Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 29 dicembre 2015

Contributi ai Consorzi per l’internazionalizzazione per attività promozionali - Anno 2016

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. L’intervento previsto nel presente decreto è finalizzato a concedere contributi a fondo perduto ai Consorzi per l’internazionalizzazione per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e per favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, per contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

Art. 2

Risorse finanziarie e agevolazione concedibile

 

1. Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento, a favore dei consorzi multiregionali, sono pari a Euro 3 Mln per l’anno 2016.

Con riguardo ai consorzi monoregionali della Valle d’Aosta e della Sicilia, l’erogazione dei contributi è subordinata all’assegnazione nel pertinente capitolo di bilancio dei relativi fondi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Il contributo non può superare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili sostenute per la realizzazione delle iniziative previste nell’art. 4 del presente decreto. Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l’erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procederà alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili.

3. Ai contributi si applicano, con riguardo alle PMI consorziate il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione in materia di aiuti "de minimis", nonché i Regolamenti (UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativi al regime di aiuti "de minimis" rispettivamente nel settore agricolo e nel settore della pesca;

4. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.

 

Art. 3

Soggetti destinatari

 

1. Per poter accedere ai contributi di cui all’articolo 1, i Consorzi per l’internazionalizzazione devono possedere i seguenti requisiti:

a. essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia, nonché da imprese del settore commerciale, purché in misura non prevalente rispetto alle altre. Possono, altresì, far parte della compagine consortile anche enti pubblici e privati, banche e imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi pubblici di cui al presente decreto. In tale ipotesi, la nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l’internazionalizzazione spetta comunque alle PMI consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono, in via prevalente, la loro attività;

b. avere per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Nelle attività funzionali al raggiungimento dell’oggetto sono ricomprese le attività relative all’importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l’internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all’innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi;

c. essere senza scopo di lucro e non distribuire avanzi e utili di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio o della Società consortile o cooperativa;

d. avere un fondo consortile interamente sottoscritto, versato almeno per il 25 per cento, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a 1.250 euro e non superiori al 20 per cento del fondo stesso;

e. essere iscritti al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda e in stato di attività;

f. non essere in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere in modo continuativo dalla data di domanda fino all’erogazione del contributo; l’eventuale perdita in itinere anche di uno solo di essi comporta la revoca dell’ammissione a contributo.

 

Art. 4

Iniziative finanziabili e progetto

 

1. Sono ammissibili al contributo le seguenti iniziative:

a. partecipazione a fiere e saloni internazionali;

b. eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;

c. show-room temporanei (durata max 6 mesi);

d. incoming di operatori esteri;

e. incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri;

f. workshop e/o seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;

g. azioni di comunicazione sul mercato estero;

h. attività di formazione specialistica per l’internazionalizzazione, destinata esclusivamente alle imprese partecipanti al progetto. Tale attività non può costituire più del 25% del costo totale delle iniziative;

i. realizzazione e registrazione del marchio consortile.

2. Le iniziative devono essere realizzate nel periodo 1 gennaio 2016-31 dicembre 2016 e devono essere strutturate sotto forma di Progetto secondo il Modello B allegato al presente decreto. L’importo del Progetto non può essere inferiore a 50.000 euro e superiore a 400.000 euro.

3. Il Progetto deve coinvolgere, in tutte le sue fasi, almeno cinque PMI consorziate provenienti da almeno tre diverse regioni italiane, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera. Le PMI coinvolte nelle iniziative devono essere in prevalenza imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche; le imprese del settore commerciale possono partecipare in misura non prevalente rispetto alle altre. Le PMI partecipanti al progetto devono essere attive, non devono essere in liquidazione o soggette a procedure concorsuali.

4. Il Progetto presentato da consorzi con sede legale in Sicilia o Valle d’Aosta può anche avere una strutturazione monoregionale prevedendo il coinvolgimento di almeno 5 PMI consorziate con sede legale in una delle citate regioni. Tale previsione è applicabile sino al trasferimento delle funzioni alle suddette regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 citato nelle premesse.

 

Art. 5

Spese ammissibili

 

1. Nell’ambito delle iniziative di cui all’art.4, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a. quota di partecipazione, affitto e allestimento di stand consortile presso fiere e saloni internazionali in Italia e all’estero. Il Consorzio che partecipa alla manifestazione fieristica con più di uno stand deve dichiararlo e spiegarne le motivazioni; in tal caso nei singoli stand oltre ad essere chiaramente visibile il logo del Consorzio, deve essere indicata l’ubicazione degli stand delle altre imprese consorziate e garantita una adeguata informativa che dia conto della partecipazione collettiva delle imprese sotto l’egida consortile;

b. affitto e allestimento di show-room temporanei;

c. interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni;

d. oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione di eventi promozionali;

e. realizzazione del marchio consortile e relativi oneri di registrazione;

f. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il consorzio: in lingua inglese e/o nella lingua veicolare del paese obiettivo del progetto di internazionalizzazione;

g. spese di viaggio e pernottamento per un massimo di 2 rappresentanti del Consorzio (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) in occasione degli eventi promozionali previsti nel progetto;

h. spese di viaggio e pernottamento di operatori esteri in Italia (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti);

i. spese di ricerca e selezione operatori esteri per la realizzazione delle iniziative previste nel progetto;

j. spese per azioni dimostrative delle produzioni delle consorziate, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;

k. sito web consortile in inglese e/o nella lingua veicolare del paese obiettivo del progetto di internazionalizzazione; tale spesa è ammissibile solo per i consorzi di nuova costituzione ed esclusivamente per finalità promozionali;

l. affitto sale per attività di formazione, incoming, incontri bilaterali, workshop e/o seminari;

m. onorari per docenti nei limiti massimi previsti dall’Unione Europea e spese di viaggio e alloggio (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti);

n. spese generali forfettarie non superiori al 10% del costo totale delle iniziative.

2. Le spese ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA e di ogni altra imposta e/o onere accessorio eventualmente dovuto.

 

Art. 6

Spese non ammissibili

 

1. Sono escluse dal contributo le spese non strettamente connesse alle iniziative promozionali previste.

2. Sono altresì escluse:

- spese per ricerche di mercato e studi di fattibilità;

- spese amministrative e di gestione o comunque servizi continuativi periodici e/o legati al normale funzionamento dei soggetti beneficiari;

- spese fatturate al Consorzio dalle imprese consorziate;

- spese per la remunerazione di prestazioni effettuate da personale del Consorzio richiedente o da coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nelle suddette strutture.

 

Art. 7

Presentazione della domanda

 

1. La domanda di contributo, in regola con l’imposta di bollo vigente, redatta secondo il Modello A allegato al presente provvedimento, unitamente agli altri modelli di seguito indicati, deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Div. V, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet www.mise.gov.it ed entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2016.

2. La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, all’indirizzo dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it. L’oggetto della PEC deve contenere l’indicazione "PROGETTO CONSORZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - Anno 2016".

3. Tutta la successiva corrispondenza con il Ministero dovrà avvenire tramite PEC, all’indirizzo sopra indicato, a firma digitale del legale rappresentante del consorzio.

4. Ciascun Consorzio può presentare una sola domanda di contributo, pena l’esclusione di tutte le domande in cui figuri la stessa denominazione. Ciascuna PMI, pur potendo aderire a più consorzi, può partecipare ad un solo progetto presentato.

5. Alla domanda devono essere allegati:

a. il Progetto, corredato dalle relative voci di spesa (Modello B);

b. l’atto costitutivo e lo statuto salvo il caso in cui tali documenti siano già agli atti del Ministero e nel frattempo non abbiano subito modifiche;

c. l’autocertificazione "aiuti de minimis" (Modello E), comprensiva degli eventuali contributi erogati dal Ministero.

6. Ove indicato, i modelli e i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, a pena di inammissibilità della domanda.

7. Le domande trasmesse oltre il giorno 15 febbraio 2016 saranno ritenute irricevibili.

 

Art. 8

Procedura per l’ammissione al contributo

 

1. L’attività istruttoria è diretta:

a. a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto;

b. a valutare l’ammissibilità delle iniziative progettuali e delle relative spese.

2. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le domande sono inoltrate alla Commissione di valutazione per l’esame di merito del Progetto e l’attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell’art. 9.

 

Art. 9

Commissione e parametri di valutazione

 

1. È istituita presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi una Commissione di valutazione (di seguito Commissione), composta da:

Dott. Adriano Ippoliti

Dott. Patrizia Agostini

Dott. Maurizio Cotrona

2. La Commissione si dota di procedure organizzative interne ed esamina i progetti tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi:

 

PARAMETRI

PUNTEGGI

a. validità tecnico-economica del progetto in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero, coerenza degli strumenti scelti con le produzioni da promuovere, il contesto di intervento e gli obiettivi da 0 a 6
b. coerenza dell’attività programmata con i risultati attesi da 0 a 6
c. congruità degli indicatori e standard qualitativi e quantitativi da 0 a 5
d. congruità e coerenza dei costi da 0 a 5
e. progetto articolato in diverse tipologie di iniziative da 0 a 3
f. progetto articolato in una o più iniziative condivise con altri consorzi per l’internazionalizzazione da 0 a 1
g. numero imprese coinvolte in tutte le iniziative del progetto da 7 a 9 imprese: 1

da 10 a 13 imprese: 3

oltre 13 imprese: 5

h. il 50% (arrotondato per difetto) delle PMI associate al consorzio o società consortile o cooperativa e partecipanti al progetto, il cui capitale sia detenuto per la maggioranza da donne e/o giovani (di età compresa tra i 18 e i 35 anni) 2

 

3. Sono ammessi a contributo esclusivamente i progetti a cui la Commissione di valutazione abbia attribuito il punteggio-soglia pari a 18 punti.

4. A conclusione della fase istruttoria e di valutazione il Ministero comunica l’esito della domanda presentata. In caso di accoglimento della domanda e approvazione del relativo progetto, la liquidazione del contributo avverrà successivamente alla rendicontazione di spesa, ai sensi del successivo articolo 12, nella misura consentita dalle risorse disponibili.

5. Ove in sede di esame della rendicontazione si accerti il venir meno di uno dei parametri di valutazione di cui al comma 2, lettere f, g ed h, con conseguente riduzione del punteggio attribuito al progetto al di sotto del punteggio-soglia previsto nel precedente comma 3, il Ministero revoca l’ammissione a contributo.

 

Art.10

Realizzazione del progetto

 

1. I Consorzi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali rinunce alla realizzazione dell’intero progetto.

2. I Consorzi debbono, altresì, comunicare nel termine di 20 giorni antecedenti lo svolgimento di singole iniziative progettuali, l’eventuale rinuncia alla loro realizzazione nonché eventuali variazioni di date e/o indirizzo (sono ammesse variazioni di indirizzo solo nell’ambito dello stesso Paese).

 

Art. 11

Presentazione della domanda di rendicontazione

 

1. Ai fini dell’erogazione del contributo, i Consorzi ammessi al beneficio devono presentare, entro il termine del 30 aprile 2017, la domanda di rendicontazione, redatta in carta semplice, secondo il Modello C allegato al presente provvedimento, unitamente alla relazione della rendicontazione (Modello D), e a tutta la relativa documentazione.

2. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, all’indirizzo dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it. L’oggetto della PEC dovrà contenere l’indicazione "CONSORZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - RENDICONTAZIONE PROGETTO Anno 2016".

3. Alla domanda devono essere allegati:

a. relazione illustrativa dell’attività promozionale realizzata, corredata dalle relative voci di spesa (Modello D);

b. copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, esclusivamente nel caso in cui sia stata modificata la versione inviata al Ministero;

c. autocertificazione "aiuti de minimis" (Modello E), comprensiva degli eventuali contributi erogati dal Ministero.

4. Ove indicato, i modelli e i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio a pena di inammissibilità della domanda.

5. Le domande inviate oltre il 30 aprile 2017 saranno ritenute irricevibili.

 

Art.12

Valutazione della rendicontazione

 

1. Sono ammessi alle procedure per la liquidazione del contributo esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del 70 per cento dell’importo approvato e che mantengano almeno il punteggio soglia di cui all’art.9, comma 3.

2. Nell’esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell’attività svolta rispetto al progetto approvato e raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate.

3. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il contributo è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti relativi alle voci di spesa ammesse. Ai fini dell’erogazione del contributo tali costi devono essere:

a. previsti nel piano finanziario presentato e approvato;

b. identificabili, controllabili e comprovati da documenti giustificativi intestati al Consorzio e contenenti espresso riferimento all’iniziativa progettuale cui si riferiscono. Tali costi devono, pertanto, essere dimostrati da fatture quietanzate o da documenti con valenza probatoria equivalente. Non saranno ammesse fatture riportanti date antecedenti il 01/01/2016 e successive al 31/12/2016, fatte salve le anticipazioni e i saldi di spese, adeguatamente documentati nonché le fatture debitamente quietanzate entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione del progetto. Al fine di garantire la piena tracciabilità dei singoli pagamenti effettuati, il Consorzio dovrà indicare gli estremi delle relative transazioni bancarie.

5. È ammesso, per ciascuna voce di costo, uno scostamento tra l’importo preventivato e quello effettivamente sostenuto non superiore al 20%, sempreché trovi compensazione in altre voci, fermo restando l’importo complessivamente approvato a preventivo, nonché il rispetto del limite percentuale previsto per le spese di cui al punto n) del precedente art. 5.

6. L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato. Il contributo erogato ai beneficiari, così come previsto dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, è soggetto a una ritenuta d’acconto del 4 per cento.

7. Tutta la documentazione relativa al progetto dovrà essere conservata in originale presso il Consorzio ed esibita in caso di controlli da parte dell’Amministrazione.

 

Art. 13

Controlli, revoche e sanzioni

 

1. In ogni fase del procedimento il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicità delle dichiarazioni, la regolarità della documentazione presentata, l’attuazione delle iniziative progettuali approvate nonché il conseguimento dei relativi risultati programmati.

2. L’agevolazione di cui al presente decreto è revocata qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti e condizioni di cui agli artt. 3, 4, 12 ovvero il venir meno degli stessi, nonché qualora venga constatata in caso di visite ispettive o controlli la mancata attuazione anche di una sola delle iniziative approvate.

3. Se da controlli successivi all’erogazione del contributo si accerta che la concessione è avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti si procede alla revoca del contributo. Quest’ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

4. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di 5 anni a partire dalla data di erogazione del contributo.

5. I Consorzi sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero.

 

Art. 14

Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità

 

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

2. Il Ministero darà pubblicità dei dati dei beneficiari, delle attività finanziate e dell’entità del contributo concesso, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

 

Art.15

(Oneri informativi)

1. Ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, all’allegato F è riportato l’elenco degli oneri informativi per i consorzi previsti dal presente decreto.

Modello A

(Testo dell’allegato)

Modello B

(Testo dell’allegato)

Modello C

(Testo dell’allegato)

Modello D

(Testo dell’allegato)

Modello E

(Testo dell’allegato)

Allegato F

(Testo dell’allegato)