Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 12 gennaio 2016, n. 1896

Cogenerazione - Proroga del termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

In particolare, si segnala l’articolo 10, comma 2, del suddetto provvedimento, con il quale è stato modificato l’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, mediante sostituzione delle parole "31 dicembre 2015" con le parole "31 dicembre 2016".

Pertanto, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2016, i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.