuente era idonea a superare l’efficacia presuntiva dell'identico elemento posto dall’Ufficio a fondamento della rideterminazione del reddito del contribuente (il rilevante investimento patrimoniale, appunto) ha dunque efficacia di "giudicato esterno" in relazione all’altra annualità, oggetto del presente giudizio, precludendo ogni ulteriore accertamento al riguardo.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in considerazione dell’efficacia "preclusiva" del rilevato giudicato esterno, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Considerate le ragioni della decisione e la formazione del "giudicato esterno" successivamente alla proposizione del presente ricorso, appaiono sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso del contribuente.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.