Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 gennaio 2016, n. 881

Agevolazioni fiscali per investimenti produttivi in aree svantaggiate - Spese ammortizzabili se relative a beni funzionalmente autonomi

 

Osserva

 

La CTR di Palermo ha accolto l’appello della "Ristorante V. sas" -appello proposto contro la sentenza n.229/01/2007 della CTP di Agrigento che aveva respinto il ricorso della predetta contribuente contro avviso di recupero credito di imposta per l’anno 2003- ed ha così riconosciuto spettante il credito di imposta ex lege n. 388/2000 art. 8, commisurato ai nuovi investimenti in beni strumentali nelle aree svantaggiate, che era stato disconosciuto perché relativo a beni di terzi e per migliorie "non separabili" dai beni a cui accedono, con conseguente natura di mero costo.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che il credito d’imposta spetti anche a fronte di investimenti effettuati su immobili di proprietà di terzi e che -alla luce della considerazione globale e unitaria degli interventi effettuati dalla contribuente sul locale condotto in locazione- gli interventi edilizi effettuati erano valsi a rendere idoneo o maggiormente idoneo il locale all’uso di pubblico esercizio di ristorazione, pur non avendo comportato aumento della superficie, e non potevano essere ricondotti alla mera manutenzione (sia pure straordinaria) poiché costituivano adeguamento alla normativa specifica in materia e refluivano sulla funzionalità complessiva del locale. D’altronde, occorreva dare rilevanza al dato sostanziale del genere di intervento realizzato, dovendosi intendere il requisito della novità in chiave economica piuttosto che in termini materiali, giacché l’obiettivo della legge era quello di incentivare le iniziative capaci di apportare crescita della produzione e dello sviluppo economico.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

La parte intimata non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c. Infatti, con il motivo di censura (improntato alla violazione degli art. 8 della legge n. 388/2000) la Agenzia ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia dato rilevanza a spese effettivamente incrementative ma che -sebbene astrattamente non inidonee nell’ottica di essere state effettuate su beni altrui- non potevano in concreto valorizzarsi perché riferite "a beni che non hanno la loro autonomia funzionale rispetto ai beni a cui accedono".

Il motivo è fondato e da accogliersi.

Come ha già chiarito codesta Suprema Corte in una vicenda del tutto analoga a quella qui in esame:"In tema di agevolazioni fiscali per investimenti produttivi in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è necessario che le relative spese siano riferite a beni strumentali nuovi, fiscalmente ammortizzabili tra gli immobilizzi materiali ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("ratione temporis" vigente) e, ove insistenti su suolo altrui, funzionalmente autonomi rispetto all'immobile del terzo su cui sono realizzati. Ne consegue che, ove si tratti di spese incrementative riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà, pur non essendo la circostanza di per sé sola sufficiente ad escludere l'agevolazione, è decisivo che il bene, per la sua autonomia, sia idoneo ad essere rimosso ed utilizzato separatamente dall'investitore al termine della locazione o comodato del bene altrui cui accede". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23136 del 11/10/2013, che non è contraria a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19768 del 28/08/2013, perché quest’ultima ha espressamente dichiarato di non poter prendere in esame la questione dirimente ai fini di cui qui trattasi perché non era stata fornita dettagliata delucidazione del fatto che non fosse stata proposta ex novo dall’Agenzia).

Nella ora menzionata pronuncia è stato decisivamente evidenziato (con argomento che qui va convalidato e ribadito) che "la sola circostanza che l'opera sia realizzata su suolo altrui non è decisiva, a condizione che i relativi costi possano essere contabilizzati tra le "immobilizzazioni materiali", in quanto il bene, avendo una sua autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere da quello, di terzi, a cui accede, al termine del periodo di locazione o di comodato, può essere rimosso ed utilizzato separatamente dall'investitore.

In sostanza, si impone una distinzione tra:

a) spese incrementative che si riferiscono a beni che non hanno una loro autonoma funzionalità rispetto al bene a cui accedono (e come tali devono essere classificate civilisticamente nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce B I 7 - "Altre immobilizzazioni immateriali", le quali fiscalmente rientrano nella disciplina dell'art. 74, comma 3 del D.P.R. n. 917 del 1986 -vecchia formula- e perciò sono ordinariamente deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio), e come tali non possono rilevare ai fini dell'agevolazione di cui qui trattasi appunto perché costituiscono beni non autonomi, ma, stante l'accessione su beni altrui, oggetto di un mero costo;

b) spese incrementative su beni di terzi costituenti beni materiali autonomo (che, secondo corretti principi contabili, vanno classificate tra le "Immobilizzazioni materiali") e che, in quanto riferibili a beni che hanno una loro autonoma funzionalità e possono essere rimossi ed utilizzati indipendentemente dal bene a cui accedono, sono agevolabili ai sensi dell'art. 8, appunto perché non costituiscono mero costo ma danno luogo ad un bene "nuovo", sicché risultano ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 (oggi 103 e 104) del D.P.R. n. 917 del 1986.

Poiché nella specie non è controverso che gli investimenti in argomento abbiano dato luogo proprio ad incrementi rientranti nella seconda delle due menzionate categorie, non resta che concludere per l’erroneità dell’applicazione della norma valorizzata dalla parte ricorrente, sicché la pronuncia impugnata merita cassazione.

In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente facoltà per la Corte di decidere nel merito (non essendoci utilità di acquisizione di ulteriori elementi di fatto), respingendo il ricorso introduttivo di parte contribuente.

Roma, 30 giugno 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che la parte ricorrente ha omesso di dare dimostrazione dell’avvenuta notifica alla parte intimata del ricorso introduttivo del presente giudizio, omettendo di depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per la notifica postale; che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.