Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2016, n. 717

Controversie di lavoro - Impugnazione delle sentenze - Sospensione feriale dei termini

 

Fatto e diritto

 

Il Consigliere relatore ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.:

"La Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di G.D. intesa al conseguimento della prestazione di cui all’art. 2 della legge n. 222 del 1984.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’originario ricorrente sulla base di tre motivi.

L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la tardiva proposizione dell’impugnazione.

La preliminare eccezione dell’istituto previdenziale è fondata.

Si premette che nel caso in esame, in ragione della data di deposito — il 2 febbraio 2006 - del ricorso di primo grado, trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 che ha ridotto a sei mesi l’originario termine annuale stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ. per la proposizione dell’impugnazione, nell’ipotesi in cui non possa trovare applicazione il cd. termine breve in base al disposto dell’art. 325 comma secondo comma cod. proc. civ. e dell’art. 326 cod. proc. civ.

Tale modifica, infatti, secondo il disposto dell’art. 58, comma 1, della legge n. 69 cit., si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e , quindi, a decorrere dal 4 luglio 2009.

Questa Corte ha chiarito che per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno. Ne consegue che la scadenza del termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - nelle controversie di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini - coincide con lo spirare del giorno (dell'anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata (v. tra le altre, Cass. n. 16485 del 2014)

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10 gennaio 2013; il ricorso per cassazione è stato notificato nel domicilio eletto in secondo grado dall’INPS mediante consegna a persona addetta alla sede effettuata in data 19 febbraio 2014.

Come si evince dalla specifica UNEP di Salerno apposta sull’ultima pagina del ricorso per cassazione l’atto è stato consegnato per la notifica in data 19.2.2014.

In base ai rilievi che precedono quindi il ricorso risulta tardivo perché depositato oltre il termine annuale prescritto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis ed è pertanto inidoneo alla valida impugnazione della decisione di appello, passata in giudicato.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza in camera di consiglio.".

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .