Giurisprudenza - TRIBUNALE DI MONZA - Ordinanza 10 luglio 2014

Previdenza - Previsione, a decorrere dal 1° luglio 2010, che alle ricongiunzioni, di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione gratuita), si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi terzo, quarto e quinto, della stessa legge (casi di ricongiunzione onerosa) - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12, comma 12-septies

 

Premesso in fatto che

 

L.B., già dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dall'11 settembre 2000 al 31 agosto 2010 e titolare di posizione INPS per il periodo 1964-2008, ha presentato in data 21 giugno 2010, domanda di pensione di vecchiaia ordinaria all'INPS; in data 30 luglio 2010, in pendenza della istruttoria sulla sua domanda di pensione di vecchiaia, ha chiesto all'INPS la ricongiunzione gratuita ex art. 1 della legge n.29/79 avente ad oggetto la contribuzione versata all'INPDAP; l'INPS in data 5 settembre 2010 ha accolto la domanda di ricongiunzione chiedendo, tuttavia, il versamento della somma di euro 84.498,45 in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 12-septies della legge n. 122/2010 nel frattempo emanata; ad avviso dell'INPS, per le istanze presentate dopo il 1° luglio 2010, non poteva più essere accolta la domanda di ricongiunzione gratuita ostandovi il disposto della sopra citata disposizione di legge; con il presente ricorso la Laganà chiede a questo Giudice di accertare il suo diritto, alla ricongiunzione gratuita (trasferimento gratuito della contribuzione) eccependo la illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma septies della legge n. 122 del 2010 con riferimento all'articolo 3 della Costituzione per aver reso onerosa una ricongiunzione già garantita come gratuita dall'art. 1 della legge n. 29 del 1979 senza prevedere una disciplina transitoria idonea a consentire l'esercizio di una facoltà che sino al 30 giugno 2010 era gratuitamente esercitabile, senza prevedere una disciplina transitoria indispensabile per i soggetti che si trovavano nella imminenza della cessazione del rapporto di impiego ma addirittura rendendo retroattiva la disposizione a partire dal 1° luglio 2010"; l'INPS si è tempestivamente costituito in giudizio sottolineando la legittimità del suo operato conforme alla legge di conversione in presenza di una domanda di ricongiunzione successiva alla data prevista dalla legge come termine ultimo, appunto il 1° luglio 2010; l'INPS ha sostenuto la irrilevanza e la inammissibilità della eccezione sollevata affermando che, con la ricongiunzione gratuita la Laganà, non avrebbe perfezionato il requisito contributivo per ottenere la pensione di vecchiaia, bensì avrebbe ottenuto un incremento del trattamento pensionistico già liquidato ed erogato sulla base dei contributi esistenti presso l'INPS e che, peraltro, non aveva perfezionato la ricongiunzione onerosa non provvedendo al relativo pagamento; l'Inps, inoltre, sottolineava la ragionevolezza della norma introdotta ex art. 38 C. in quanto misura atta ad intervenire per correggere e riequilibrare la spesa pubblica, affermando che l'assenza di un regime transitorio non era una mera dimenticanza del legislatore bensì aveva lo scopo di "rendere efficaci e produttive altre norme emanate (come quelle sul prolungamento della età pensionabile per i dipendenti del settore pubblico) ponendo uno sbarramento alla ricongiunzione di cui all'art. 1 della legge n. 29/79".

 

Ritenuto che

 

La questione sottoposta all'esame di questo Giudice prende le mosse dai dettati normativi del decreto-legge 78 del 2010 entrato in vigore il 31 maggio e successivamente convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010, la quale ha apportato alcune modifiche al decreto-legge stesso ed, in particolare, ha introdotto la disposizione della cui legittimità costituzionale la parte dubita. Infatti il D.L. n. 78/2010 nulla prevedeva in merito alla ricongiunzione gratuita come risulta dalla lettura dell'art. 12. In sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 sono stati apportati degli emendamenti e, per quanto interessa in questa sede, sono stati aggiunti diversi commi all'art. 12 fra i quali, appunto, il comma septies (invocato dall'INPS nel presente giudizio) ed i successivi commi octies e novies.

All'articolo 12: Omissis.

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Omissis;

12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge.

L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-octies. Le stesse modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previdenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956, nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

Omissis.

Solo in sede di conversione (con legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 entrata in vigore il 31 luglio 2010) è stata introdotta la previsione che limita la possibilità di trasferimento gratuito della contribuzione, ma con effetto retroattivo dal 1° luglio 2010 (vigente il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 che nulla prevedeva al riguardo).

Osserva:

l'esame della norma come emendata in sede di conversione è, ad avviso di questo Giudice, non conforme al dettato Costituzionale. Questo Giudice conosce la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario "(sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto, in Sentenza n. 78 del 2012) ed ha sottolineato che il "divieto di retroattività della legge, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. (sentenze n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006). Il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare, dunque, disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della CEDU..." (in sentenza n. 15 del 2012). Nel caso di specie tuttavia la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost) ed il principio del legittimo affidamento il quale a partire dalla sentenza n. 397/1994 della Corte Costituzionale e successive (n. 416/1999, n. 525/2000, n. 446/2002, n. 364/2007) ha trovato favorevole fondamento e riconoscimento in seno al nostro ordinamento.

E' palese che l'intervento normativo ha leso il diritto della ricorrente che, in data 30 luglio 2010, ha presentato una domanda di ricongiunzione confidando nella sussistenza del suo diritto previsto dalla norma in quel momento vigente.

In tal senso, lo stesso orientamento della Corte Costituzionale manifestato nelle sentenze n. 349/1985, 173/1986, 8227/1998, 211/1997, 416/1999 benché abbia riconosciuto al legislatore la possibilità di intervenire in materia previdenziale con scelte discrezionali ha sottolineato che tale intervento non debba avvenire in maniera irrazionale e in particolare frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza e certezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente. A parere di questo Giudice, infatti, la retrodatazione del termine ultimo di vigenza (al 1° luglio 2010) della possibilità di presentare domanda per la ricongiunzione gratuita, si appalesa irrazionale in quanto in alcun modo giustificata e crea una discriminazione fra soggetti che, vigente la stessa disposizione di legge, abbiano del tutto casualmente presentato la domanda prima e dopo tale data. Vi è quindi, come si è detto, la lesione del parametro della uguaglianza ex art 3 della Costituzione invocato dalla ricorrente. E del resto la obiezione sollevata dall'INPS in merito alla possibilità ex art. 38 C. del legislatore di introdurre norme deteriori non appare pertinente in quanto, nel caso di specie, non si dubita della costituzionalità della previsione introdotta dall'art. 12 citata legge come emendata, bensì dalla irragionevolezza della sua retrodatazione (peraltro ribadita nei commi octies e novies con riferimento a fattispecie che non riguardano il presente giudizio).

Del resto anche la Corte EDU si è pronunciata nel senso di censurare ingerenze del legislatore che violino i principi di proporzionalità, siano ingiustificate e intacchino l'essenza del diritto. Infatti con riferimento all'art. 117, comma 1 ed alle sentenze n. 347 e 349 del 2007 nonché 113 del 2011 che hanno espressamente riconosciuto le norme CEDU come parametro interposto di legittimità costituzionale delle leggi, si evidenzia anche la violazione dell'art. 1 protocollo n. 1 della Convenzione EDU. Si ritiene cioè che il comma 12-septies, dell'art. 12 della legge 122 del 2010, incidendo su posizioni giuridiche legittimamente consolidate, abbia comportato la violazione del diritto di proprietà in modo irragionevole e sproporzionato. In tal senso anche la Corte EDU (Ricorso n. 11838/07 e n. 12302/07 - Laura Torri e altri e Bucciarelli c. Italia) ribadisce che, ai sensi della propria giurisprudenza, un ricorrente può sostenere che vi è stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nel caso in cui le decisioni impugnate riguardano i suoi "beni" così come inteso da tale disposizione: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizione precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte di altri contributi o delle ammende." Sempre la Corte EDU specifica che "beni" possono essere beni esistenti o beni patrimoniali, ivi compresi, determinate situazioni ben definite, le pretese patrimoniali. Perché una pretese patrimoniale possa essere considerata un "bene patrimoniale" che rientra nell'ambito dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la persona che avanza la pretesa deve dimostrare che la sua richiesta ha un fondamento sufficiente nella normativa interna (si veda Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, 63, CEDU 2005-IX. Infine sempre in Ricorso n. 11838/07 e n.b 12302/07 - Laura Torri e altri e Bucciarelli c. Italia la Corte EDU ricorda che un eventuale ingerenza nel diritto de quo da parte del legislatore si giustifica solo laddove il provvedimento adottato realizzi un giusto equilibrio che non sarà soddisfatto quando sulla persona interessata viene posto un onere individuale ed eccessivo. Nel caso in esame è in discussione il diritto alla ricongiunzione gratuita leso da una norma introdotta con effetto retroattivo che si traduce nella imposizione al soggetto di un onere individuale ed eccessivo (tale è indubbiamente la somma di euro 84.498,45 richiesti dall'INPS a titolo di ricongiunzione onerosa) senza che "la retroattività di tale disposizione trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della CEDU". Si ritiene violato altresì l'art. 38, comma 2 Cost. in quanto posto a fondamento del diritto alla pensione, da determinarsi sulla base di tutta la attività lavorativa svolta, ma con versamenti ad enti previdenziali diversi a cui sopperisce, appunto, l'istituto della ricongiunzione. Diritto che non può essere sacrificato se non in forza di provvedimenti che tutelino pari o superiori diritti e che siano proporzionali, necessari ed equilibrati.

La questione relativa alla conformità dell'art. 12-septies, legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 al disposto degli articoli 3 e 38 della Costituzione non si appalesa dunque manifestamente infondata per le ragioni sopra esplicitate.

La suddetta questione è, altresì, assolutamente determinante ai fini dalla decisione del procedimento instaurato avanti a questo Giudice, giacché da essa dipende il diritto alla ricongiunzione gratuita rivendicato dalla L.

 

P.Q.M.

 

Visto l'articolo 134 Costituzione e l'articolo 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12-septies della legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, pubblicata sulla G.U. n. 176, per contrasto con il dettato degli articoli 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 13 gennaio 2016, n. 2