Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 gennaio 2016, n. 577

Tributi - Ente lirico regionale - Ente senza fine di lucro - Natura non commerciale - Condizioni - Attività culturali nel settore di divulgazione della musica - Modalità di finanziamento

 

Ritenuto in fatto

 

A seguito di verifica effettuata dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanzia di Catania, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti dell’ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania un avviso di accertamento con il quale, ai fini Irpeg ed Ilor, riduceva ad euro 971.993 la perdita di esercizio dichiarata in euro 1.128.289 per l’anno 1995, effettuando un recupero di costi indeducibili, contabilizzati nel conto trasporti e viaggi e nel conto alloggio artisti, e di costi non di competenza.

Contro l’avviso di accertamento l’ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania che lo accoglieva con sentenza n. 46 del 2004.

Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate di Catania proponeva appello alla Commissione tributaria regionale sez. staccata di Catania che lo rigettava con sentenza del 10.11.2008, sul rilievo che l’ente lirico in oggetto non poteva considerarsi ente commerciale soggetto passivo di imposta, bensì ente senza fini di lucro.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione ed erronea interpretazione dell’art. 87 comma 1 lett. B) e comma 4 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n, 917, e per omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punto decisivo della controversia relativo al carattere non lucrativo dell’ente, in relazione all’art. 360 n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

L’ente lirico Teatro Massimo Bellini resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso. Deposita memoria.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto la natura non commerciale dell’Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania sul rilievo che esso svolge attività culturali nel settore di divulgazione della musica, è espressamente qualificato quale ente senza fine di lucro dall’art. 1 della legge regionale istitutiva, riceve statutariamente finanziamenti pubblici in misura prossima alla totalità dei costi (solo il 4% delle spese è sostenuto con ricavi propri).

Come già osservato da questa Corte con le sentenze n. 2805 e n. 3378 del 2010, che hanno rigettato i ricorsi proposti dalla Agenzia delle Entrate nelle identiche controversie con l’ente Teatro Massimo Bellini relativamente agli anni di imposta 1990 e 1992, occorre ribadire che la similare motivazione, svolta dal giudice di appello nella sentenza qui impugnata, è conforme alle norme di diritto, non è carente, non contiene vizi logici ed è incensurabile nel merito.

Anche con riguardo al presente giudizio le spese devono essere compensate per la particolare natura della controversia.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Spese compensate.