Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2016, n. 708

Previdenza - Omissioni contributive - Cartella esattoriale - Vizio di notificazione - Contestazione - Prova

 

Fatto

 

Con sentenza 23 dicembre 2009, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della relativa opposizione proposta da I.S. s.r.l. nei confronti della concessionaria per la riscossione E.E. (ora P.) s.p.a. e dell'ente impositore Inps, anche quale mandatario di S. s.p.a., dichiarava inefficace l'intimazione di pagamento notificatale dalla prima il 14 gennaio 2009 per omissioni contributive negli anni 2001 e 2002, già contenuta nella cartella di pagamento notificata il 2 marzo 2004, condannando Equitalia alla rifusione delle spese di giudizio dell'opponente.

In via preliminare, il giudice adito chiariva l'alternativa facoltà del contribuente di impugnare esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle (nel caso di specie: intimazione di pagamento) per irrituale notificazione dell'atto a monte (nel caso di specie: cartella di pagamento), ovvero anche l'atto presupposto non notificato, deducendone i vizi per la contestazione radicale della pretesa impositiva, con introduzione nel primo caso soltanto di un'opposizione agli atti esecutivi e nel secondo anche di un'opposizione all'esecuzione, spettando al giudice di merito interpretare la domanda, illustrata la differenza dei due diversi rimedi impugnatori.

Disattesa, nel caso di specie, l'eccezione di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, per il tempestivo deposito del ricorso (il 20 febbraio 2009) nei venti giorni (termine applicabile ratione temporis per la notificazione dell'avviso opposto dopo il 1° marzo 2006) dalla notificazione dell'intimazione (il 14 gennaio 2009) per la mancanza di prova di rituale notificazione (e quindi di conoscenza) della cartella di pagamento indicata nell'atto di esecuzione opposto (per illeggibilità della copia dell'avviso di ricevimento e non riferibilità alla cartella) e così qualificata l'opposizione (anche) come ad iscrizione a ruolo, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49, primo comma d.p.r. 602/1973 (come sostituito dall'art. 16 d.lg. 46/1999) e ritenuta la qualità di litisconsorte necessario di Equitalia avendo il contribuente fatto valere anche il suddetto vizio di notificazione, il Tribunale escludeva, nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento in quanto anteriore alla norma di trasparenza amministrativa introdotta dall'art. 36, comma 4ter d.l. 248/2007 conv. con mod. in l. 31/2008 e pertanto ad essa inapplicabile (anche secondo l'interpretazione di Corte cost. 27 febbraio 2009, n. 58); esso riteneva pure, nel merito dell'opposizione all'esecuzione, estinto il credito per omissioni contributive degli anni 2001 e 2002 per intervenuta prescrizione quinquennale al momento del primo atto interruttivo, con la notificazione dell'intimazione opposta (il 14 gennaio 2009), a norma dell'art. 3, nono e decimo comma l. 335/1995.

Sulla base delle riferite argomentazioni, il Tribunale decideva nel senso suindicato, pure compensando le spese di giudizio tra l'opponente e l'Inps, non responsabile della mancata notifica della cartella di pagamento.

Con atto notificato il 12 marzo 2010, Equitalia P. s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste con controricorso I.S. s.r.l., avendo l'Inps, anche quale mandatario di S. s.p.a., depositato nomina di difensore per la partecipazione alla discussione (non avvenuta).

 

Motivi della decisione

 

Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea assunzione, nonostante la corretta qualificazione dell'impugnazione della società intimata alla stregua di opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine di venti giorni dall'intimazione di pagamento (unico atto della sequenza procedimentale esecutiva a sua conoscenza nel ravvisato difetto di notificazione della cartella di pagamento), della tempestività dell'opposizione, invece inammissibile, per il decorso dalla notificazione dell'atto impugnato (il 14 gennaio 2009) del suddetto termine perentorio al momento di deposito del ricorso (il 20 febbraio 2009).

Esso è inammissibile.

La società concessionaria del servizio di riscossione ha, infatti, proposto ricorso davanti a questa Corte avverso la sentenza del Tribunale di Salerno sotto l'esclusivo profilo della sua decisione di un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., appunto deducendone la violazione per la ragione suindicata.

In effetti, dall'esame della sentenza si evince chiaramente come il Tribunale abbia ritenuto che davanti a sé sia stata introdotta "una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine perentorio dì venti giorni ... ", in quanto "l'alterazione della sequenza procedimentale" censurata (invalidità derivata all'intimazione di pagamento dalla irrituale notificazione della cartella esattoriale) "costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario" (terzultimo e penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza impugnata). Ed essa pure sorretta dal "necessario interesse ad agire" con l'impugnazione dell' "atto derivato della procedura" (primo periodo di pg. 5 della sentenza), né necessariamente assorbita, quand'anche sia stata contestata l'esistenza del debito contributivo, per l'eventuale "interesse alla declaratoria di singoli atti della procedura di riscossione senza che ciò esima il giudicante dall'affrontare il merito della controversia per accertare a cognizione piena la sussistenza della pretesa contributiva" (terzo capoverso di pg. 5 della sentenza).

Ma insieme ad una tale pronuncia, il Tribunale ne ha reso anche un'altra, su cui occorre fare migliore chiarezza: avendola, infatti, il primo giudice qualificata ora alla stregua di opposizione all'iscrizione a ruolo (così esplicitamente al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), ora alla stregua di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (così altrettanto esplicitamente al primo periodo di pg. 9 della sentenza).

In merito alla prima qualificazione, esso ha affermato la natura di titolo esecutivo del ruolo, ai sensi dell'art. 49, primo comma d.p.r. 602/1973 (come sostituito dall'art. 16 d.lg. 46/1999), fondante la pretesa creditoria dell'Inps per omissione contributiva, affidata per la riscossione ad E.E. (ora P.) s.p.a. attraverso la sequenza procedimentale esecutiva denunciata, richiamando, in riferimento alla relativa opposizione all'iscrizione e nell'accertata mancanza di prova di una rituale notificazione (e quindi di conoscenza) della cartella di pagamento, la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso questa: con riconoscimento a tale opposizione al ruolo di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).

In merito alla seconda qualificazione, lo stesso Tribunale ha quindi chiaramente manifestato trattarsi "nel caso di specie ... di opposizione ad intimazione di pagamento che potrà qualificarsi agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovvero all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." (così al primo capoverso di pg. 7 della sentenza), per tale quindi ravvisandola (dopo avere statuito, come detto, sulla concorrente opposizione agli atti esecutivi), passando al merito delle questioni ad essa relative, ossia "alla sussistenza di fatti modificativi od estintivi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo" (così sempre al primo periodo di pg. 9 della sentenza).

Ebbene, reputa questa Corte che si tratti proprio di una tale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., alternativa all'altra: avendo essa ad oggetto la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (veicolata con un'eccezione di prescrizione), integrante appunto le caratteristiche di una tale opposizione, in una con la contestazione della legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella e quindi della mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo (Cass. 26 marzo 2004, n. 6119; Cass. 17 novembre 2009, n. 24215). Ed in effetti, il Tribunale ha accolto l'opposizione in esame per l'accertata prescrizione quinquennale dei crediti per omissioni contributive, a norma dell'art. 3, nono e decimo comma l. 335/1995, al momento del primo atto interruttivo, con la notificazione dell'intimazione opposta (il 14 gennaio 2009): così pronunciando l'inefficacia dell'intimazione di pagamento, con la condanna della sola concessionaria alle spese del giudizio, invece compensate nei confronti dell'Inps, "in ragione della carente responsabilità per la mancata e tempestiva notifica della cartella di pagamento" (terzo capoverso di pg. 10 della sentenza).

Dalle superiori argomentazioni appare allora evidente la coesistenza, nella sentenza del Tribunale, formalmente unica, di due decisioni distinte, tanto sull'opposizione agli atti esecutivi quanto sull'opposizione all'esecuzione, sulle contestazioni della parte che nello stesso procedimento così si configurino: con la conseguenza della necessità di impugnazione di ciascuna secondo il regime ad essa proprio (Cass. 31 maggio 2010, n. 13203; Cass. 6 luglio 2006, n. 15376; Cass. 13 giugno 2006, n. 13655). E pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi con ricorso per cassazione, correttamente esperito da Equitalia P. s.p.a. e l'opposizione all'esecuzione con ricorso in appello, applicabile ratione temporis (Cass. 4 giugno 2015, n. 11539; 23 ottobre 2012, n. 18161; 17 agosto 2011, n. 17321), peraltro coincidente con il rimedio impugnatorio dell'opposizione all'iscrizione a ruolo (Cass. 22 luglio 2015, n. 15392; Cass. 25 agosto 2014, n. 18208).

Ma, come anticipato all'esordio di questa parte motiva, la concessionaria ha limitato la propria impugnazione della sentenza alla parte relativa all'opposizione agli atti esecutivi, non dandosi punto carico di quella all'opposizione all'esecuzione (anzi esclusa, per ritenere "incontroverso ... che nel caso di specie il ricorso era stato proposto e correttamente qualificato quale opposizione agli atti esecutivi"', così a pg. 52 del ricorso), non risultante pertanto impugnata con l'appello.

Ora, se è noto che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'Inps, la legittimazione passiva spetti unicamente ad esso, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione debba intendersi come mera denuntiatio litis, che non valga ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (Cass. 12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984), come ha esattamente osservato anche il Tribunale (al penultimo capoverso di pg. 7 della sentenza), è pure vero che il medesimo concessionario sia invece legittimato passivamente e litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione in cui si deduca un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154), come ancora correttamente rilevato dal primo giudice (all'ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza).

E ciò anche nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale (dolutosi il contribuente opponente anche del "difetto di comunicazione degli atti relativi alla comunicazione della cartella esattoriale - che poteva essere assolto unicamente dal soggetto legittimato al compimento di tale atto": così il Tribunale al primo capo verso di pg. 8 della sentenza) proprio il concessionario del servizio di riscossione, istituzionalmente competente alla formazione e alla notificazione della cartella, a norma degli artt. 11 e 12 d.lg. 46/1999, contenente un estratto del ruolo ricevuto dall'ente impositore, ai sensi dell'art. 10 d.lg. cit. (invece non legittimato passivamente "unicamente per le questioni che involgono la pretesa impositiva così ancora in fine del primo capoverso di pg. 8 della sentenza), è stato individuato come responsabile dell'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta, per l'omessa notificazione tempestiva della cartella: appunto determinante la prescrizione dei contributi dovuti, per tardivo compimento (ultraquinquennale) del primo atto interruttivo, con la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (primo capoverso di pg. 9 della sentenza).

Sicché, la qualità di litisconsorte necessaria anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione legittimava Equitalia P. s.p.a. all'impugnazione della sentenza, in parte qua, con il ricorso in appello: in difetto del quale, non è stato rimesso sub iudice l'accertamento di inefficacia dell'intimazione di pagamento, per mancata notificazione tempestiva della cartella di pagamento (non soltanto vizio di opposizione agli atti esecutivi, ma pure) concorrente, quale atto interruttivo omesso, alla prescrizione del credito contributivo, appunto oggetto di opposizione all'esecuzione.

E allora, nell'insussistenza di un risultato utile ed apprezzabile conseguibile, deve essere affermata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.: principio applicabile anche al giudizio di impugnazione, nel quale l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, non potendo consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1236).

E l'inammissibilità del ricorso, per le ragioni dette, assorbe il profilo (pure da disattendere per la qualificazione dell'opposizione come all'esecuzione), patrocinato dal P.G. all'udienza di discussione ed interferente sulla corretta qualificazione dell'opposizione nel merito (pure opinabile, per il principio dell’apparenza, a prescindere dalla correttezza della qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta: Cass. 11 gennaio 2012, n. 171; Cass. s.u. 25 febbraio 2011, n. 4617), della sua infondatezza, con esigenza di una mera correzione della motivazione della sentenza impugnata: per la possibilità di esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione ai sensi dell'art. 24 d.lg. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, secondo comma d.lg. cit.; con la conseguenza che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni prescritto dall'art 24, quinto comma d.lg. 46/1999, ma oltre quello di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c., vigente ratione temporis (come nel caso di specie), debba essere ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (Cass. 17 luglio 2015, n. 15116).

La ravvisata inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte, sintomatiche di una particolare complessità dei profili processuali della controversia, induce la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite, nulla provvedendosi per l’INPS, rimasto intimato.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.