Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2016, n. 710

Lavoro - Personale ATA - Anzianità maturata sino al 1° gennaio 2000 - Riconoscimento - Controversie di lavoro - Sospensione feriale dei termini processuali

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva accolto la domanda di A.A., appartenente ai ruoli del personale A.T.A., e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, ai fini giuridici ed economici, la anzianità maturata sino al 1° gennaio 2000 alle dipendenze dell'ente locale.

La Corte ha evidenziato che, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado e prima del deposito dell'atto di appello, l'A. era deceduto, sicché doveva ritenersi affetta da nullità la notifica del ricorso effettuata dall'amministrazione presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Ha aggiunto che il vizio non era stato sanato dalla costituzione degli eredi e che l'Avvocatura non aveva provveduto alla rinnovazione della notifica nel termine assegnato dalla Corte con la ordinanza del 20.11.2012.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico motivo. C.S., erede di A.A., ha resistito con controricorso, costituendosi in giudizio a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo (originariamente notificato ad A.A.) disposta con ordinanza dell'11 giugno 2015. Sono, invece, rimaste intimate E. e F. A.

Ragioni della decisione

1 - Preliminarmente deve essere rilevata la tardività del controricorso, notificato al Ministero da C.S. il 5 ottobre 2015, quando già era ampiamente scaduto il termine previsto dall'art. 370 c.p.c., avendo la intimata ricevuto la notifica il 24 luglio 2015. L'esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione (Cass. S.U. 16.1.2007 n. 749) sicché il termine risulta spirato il 2 settembre 2015.

2 - Il ricorso per cassazione è ammissibile. Il Ministero, infatti, come è reso evidente dalla intestazione del ricorso, ha proposto l'impugnazione nei confronti di C.S., F. A. e E. A., le quali erano state parti del giudizio di appello, in qualità di eredi di A.A. La prima notifica è stata erroneamente indirizzata a quest'ultimo presso il procuratore, che aveva rappresentato il defunto nel giudizio di primo grado ed aveva, poi, assunto la difesa degli eredi nel giudizio di appello.

La Corte con ordinanza dell'11 giugno 2015 ha disposto la rinnovazione della notifica, eseguita nei termini dall'Avvocatura, giacché l'inesistenza è configurabile solo qualora sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, ovvero nei casi in cui la stessa sia avvenuta in un luogo non avente alcun collegamento con il destinatario. Viceversa la notificazione è nulla e non inesistente qualora, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, l'atto sia pervenuto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione.

La nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile mediante rinnovazione, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Cass. 27.9.2011 n. 19702).

3 - Con unico motivo di ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca denuncia "nullità della sentenza e del procedimento: violazione dell'art. 164 c.p.c. e dell'art. 328 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.". Rileva il ricorrente che la Corte di Appello erroneamente aveva disposto la rinnovazione della notifica, indirizzata dal Ministero ad A.A. dopo il decesso dello stesso, in quanto al momento della pronuncia della ordinanza era già avvenuta la costituzione in giudizio degli eredi, i quali avevano anche concluso nel merito per il rigetto della impugnazione.

Il motivo è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente, che ha fatto leva solo sulla efficacia sanante della costituzione degli eredi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, hanno affermato che "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.".

Dal principio di diritto discende la validità della notifica dell'appello effettuata il 18 ottobre 2010 ad A.A. presso il procuratore costituito, il quale, pur essendo intervenuto in data 1° ottobre 2010 il decesso, continuava a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato.

La Corte di Appello, pertanto, non doveva disporre la rinnovazione della notifica, attesa la piena validità di quella effettuata, tanto più che gli eredi di A.A. si erano già costituiti in giudizio e, pur avendo eccepito la inammissibilità della impugnazione, si erano anche difesi nel merito.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.