Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2016, n. 747

Tributi - Definizione dei carichi di ruolo pregressi - Condono ex art. 12 L. 289/02

 

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra M.R. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio al condono ex art. 12 L. 289/02, effettuato dalla contribuente in relazione a due carichi di ruolo per tributi e sanzioni relativi agli anni, rispettivamente, 1989 e 1990.

La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sull'assunto della tempestività del versamento della seconda rata del condono, effettuato dalla contribuente il 18.4.04, argomentando - sulla scorta di alcuni precedenti di questa Corte - che la contribuente, pur avendo versato la prima rata del condono il 16.5.03 (e dunque in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n. 143/03), aveva diritto di fruire della proroga del termine di pagamento della seconda rata disposta con d.m. 8.4.04.

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 L. 289/02, come modificato dal decreto legge n. 143/03, convertito con modificazioni nella legge n. 212/03. Secondo la difesa erariale il giudice territoriale avrebbe errato nel giudicare valido il condono effettuato dalla contribuente, nonostante che il ruolo per cui è causa non fosse compreso tra quelli condonabili, per esser stato consegnato al concessionario dei servizi per la riscossione in data 10.12.01, ossia dopo la data del 30.6.2001, indicata dal comma 2 ter dell'articolo 12 della legge 289/02 (introdotto dal decreto legge 143/03) come quella entro la quale i ruoli dovevano essere stati consegnati al concessionario per essere suscettibili di condono.

La contribuente si è costituita con controricorso.

Il motivo appare inammissibile, in quanto la denunciata violazione di legge, da un lato, non è pertinente alla motivazione della sentenza gravata (la quale non tocca minimamente la questione della condonabilità del ruolo in ragione della data della relativa consegna al concessionario, soffermandosi esclusivamente sulla questione della tempestività del versamento della seconda rata del condono) e, d'altro lato, si fonda su una circostanza di fatto - che il ruolo per cui è causa sia stato consegnato al concessionario in data 10.12.01 - che non risulta dalla sentenza gravata (senza che, per tale motivo, quest'ultima sia stata censurata sotto il profilo dell'articolo 360 n. 5 cpc) ed il cui accertamento non può essere effettuato in sede di legittimità.

In conclusione si propone il rigetto del ricorso.

Che la contribuente si è costituita con controricorso;

Che la relazione è stata notificata alle parti;

Che non sono state depositate memorie difensive;

Che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;

Che, peraltro, né dalla sentenza gravata né dalla narrativa del ricorso dell'Agenzia delle entrate emerge che la cartella avesse ad oggetto IVA o altri tributi armonizzati, cosicché nella presente causa non viene in questione la compatibilità dell'articolo 12 L. 289/02 con il diritto dell'Unione europea;

Che quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato;

Che le spese seguono la soccombenza;

Che non vi è luogo alla declaratoria di cui all’articolo 11, comma 1 quater, DPR 115/02, essendo ricorrente l’Agenzia delle entrate (Cass. SSUU 9938/14).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.300, oltre a 100 per esborsi e accessori di legge.