Prassi - FONDAZIONE STUDI CDL - Circolare 08 gennaio 2016, n. 1

La legge di stabilità 2016

 

La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato e ridimensionato lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato per il 2016. In particolare il nuovo intervento prevede l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.

E’ solo una delle tante novità contenute nella Manovra per l’anno in corso. Come da tradizione, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro tempestivamente emana la sua prima circolare del 2016 con il riepilogo delle principali novità e fornisce con lo stesso documento le schede per una lettura tecnica dei singoli provvedimenti. Sono 26 gli argomenti in ambito lavoristico e fiscale della Legge di Stabilità anche se quest’anno le principali novità sono concentrate sulla materia pensionistica/previdenziale. Non mancano modifiche di forte interesse ai regimi agevolati fiscali.

 

Sommario

FISCO

LAVORO

PREVIDENZA/ASSISTENZA

 

Comma 5: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

"Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato."

 

Nota

Il comma 430 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 rimetteva ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, l’adozione di disposizioni inerenti alle variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti volte ad assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017.

 

Comma 8: Tassazione atleti professionisti

"Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato".

 

Nota

Si ricorda che il comma 4 bis dell’art. 51 del TUIR era stato introdotto nel nostro ordinamento dal comma 160 della L. 147/2013 (L. di Stabilità 2014) stabilendo che "ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative."

Attraverso tale disposizione il Legislatore aveva portato chiarezza in una materia particolarmente complessa, che vedeva contrapposte due distinte tesi, ossia quella delle Società sportive e quella dell’Amministrazione Finanziaria (si evidenzia che la tesi di quest’ultima non è stata pubblicizzata in un atto ufficiale, essendo contenuta in una nota interna del 23 settembre 2009).

La contrapposizione che ha dato luogo anche a contenziosi, verteva prevalentemente sulla qualificazione o meno in termini di fringe benefits, dei costi sostenuti dalle società sportive inerenti ai compensi corrisposti ai procuratori sportivi per i servizi prestati dai medesimi in favore di sportivi professionisti dipendenti delle società medesime.

 

Comma 10: Riduzione al 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli "All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis)"

 

Nota

Per chi concede in comodato gratuito un appartamento ad un figlio o ai genitori, dal 2016 opera una riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI. A tal riguardo devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato;

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. L’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

 

Comma 13: Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli

"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: (omissis) "

 

Nota

È confermata l’esenzione per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola) ed è introdotta l’esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione.

Per l’individuazione dei terreni montani viene fatto riferimento del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

 

Comma 14: Esenzione della TASI per abitazione principale e riduzione per gli immobili merce

"All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: (omissis) "

Nota

È stata prevista l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà dovuta neanche dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

 

Comma 21: Esenzione IMU per i macchinari "imbullonati"

"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, (omissis) "

 

Nota

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Si prevede l’esenzione ai fini IMU dei macchinari aziendali, congegni, attrezzature ed altri impianti, fissati a terra e funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti imbullonati).

 

Comma 25: Cancellata l’introduzione dell’imposta municipale secondaria IMUS 2016

"L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato."

 

Nota

È prevista l’abrogazione della IMUS 2016,ovvero l’imposta municipale secondaria che doveva sostituire la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, TOSAP e il relativo canone COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.

 

Comma 26: Sospensione eventuali aumenti di tributi e addizionali spettanti a Regioni e Comuni con esclusione della TARI

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali (omissis)".

 

Nota

E’ prevista per il 2016 la sospensione dell'efficacia di leggi regionali e deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale sospensione non opera per la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Comma 28: Possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI del 2015

"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere (omissis)"

 

Nota

E’ prevista per il 2016 la possibilità per i comuni con espressa deliberazione del consiglio comunale di prevedere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Tale maggiorazione pertanto potrà essere pari fino allo 0,8 per mille.

 

Commi 53 e 54: Riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili locati a canone concordato"

53. "All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente (omissis) "

54. "Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo (omissis) " Nota commi 53) e 54)

È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU e TASI deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato.

 

Comma 73: Deduzione Irap dipendenti stagionali

"All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto".

 

Nota

Attraverso l’intervento in questione viene estesa la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP di cui all’art. 11 comma 4 octies del D.Lgs. 446/1997 anche per i lavoratori stagionali nei limiti del 70 % della differenza ivi prevista. Tuttavia, i lavoratori in questione devono risultare impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

 

Commi da 91 a 97: Super ammortamento

90. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,».

91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione dellequote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.

95. Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».

96. La disposizione di cui al comma 95 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

 

Nota

Con i suddetti commi è stata introdotta una misura a favore sia di imprese che di professionisti inerente i nuovi investimenti in impianti, macchinari e attrezzature effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Il provvedimento prevede che la quota di deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria degli investimenti aumenti del 40% producendo una diminuzione del carico fiscale. Tale disciplina non incide sui valori per il calcolo degli studi di settore e viene applicata anche ai beni di cui all’articolo 164 comma 1 lettera b) del TUIR ovvero autovetture, autocaravan, motocicli a deducibilità limitata.

Non produce effetti sul calcolo degli acconti delle imposte sui redditi. Rimangono fuori dal provvedimento gli investimenti che hanno per oggetto beni materiali soggetti a coefficienti di ammortamento inferiori al 6.5%, fabbricati e costruzioni.

 

Commi da 98 a 108: Credito d’imposta beni strumentali

98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo,ammissibili alle deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 finale del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

99. Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

102. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

L'Agenzia delle Entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

104. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodid'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/ 2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

 

Nota

Alle Imprese del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata. Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 acquistano anche in leasing beni strumentali nuovi, verrà riconosciuto un credito d’imposta nelle seguenti misure:

1. del 20% di un investimento massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;

2. del 15% di un investimento massimo di 5 milioni di euro per le medie imprese;

3. del 10% di un investimento massimo di 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Condizione per maturare il credito d’imposta è che il costo complessivo dei beni debba essere eccedente gli ammortamenti dedotti nello stesso periodo di beni della stessa categoria con esclusione di quelli relativi ai beni agevolati.

L’agevolazione riguarda l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive sia nuove che già esistenti.

Non è cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni.

Non si applica alle imprese in difficoltà finanziarie a quelle del settore dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Chi intende richiedere il credito d’imposta deve presentare istanza all’Agenzia delle Entrate che provvederà a comunicare l’autorizzazione alla fruizione. Naturalmente tale autorizzazione ha natura formale e non sostanziale nel senso che se in sede di controlli o accertamenti dovesse emergere il mancato rispetto delle condizioni richieste, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme indebitamente utilizzate maggiorate di sanzioni ed interessi.

Tale procedura sarà regolamentata con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia Delle Entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con decorrenza dal periodo d’imposta dell’investimento e dovrà essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione ed in quelle successive fino alla cessazione dell’utilizzo.

L’utilizzo non soggiace alla limitazione di cui alla legge 244/2007 ovvero la soglia annuale di 250.000 euro.

Al fine di evitare fenomeni elusivi e garantire una corretta applicazione della normativa, il legislatore ha previsto una serie di condizioni necessarie per usufruire e mantenere il credito d’imposta che sono le seguenti.

1. I beni devono entrare in funzione entro due anni dall’acquisizione;

2. I beni non possono essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse entro il quinto anno dalla entrata in funzione salvo che nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquistati beni della stessa categoria di quelli agevolati.

 

Commi da 109 a 110: Maggiorazione decontribuzione assunzioni nel Mezzogiorno

109. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.

110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro il 30 aprile 2016 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 ed è disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 e 179 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entità dell'esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 109,la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Nota

Con i due commi introdotti nel corso dei lavori parlamentari dalla Camera dei Deputati che costituiscono di fatto un’appendice dei commi 178 e 179, viene prevista la possibilità di incrementare la decontribuzione per i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati nelle regioni del Mezzogiorno.

In particolare, rispetto allo sgravio biennale regolato dai citati commi 178 e 179 in misura pari al 40% con un massimale annuo di 3.250 euro, che spetta in via generalizzata per i nuovi contratti stipulati nel 2016 nell’intero territorio nazionale, il comma 110 prevede che attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il mese di aprile del 2016 si intervenga come segue:

- estensione dell’incentivo anche alle assunzioni effettuate nel 2017;

- possibile incremento della misura e della durata dello sgravio.

Sono interessate dal potenziale incremento i contratti a tempo indeterminato effettuati dai datori di lavoro privati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’effettiva operatività dell’incremento è condizionata alle risorse che verranno individuate entro il 31 marzo 2016 mediante ricognizione delle Risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, già destinate agli interventi del Piano di Azione di Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati.

Di conseguenza, sulla base dei fondi così individuati, il DPCM determinerà estensione, misura e durata dell’incremento.

Inoltre, poiché l’agevolazione determina una differente misura del beneficio tra le diverse aree del Paese e di conseguenza la configurazione di un Aiuto di Stato secondo la disciplina prevista dal Trattato UE, èprevisto che l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che verrà richiesta dal Governo.

Comunque, è previsto che debba essere assicurata una maggiore percentuale dello sgravio e del relativo massimale a favore delle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

Commi da 111 a 114: Miglioramento del regime forfettario per i lavoratori autonomi

Attraverso il suddetto intervento (insieme ai commi 112,113) è previsto il miglioramento del regime forfettario per i lavoratori autonomi. Tale miglioramento si realizza mediante un aumento delle soglie dei ricavi per accedere al regime agevolato e l’estensione a cinque anni dell’aliquota forfettaria al 5 % (anziché al 15 %), nonché attraverso la modifica del calcolo per la contribuzione dovuta ai fini previdenziali.

111. "All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»;

c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento»;

d) il comma 77 è sostituito dal seguente: «77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335»."

Analisi di dettaglio del comma 111: Aggiornamento vecchia normativa L. 190/2014 (a seguire è rappresentato l’impatto concreto sulla vecchia normativa)

Si evidenzia che la L. 190/2014 (commi da 54 a 89) ha previsto il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, con un'unica imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap con l'aliquota del 15 per cento.

 

1) Differenze rispetto al passato: comma 54 l. 190/2014.

"54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni; c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio

dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

 

- Nota A):

la lettera d) cancellata dalla Legge di Stabilità 2016, prevedeva come condizione per accedere al regime forfettario che in caso di redditi di natura mista, i redditi di natura mista conseguiti nell’attività di impresa,arti e  professioni fossero stati nell’anno precedente prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nonostante ciò la verifica di tale prevalenza non era, comunque rilevante se il rapporto di lavoro era cessato o la somma dei redditi dell’impresa dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro. (Vedi anche Nota B)

 

2) Differenze rispetto al passato: comma 57 l. 190/2014

Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

d-bis) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

- Nota B):

Il comma d-bis) introduce un’ulteriore ipotesi in cui non è possibile fruire del regime forfettario, ovvero in caso di soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30000 €. Nonostante ciò il rispetto di tale soglia non assume rilevanza se il rapporto è cessato.

Pertanto potranno accedere al regime forfettario i lavoratori dipendenti e i pensionati con un attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e compensi stabiliti con riferimento ai vari settori a condizione che il reddito da lavoro dipendente, assimilato o da pensione non abbia superato nell’anno precedente 30000 €.

 

3) Differenze rispetto al passato: comma 65 l. 190/2014

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l’attività è iniziata e  per i quattro successivi,

l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

 

- Nota C):

In forza delle modifiche apportate al comma 65 si assiste ad una estensione temporale della disciplina di vantaggio prevista per le nuove attività per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (in luogo degli attuali due). Inoltre l’aliquota forfettaria è stabilità nella misura del 5% (in luogo della riduzione di un terzo del reddito imponibile). Attraverso il comma 113 si è poi stabilito che le disposizioni in questione si applicano," per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera c) del comma 111." In altre parole l’estensione temporale si applica anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015.

 

4) Differenze rispetto al passato: Comma 77 l. 190/2014

Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

- Nota D):

La lettera d) interviene sul regime agevolato ai fini contributivi (delineato dalla legge di stabilità per il 2015) per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In altre parole la norma riscrive integralmente l’articolo 1, comma 77, della L. 190/2014, prevedendo, per i contribuenti forfetari, in luogo dell'esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995).

 

112. (Stabilità 2016): Miglioramento regime forfettario; sostituzione allegato. N. 4 annesso alla legge n. 190/2014

Attraverso il comma in questione è stata disposta una sostituzione integrale della tabella allegata alla L. 190/2014. Attraverso la sostituzione in questione si assiste ad una elevazione del valore delle soglie di ricavi o di compensi (variabili a secondo della concreta attività espletata) da assumere come parametro di riferimento per poter accedere al regime forfettario. Nella tabella che segue è possibile notare in concreto l’aumento delle soglie assumendo come raffronto i precedenti livelli (ossia quelli previsti dalla L. 190/2014) riportati tra parentesi ed in rosso.

 

Progressivo  Gruppo di settore  Codice attività ATECO 2007  Valore Soglia dei ricavi/compensi (*)
1  Industrie alimentari e delle bevande  (10-11)  45.000 (35.000)
2  Commercio all'ingrosso e, al dettaglio  45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9  50.000 (40000)
3  Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande  47.81  40.000 (30.000)
4  Commercio ambulante di altri prodotti  47.82 - 47.89  30.000 (20000)
5  Costruzioni e attività immobiliari  (41- 42 - 43) - (68)  25.000 (15000)
6  Intermediari del commercio  46.1  25.000 (15000)
7  Attività di servizi di alloggio e ristorazione  (55-56)  50.000 (40000)
8  Attività professionali, scientifiche, tecniche sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi  (64-65-66) - (69-70-71-72-73-74- 75) - (85) - (86-87-88)  30.000 (15.000)
9  Altre attività economiche  30 .000 (20.000)

 

(*) tra parentesi il valore precedente

 

113. Come è stato già anticipato nella nota di analisi C) il comma 113 stabilisce quanto segue: "Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 111 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera c) del comma 111".

114. Con un emendamento alla Camera è stato introdotto quanto segue "Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni."

 

Commi da 115 a 121: Assegnazione beni ai soci ed estromissione beni dell’impresa individuale

115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

117. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

121. L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2,del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.

 

Nota

I commi da 115 a 121 danno la possibilità di assegnare ovvero cedere ai soci, e all’imprenditore individuale mediante estromissione dalla contabilità, i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività. Per gli imprenditori individuali l’estromissione riguarda gli immobili strumentali.

Fino al comma 120 si prevede la possibilità di cedere o assegnare i beni ai soci di società iscritti nel libro soci alla data del 30/092015 attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il costo fiscalmente riconosciuto. L’aliquota sale al 10,5% nei casi di società considerate non operative in almeno due dei tre periodi a quello in corso al momento dell’effettuazione dell’operazione. In aggiunta all’imposta sostitutiva, laddove dovute, le imposte proporzionali di registro sono ridotte alla metà e quelle catastali si applicano in misura fissa.

Il comma 121, invece, è interamente dedicato agli imprenditori individuali che vogliono estromettere immobili strumentali , ovvero quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arte o professione o dell’impresa commerciale, dal patrimonio dell’impresa. Ciò sarà possibile con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

 

Commi da 123 a 124: Incremento deduzione Irap

123. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250».

124. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quelloin corso al 31 dicembre 2015.

 

Nota

Viene incrementata la deduzione IRAP prevista per professionisti anche in forma associata, imprese individuali, società di persone ed equiparati.

Si tratta della deduzione in misura variabile in relazione alla base imponibile. Spetta ai contribuenti i quali hanno conseguito una base imponibile comunque non euro 180.999,91.

I nuovi importi riguardano il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2015, generalmente il 2016.

 

Comma 125: Esclusione da Irap per i medici che operano prevalentemente in strutture ospedaliere

125. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

 

Nota

Vengono sostanzialmente esclusi da IRAP i medici che svolgono la loro professione all’interno di strutture ospedaliere a condizione che per l’attività ivi svolta ne derivi più del 75% del proprio reddito complessivo.

Si tratta di una definizione legale di assenza di autonoma organizzazione che fa conseguire l’esclusione da IRAP, salvo che vi sia la presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

In tal caso l’esclusione non opera.

 

Commi da 130 a 132: Nuovi termini di accertamento iva ed imposte sui redditi

130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (Termine per gli accertamenti).

1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificatoentro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».

131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - (Termine per l'accertamento).

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

 

Nota

Vengono introdotte diverse e importanti novità in materia di accertamento e rettifica delle dichiarazioni IVA ed accertamenti delle imposte sui redditi.

Le modifiche riguardano i periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, mentre per quelli precedenti continueranno ad applicarsi le vecchie regole.

Gli interventi riguardano intanto l’allungamento di un anno dei termini accertamento in caso di dichiarazioni regolarmente presentate.

I termini di decadenza vengono aumentati da quattro anni si passa a cinque anni.

Pertanto l’atto potrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Nel caso di omessa dichiarazione invece il nuovo termine è fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo (in precedenza era il quinto).

Altra importante novità riguarda l’abrogazione del raddoppio dei termini in caso di denuncia penale derivante da violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Il raddoppio tuttavia rimane per gli accertamenti regolati dalla disciplina precedente ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 ovvero quelli ante modifiche previste dalla Legge di Stabilità 2016 e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento

 

Comma 133: Sanzioni amministrative tributarie

133. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia dinotificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

 

Nota

Viene anticipata di un anno l’entrata in vigore della riforma delle sanzioni amministrative tributarie approvata col decreto legislativo n.158 del 2015 in attuazione della legge delega n.23 del 2014.

Il predetto provvedimento aveva originariamente previsto che l’efficacia delle nuove disposizioni solo dal 2017.

Di conseguenza, qualora non siano state contestate sanzioni ovvero gli atti non siano divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2016, si applica la disciplina più favorevole ai contribuenti (cd. favor rei).

 

Commi da 134 a 138: Riapertura termini di rateazione di atti tributari

134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:

a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;

b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

136. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.

137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è statori ammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

 

Nota

È prevista la riapertura dei termini per i contribuenti che abbiano proceduto alla definizione di atti di accertamento con adesione ovvero si siano avvalsi dei benefici previsti nei casi di omessa impugnazione ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997. Sono interessati i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015,sono decaduti dal beneficio della rateazione.

La riammissione riguarda le imposte dirette ed è condizionata al versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016.

Una volta effettuato il pagamento, il contribuente trasmette, nei dieci giorni successivi, copia della quietanza all'ufficio competente il quale procede alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo anche nel caso fossero stati ratei rateizzati dal concessionario.

 

Comma 290: No tax area pensionati

"All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3: 1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»; b) al comma 4: 1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».

 

Nota

Attraverso il provvedimento in questione si detta la modifica della misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione. In base alla modifica, la detrazione per i soggetti di età inferiore a 75 anni risulta pari a:

1) 1.783 euro (prima 1.725), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (prima 7.500); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

2) 1.255 euro (al pari della disciplina previgente), aumentata del prodotto tra 528 euro (prima 470 euro) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore pari alla disciplina destinata ad essere superata), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 nella normativa destinata ad essere superata) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina destinata ad essere superata).

 

Commi da 429 a 431: tributi sospesi o differiti

429. "All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. 2-ter. Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio,secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

 

Nota

Il comma 2 dell’art. 9 della L. n. 212/ 2000 stabilisce che "Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili."

La Legge di Stabilità attraverso il comma 429, integrando il precedente disposto ha stabilito che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti disposta a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

430. "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

431. "All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole:

«entro trenta giorni dal» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo al».

 

Nota

In forza di tale modifica il comma dell’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 si presenterà cosi: Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

 

Comma 949: Certificazione Unica e Modello 770, Visto di conformità e responsabilità solidale

".... Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

... e) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presentearticolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1»;"

 

Nota

Attraverso la disposizione precedentemente riportata si stabilisce che per le trasmissioni all’Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

1) Nell'anno 2015, relative all'anno 2014;

2) E comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Non troveranno applicazione le sanzioni di cui al comma 5-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 175/2014, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in caso di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

951. "Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

... b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis»;

 

Nota

In forza dell’introduzione della lettera c-bis all’art. 17 del D.M 164/1999, i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale dovranno provvedere anche a comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 7 luglio, il risultato finale delle dichiarazioni.

952. "......All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno»;

b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali econtributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate i sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1".

 

Nota

Si precisa che la Certificazione Unica, da inviare direttamente o tramite un intermediario incaricato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, verrà implementata con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015. In particolare entro la medesima data saranno trasmessi anche "gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

957. "All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1".

 

Nota

Per effetto della suddetta modifica il comma 1-bis si presenterà così: "Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma  di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1".

In altre parole, quindi, il CAF a differenza del passato sarà obbligato solidalmente con il trasgressore non solo al pagamento di una somma pari alla sanzione, ma sarà chiamato a rispondere anche delle ulteriori somme di cui al comma 1 del medesimo art. 39 irrogate nei confronti del trasgressore.

 

Commi da 178 a 181: Proroga sgravio contributivo nuove assunzioni

E’ stata stabilita la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016. In particolare il nuovo intervento prevede l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (conformemente al passato) non è riconosciuto: 1) per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico; 2) per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; - con riferimento ai lavoratori per i quali il presente beneficio (ovvero quello suddetto per le assunzioni intercorrenti nel 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

3) per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Resta fermo, al pari del passato, che:

1) il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente;

2) si applicano gli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico.

3) Il beneficio non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande (slavo che per il settore agricolo) e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

 

178. Sgravio biennale

"Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numerodi rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze."

Per le assunzioni a tempo indeterminato intercorrenti nel 2015, i datori di lavoro hanno diritto (ai sensi dell'art. 1, comma 118, della L. 23 dicembre 2014, n. 190) ad uno sgravio contributivo nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (anche in tal caso, il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo, ai sensi dei commi 119 e 120 del citato art. 1 della L. n. 190).

 

179. Lavoro agricolo

Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 178 si applicano:

"a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milioni di euro per l’anno 2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018, 0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti; a) identica;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milioni di euro per l’anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015."

 

Nota

Il comma 179 stabilisce che lo sgravio di cui al comma 178 trova applicazione anche in favore dei datori di lavoro del settore agricolo nel rispetto dei limiti finanziari delineati, i quali vengono differenziati per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli. Con riferimento a quest’ultimi, viene escluso il beneficio (al pari del passato) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo).

 

Differenze rispetto al passato

Con riferimento al settore agricolo il comma 120 stabiliva i seguenti limiti di spesa "l'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019."

 

180. Sgravio settore agricolo

"L’esonero contributivo di cui al comma 179 è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alladurata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell’economia e delle finanze."

 

Commento sintetico

Lo sgravio nel settore agricolo è riconosciuto, secondo le modalità, il monitoraggio e le relazioni di cui al comma 180, fino al raggiungimento dei limiti finanziari summenzionati ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

181. Sgravio biennale e subentro negli appalti.

"Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante."

 

Nota

Ai sensi del comma 181, il datore di lavoro che subentri nella fornitura di servizi in appalto e che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo di cui ai commi 178 e 179 preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto di lavoro con il datore cessante). La norma di cui al comma 181 costituisce, quindi, anche una deroga ai princìpi summenzionati di esclusione del beneficio.

 

Differenze rispetto al passato

Con riferimento allo sgravio triennale previsto dalla Legge 190/2014 l’INPS attraverso la Circolare n. 178/2015 affermava quanto segue: "l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto".

Di conseguenza si registra sotto tale versante una novità rispetto al passato.

 

Commi da 182 a 191: Promozione del welfare aziendale e l’incentivazione della contrattazione collettiva decentrata

I commi da 182 a 191 introducono, in modo permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il regime tributario specifico consiste, salvo espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore (comma 182), in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

182. "Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa."

183. "Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità."

184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.

 

Nota

I beni e servizi previsti dal comma 2 e dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art 51 del Tuir restano esenti da tassazione, secondo i limiti previsti, anche nel caso in cui vengano scelti dal lavoratore in sostituzione, anche parzialmente, delle somme previste dai premi di risultato.

185. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

186. "Le disposizioni di cui ai commi da 87 a 89 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 87, a euro 50.000. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno."

 

Nota

Dal punto di vista soggettivo la misura riguarda i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 50.000 euro (comma 186).

187. "Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."

 

Nota

La nuova disciplina interessa sotto il profilo oggettivo, le somme ed i valori corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

188. "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191,compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187."

 

Nota

Si rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, la definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; delle modalità attuative del nuovo regime tributario, anche con riferimento alla suddetta partecipazione paritetica all’organizzazione del lavoro; nonché delle modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali summenzionati.

189. "Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188."

190. All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2: 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100»;

2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente: «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»;

3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale»."

 

Nota

La lettera a) del comma 190 interviene modificando le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall'imposizione IRPEF ai sensi dell'art. 51, comma 2 e comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, mentre il successivo punto 3 precisa che (ai fini dell'esenzione) l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

191. "All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l’anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l’anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l’anno 2016, 325,8 milioni di euro per l’anno 2017, 320,4 milioni di euro per l’anno 2018, 344 milioni di euro per l’anno 2019, 329 milioni di euro per l’anno 2020, 310 milioni di euro per l’anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022."

 

Nota

Il comma 191 ridefinisce l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. Inoltre, viene prevista una riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

 

Comma 205: Congedo di paternità

"Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell’onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

 

Nota

Attraverso il comma 205, vengono prorogate in via sperimentale per il 2016 alcune disposizioni, già dettate per gli anni 2013-2015, in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, elevando altresì da uno a due giorni quello obbligatorio.

Nello specifico, la norma oggetto di proroga (ossia l’art. 4, c. 24, lett. a), L. 92/2012) prevede:

1) l'obbligo, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un giorno, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre, elevato a due giorni, anche non continuativi, dalla presente proroga per il 2016;

2) la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima. Resta fermo che, per i suddetti congedi obbligatori e facoltativi, sono riconosciuti un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, e l'accredito figurativo della relativa contribuzione pensionistica.

Infine, si rappresenta che ai congedi, obbligatorio e facoltativo prorogati si applica la disciplina dettata dal D.M. 22 ottobre 2012 che ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei suddetti interventi sperimentali per gli anni 2013-2015.

 

Commi 227, 228, 466, 467: Pubblico impiego

Con riferimento al pubblico impiego, vengono previste limitazioni più stringenti al turn over nelle pubbliche amministrazioni (che, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite diuna spesa pari al 25%) (commi 227-228). Inoltre, viene previsto uno stanziamento di 300 milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 466-467).

 

Comma 259: Proroga Rientro dei cervelli

"Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo".

 

Nota

Attraverso il suddetto comma viene disposta la proroga dei benefici fiscali garantiti dalla legge 238/10 (detassazione fra il 70% e l'80%) per il c.d. "rientro dei cervelli". Inoltre, si stabilisce che i soggetti in questione in alternativa potranno optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. di Stabilità, per il regime agevolativo di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

 

Comma 284: Trasformazione da tempo pieno a parziale- soggetti prossimi alla pensione

"I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d’intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto legge n. 201 del 2011, ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all’INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall’INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto delMinistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese.

Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all’accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2016, a 120 milioni di euro per l’anno 2017 e a 60 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell’INPS, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l’anno 2016, a 120 milioni di euro per l’anno 2017 e a 60 milioni di euro per l’anno 2018 delle entrate derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all’INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva."

 

Nota

Attraverso il presente comma viene introdotto nel settore privato, una particolare disciplina di carattere transitorio, concernente l’ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato. In particolare viene consentito che il datore di lavoro ed il dipendente in possesso di specifici requisiti anagrafici e contributivi, concordino la trasformazione del rapporto, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata).

Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Le specifiche dettate dalla normativa in oggetto sono le seguenti:

1) Il dipendente (iscritto ad una delle gestioni pensionistiche proprie del settore privato), titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento.

2) L'accordo per la trasformazione del rapporto deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico;

3) La riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad una misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento;

Il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS avviene nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, secondo le modalità stabilite dal comma in esame nonché dal decreto ministeriale che sarà adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigoredella Legge di Stabilità 2016. Al riguardo, oltre al riconoscimento da parte dell'INPS, viene richiesta anche la previa autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro. Nel comma si riscontra poi un richiamo dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, il quale stabilisce che "ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole".

 

Commi da 203 a 204: Aliquota contributiva lavoratori autonomi

Con riferimento al lavoro autonomo, è confermata al 27%, anche per il 2016, l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata ed è disposta la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo.

203. "Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016."

 

Nota

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 10-bis del D.L. 192/2014, l’aliquota contributiva (prevista dall'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007) per i lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'I.V.A.) iscritti alla gestione separata I.N.P.S. (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995), non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, è pari al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017.

204. "Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017."

 

Commi da 263 a 273: Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici

La legge di stabilità introduce norme volte a realizzare il settimo intervento in favore dei soggetti salvaguardati, in tal modo viene garantito l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti. In particolare vengono individuate nuove categorie di soggetti beneficiari e incrementati i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. In forza di tali interventi il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466.

 

263. "A seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell’alinea del comma 265 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l’anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l’anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l’anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l’anno 2018, 583,3 milioni di euro per l’anno 2019, 294,1 milioni di euro per l’anno 2020, 138,0 milioni di euro per l’anno 2021, 73,0 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l’anno 2020, 89,0 milioni di euro per l’anno 2021, 69,0 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per l’anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l’anno 2021, a 69 milioni di euro per l’anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l’anno 2016, 369,9 milioni di euro per l’anno 2017, 79,7 milioni di euro per l’anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l’anno 2019."

264. "I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1°settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

 

Nota

Attraverso il comma in questione si stabilisce che i lavoratori del comparto scuola che hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015 (in quanto fruitori della quarta e sesta salvaguardia) potranno accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alla normativa di legge. La norma, pertanto si rivolge a quei soggetti che hanno perso la finestra di uscita del primo settembre 2015 e che correvano il rischio di dover restare in servizio per un altro anno attendendo il primo settembre dell’anno prossimo.

265. "Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14, del medesimo decreto legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall’articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell’articolo 3 del decretolegge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decretolegge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decretolegge n. 201 del 2011.

 

Nota

Per mezzo del comma 265 vengono definite le categorie dei nuovi soggetti salvaguardati. Nello specifico si stabilisce che i requisiti per l’accesso al sistema previdenziale vigenti prima della c.d. Riforma Foriero continuino ad applicarsi:

1) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica. Per ciò che riguarda i versamenti volontari, questi possono riguardare (anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997) anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; il versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile (si veda anche il comma 266 il quale prevede per i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari, la riapertura, a domanda, dei termini per i versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine della fruizione dell’indennità di mobilità); inoltre eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato, mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alle salvaguardie.

2) Nel limite di 9.000 soggetti, i c.d. prosecutori volontari di cui all’articolo 1, comma 194, lettere e) ed f), della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera b).

3) Nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera b), c) e d), della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera c)). Nello specifico si trattato dei seguenti soggetti:

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivoall'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

4) Nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011 ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore.

5) Nel limite di 3.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore

266. "Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 265."

267. "Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 265, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge."

 268. "Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dai commi da 265 a 267.

 

Nota

Attraverso il disposto in questione si stabilisce che i soggetti interessati presentino le istanze, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, secondo le procedurepreviste, per ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti provvedimenti di salvaguardia. Viene stabilito poi che l’INPS provvederà al monitoraggio delle domande e che l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande di pensionamento nel caso di raggiungimento dei limiti numerici e dei limiti di spesa stabiliti

269. "I dati rilevati nell’ambito del monitoraggio svolto dall’INPS ai sensi del comma 268 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

All’articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre».

 

Nota

Questa disposizione interviene sulla predisposizione della relazione annuale al Parlamento relativa all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia

270. I benefici di cui ai commi da 265 a 267 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 258 milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per l’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno 2023. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 263, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l’anno 2015, 2.593 milioni di euro per l’anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l’anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l’anno 2018, 841,3 milioni di euro per l’anno 2019, 465,1 milioni di euro per l’anno 2020, 245 milioni di euro per l’anno 2021, 114 milioni di euro per l’anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l’anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.

271. "L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 263 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l’anno 2022.

Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l’anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015."

272. "Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 263 a 270, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 263 e 271, è ridotta di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 215,7 milioni di euro per l’anno 2019, 100 milioni di euro per l’anno 2020, 100 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno 2023."

273. "Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l’anno 2016."

 

Comma 274: benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori esposti all’amianto

"All’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».

 

Nota

L’ articolo 1, comma 117, della richiamata legge dispone: " In deroga a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’ anno 2015 nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 , senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del citato decreto - legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto - correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni".

Nello specifico L’articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, richiamato nella disposizione in questione, stabilisce che i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, "e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne".

275. "Per i lavoratori indicati all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS derogando al disposto dell’articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016."

276. "Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro l’anno 2018, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

277. "Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all’INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2016, 7 milioni di euro per l’anno 2017, 7,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all’assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti."

278. "È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbestocorrelate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

279. All’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

 

Nota

In forza della suddetta modifica il comma 115 della L. 190/2014 si presenterà cosi: "Entro il 30 giugno 2015 31 dicembre 2016 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2015. "

280. "Il comma 18 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda."

 

Nota

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica del suddetto comma 18 dell’art. 2 della L.335/ 1995, il quale dispone che "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni."

 

Comma 281: Regime pensionistico "Opzione donna"

Attraverso il comma in questione viene prevista l’estensione dell’accesso a pensione con l‘ opzione donna anche alle donne che raggiungono il diritto a pensione in data successiva al 31/11/2014/per il lavoro privato, purche entro il 31/12/2015.

Altresì è normativamente prevista l‘applicazione a tale accesso a pensione delle speranze di vita e delle finestre di uscita per la decorrenza della pensione Si ricorda che il diritto a pensione con l‘ opzione donna viene raggiunto con 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva /per le autonome 58 anni e 3 mesi/ e un regime di decorrenza di 12 mesi per le dipendenti, 18 mesi per le autonome.

Il sistema di calcolo della pensione è il sistema da opzione al contributivo.

Nella previgente disciplina l‘INPS riconosceva la pensione da opzione donna solo se la decorrenza del trattamento si collocava al 31/12/2015.

281. "Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza deltrattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l’anno 2016 e di 49 milioni di euro per l’anno 2017. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall’INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull’attuazione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all’attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall’attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione."

 

Previgente disciplina

Articolo unico comma 9 legge 243 del 2004:

"In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione".

La norma consentiva alle donne in via sperimentale di "conseguire il diritto" alla pensione entro il 31/12/2015 con un’età anagrafica di 57 anni se dipendenti e 58 anni se autonome con 35 anni di anzianità contributiva.

I sopravvenuti interventi normativi (art. 12 legge 122 del 2010 e art. 22-ter, comma 2, del DL n. 78/2009) hanno introdotto il regime delle finestre di uscita di 12 e 18 mesi per la decorrenza e gli adeguamenti per gli incrementi delle speranze di vita. Rimane fermo che non vi è stata alcuna modifica all’art. 1 comma 9 della legge 243 del 2004.

Successivamente la legge Fornero fa espressamente salvo l’articolo 1 comma 9 della legge 243/2004 secondo cui: "Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011."

La circolare 35/2012 INPS invece:

7. 2 Lavoratrici in regime sperimentale:

 "Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008). Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di adeguamento alla speranza di vita".

Sulla base della interpretazione resa dall’ INPS:

- le autonome avrebbero dovuto raggiungere il diritto entro il mese di maggio 2014;

- le dipendenti private entro novembre 2014;

- le dipendenti pubbliche entro dicembre 2014.

Successivamente il Parlamento ha approvato una specifica risoluzione invitando l’INPS ad aderire ad una diversa interpretazione secondo cui il diritto e non la decorrenza avrebbe dovuto essere raggiunto al 31/12/2015; anzi si invitava l’Inps a considerare la circostanza che a tale accesso a pensione non avrebbero dovuto applicarsi né gli adeguamenti alle speranze di vita né le finestre mobili della decorrenza.

 

Comma 282-283: Contributo economico per il servizio baby-sitting

282. "Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

 

Nota

Il comma 282 dispone la proroga per il 2016 delle norme (di rango legislativo e secondario) già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). Il medesimo comma 282 riduce, per il 2016, nella misura di 10 milioni di euro il Fondo sociale per occupazione e formazione. Il contributo è corrisposto nell'àmbito di un limite di spesa, pari, per l'anno 2016 (oggetto della presente proroga), a 20 milioni di euro; tale misura è identica a quella stabilita per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dalle disposizioni attuative di cui al D.M. 28 ottobre 2014. Queste ultime prevedono che l'importo massimo del contributo sia pari a 600 euro mensili, attribuito, per una durata non superiore a sei mesi, sulla base di una graduatoria nazionale redatta dall'INPS mediante il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande (ovvero, in ipotesi, anche mediante gli altri criteri di cui all'art. 3 del citato D.M. 28 ottobre 2014). Resta fermo che ad ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale.

283. "Ai medesimi fini di cui al comma 282, il beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

 

Nota

In via sperimentale viene estesa la misura di cui al comma 282 anche alle lavoratrici autonome o imprenditrici per l’anno 2016.

 

Commi 285, 308, 309, 310: Modifiche alla riforma degli ammortizzatori sociali - D.Lgs. 148/2015

285. "All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell’orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall’INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2 »."

308. "All’articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole:

« nel settore industriale » sono soppresse. "

 

Nota

La soppressione in questione comporta che il requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale non è necessario in caso di eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e non nel solo nel settore industriale (come previsto dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs. 148 del 2015.

309. All’articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « 12 agosto 1947, n. 869 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dell’articolo 3 »;

 

Nota

Attraverso il presente comma si stabilisce che restano escluse dall’applicazione delle norme in materia di integrazione salariale le imprese elencate dall’articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947, il quale continua a restare in vigore.

L’art. 3 del Decreto del 12 agosto 1947, n. 869 stabilisce quanto segue:

"Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese dispettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato."

310. L’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l’anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l’anno solare sono da interpretarsi come riferite all’anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 10 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017, salvo quanto stabilito dall’ultimo periodo del presente comma. L’INPS riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le risorse stanziate dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell’anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 10 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

 

Nota

Si prevede l’estensione della DISS-COLL anche in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal primo gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017. La proroga specifica tuttavia che in relazione al calcolo della durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

 

Comma 287: Adeguamento prestazioni previdenziali e assistenziali

"Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.

 

Nota

Quest’ultimo prevede che la rivalutazione delle pensioni non può mai essere negativa anche quando nell’anno precedente in cui operare la rivalutazione si e assistito ad un andamento negativo dell’indice inflativo considerato per la perequazione delle pensioni ovvero l indice FOI.

288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell’anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015."

 

Nota

Quest’ultimo stabilisce che per il solo anno 2016 non verrà operato il conguaglio negativo sul rateo di gennaio pari allo 0,1 per cento di rivalutazione riconosciuta e non dovuta nell’ anno 2015. La percentuale di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016 e stata resa nota con decreto dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2015:

 

Comma 291: Ulteriori disposizioni di natura assistenziale e previdenziale

"Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 304 del presente articolo, è ridotto di 300 milioni di euro per l’anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l’anno 2017. "

292. "Le prestazioni assistenziali di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l’INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l’anno 2015."

 

Nota

E’ consentita, previa presentazione di apposita domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore della L. di Stabilità 2016, l’erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore degli eredi dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015.

293. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l’anno 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per l’anno 2017.

294. Per l’anno 2016 l’INPS versa all’entrata del bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a 52 milioni di euro, delle entrate derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale, di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 52 milioni di euro per l’anno 2017.

295. In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 161-septies del presente articolo.

296. Per le finalità di cui al comma 295 è autorizzata la spesa annua di 3milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

297. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 295 sono erogati, nell’ambito del limite di spesa di cui al comma 161-sexies, secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accorcio di procedura presso l’ente competente. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base dell’ordine cronologico di cui al primo periodo del presente comma, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 295 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data indicata al comma 295. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 296, l’ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 161-quinquies.

 

Nota ai commi 295/296/297)

Vecchia disciplina:

Art. 11 D.P.R. 157/2013:

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:

g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

Alla luce di quanto riportato e prendendo atto della pregressa normativa, emergerebbe che per gli accordi sottoscritti entro il 31 agosto 2013 rimane ferma la previgente disciplina ovvero i requisiti pensionistici previsti al 31/12/2013 continuano ad applicarsi senza limitazioni di spesa.

Mentre per gli accordi sottoscritti dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici previsti al 31/12/2013 ma entro determinati limiti di spesa di 3 milioni e nell’ambito del criterio concorrenziale.

298. "Il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

 

Nota

Si ricorda che in passato in forza del disposto ora abrogato l’INPS era giunta ad affermare che "in vigenza della previsione contenuta nel citato Decreto Legislativo n. 503/1992 e a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, si realizza la totale incumulabilità del riscatto del corso di laurea e dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro indipendentemente dall'entità dei periodi riscattati e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente." (Cfr, Messaggio INPS n. 7771/2007).

299. "Dopo il comma 113 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente: « 113- bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2016 ».

 

Nota

Il comma 113 dell’art. 1 L. 190 2014 afferma quanto segue: "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017"

Si apporta quindi una integrazione all’art.1, co. 113, della legge n.190/2014, il quale ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla "riforma Fornero" i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. In altre parole, prima la sanatoria trovava applicazione nei confronti dei trattamenti pensionistici liquidati tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, mentre adesso la sanatoria è estesa anche a coloro che sono andati in pensione anticipata tra il primo gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014.

300. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi 298 e 299, il fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 15,1 milioni di euro per l’anno 2016, 15,4 milioni di euro per l’anno 2017, 15,8 milioni di euro per l’anno 2018, 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 16,5 milioni di euro per l’anno 2020, 16,9 milioni di euro per l’anno 2021, 17,2 milioni di europer l’anno 2022, 17,7 milioni di euro per l’anno 2023, 18 milioni di euro per l’anno 2024 e 18,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.

 

Commi da 301 a 302: Differimento soppressione prestazioni economiche accessorie

301. L’INPS e l’INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare nell’accordo di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

302. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al comma 301 del presente articolo, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2019»

 

Nota commi 301/302)

I commi interessati prevedono il differimento della soppressione delle prestazioni economiche accessorie (ad esempio quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere), a carico dell'INPS e dell'INAIL, e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale. Gli stessi prevedono inoltre la definizione, da parte dell'INPS e dell'INAIL, di un nuovo regime di riconoscimento delle medesime prestazioni accessorie. Il differimento è disposto in attesa che venga definito il nuovo regime; in ogni caso, la soppressione opera a decorrere da una data non successiva al 1° gennaio 2019. Il nuovo regime è definito da protocolli adottati dall'INPS e dall'INAIL. Quest’ultimo deve far riferimento alla prevenzione delle patologie che possano dar luogo a invalidità nonché alla prevenzione dell'aggravamento di invalidità dovute alle medesime patologie, da individuarsi mediante accordo stipulato, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni, le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e recepito mediante intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

È opportuno precisare che la norma di cui si differisce la soppressione è l’ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 323 del 2000. Il citato ultimo periodo prevede che le prestazioni economiche accessorie in oggetto siano erogate dall'INPS e dall'INAIL, con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali. Si ricorda che la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978) disciplina, all’articolo 36, il termalismo terapeutico, garantendo le prestazioni agli aventi diritto nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale; pertanto, le prestazioni di assistenza termale, vale a dire i cicli di cure idrotermali per soggetti affetti da determinate patologie, rientrano tra quelle incluse nei LEA (livelli essenziali di assistenza) di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, nell’ambito della macro area dell’assistenza distrettuale.

L’erogazione delle cure termali è, quindi, a carico del SSN, mentre l’assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista con riferimento ai LEA. L’art. 6 del DL. 390/1995 (L. 490/1995) distingue i regimi speciali INPS e INAIL, che comunque sono inclusi tra le prestazioni idrotermali rientranti nel Piano sanitario nazionale approvato dal Ministero della salute. Questi istituti, in particolare, garantiscono ai propri assicurati la concessione di cure termali e le prestazioni economiche accessorie summenzionate.

 

Comma 303: Indennizzi danno biologico Inail

303. "Con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all’articolo 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all’articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano agli indennizzi dovuti dall’INAIL ai sensi della «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000. Per il triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro per l’anno 2016, di 5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per l’anno 2018. A decorrere dall’anno 2019, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede nell’ambito della revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall’anno 2019 l’efficacia delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all’attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali."

 

Nota

Attraverso il comma in questione viene introdotto a far data dal 2016 un sistema automatico di rivalutazione degli indennizzi INAIL per il danno biologico.

 

Commi da 304 a 307: Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga; disposizioni in materia contratti di solidarietà di tipo B

304. "Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016."

 

Nota

Viene disposto un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

305. "In attuazione dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l’anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. "

 

Nota

La misura in esame permette di accedere ai contratti di solidarietà difensivi di tipologia B) dando loro in dote 60 milioni di euro, destinati a finanziare il contributo dovuto per un massimo di due anni, ma con le seguenti differenziazioni:

- in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;

- negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.

Si evidenzia che l’art. 46, comma 3 del D. Lgs. n. 148/2015) dispone l’abrogazione, dal 1° luglio 2016 dell’art. 5 del D.L. 148/1993, ossia delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del DL n. 726/1984, stipulati cioè dai datori di lavoro non rientranti nell’ambito della CIGS.

306. "Il comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente:

« 1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti ».

 

Nota

Si assiste ad una integrazione dell’art. 26 del D.Lgs. 150/2015 con l’espressione riportata in grassetto (nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità).

 

Comma 390: Abrogazione indennità collaboratori

"Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92."

 

Nota

Viene prevista l’abrogazione dell’indennità riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi di cui al D.Lgs. 276/2003, atti a soddisfare "in via congiunta" i seguenti requisiti:

a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di mono committenza;

b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;

c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;

e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

 

Comma 651: Esonero contributivo autotrasportatori

"A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze."

 

Nota

Viene introdotto in via sperimentale a far data dal 1° gennaio 2016, per un periodo di tre anni, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 % con riferimento ai conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. L’accesso all’esonero avrà luogo in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti degli stanziamenti previsti.

 

Commi da 887 a 897: Rivalutazione beni e partecipazioni

887. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

888. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,come modificato dal comma 887 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio incorso al 31 dicembre 2014.

890. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 889,per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

891. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulleattività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 894.

892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

893. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

895. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30dicembre 2004, n. 311.

896. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n.342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta incorso alla data del 1º dicembre 2017.

897. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 892, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 891.

 

Nota

I commi da 887 a 897 danno la possibilità, cosi come avvenuto negli ultimi anni, di rivalutare i valori di acquisto delle partecipazioni a società non quotate e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, ma anche la possibilità di rivalutare i beni strumentali di impresa siano essi ammortizzabili e non. Il tutto con il pagamento di un imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda le partecipazioni ed il valore dei terreni, previa perizia, sulla differenza del valore rivalutato si applica l’imposta sostitutiva dell’8 per cento da pagarsi entro il 30 giugno 2016. In merito , invece, alla rivalutazione dei beni strumentali questi possono subire rivalutazione con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 12 per cento, per i beni non ammortizzabili, che diventa 16 per cento per quelli ammortizzabili da versare entro la scadenza del pagamento delle imposte sui redditi dell’anno in corso. I riflessi di tale rivalutazione, in bilancio, può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e sull’Irap a decorrere dl terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

 

Comma 899: modifica art. 49 comma 1 bis, Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

898. "all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti "euro tremila" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille""

 

Nota

Con decorrenza dal 1 gennaio 2016 viene innalzato il limite di utilizzo del denaro contante da 999,99€ a 2.999€. In sostanza viene vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra diversi soggetti allorquando la somma oggetto di trasferimento è pari o superiore a 3.000€. E’ utile rammentare che l’eventuale trasferimento in contante oltre soglia è vietato anche quando viene effettuato attraverso pagamenti frazionati, artificiosamente, sotto soglia. Nello svolgimento dei loro adempimenti gli intermediari finanziari o professionisti saranno tenuti, come già previsto dalla previgente normativa, ad effettuare le opportune segnalazioni al Mef o alla Guardia di Finanza. Rimangono fissati al limite di 999,99€ gli assegni e le operazioni di money transfer.

899. "all’art. 49, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "è di 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro tremila""