Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 17 dicembre 2015

Istituzione del corso di formazione per formatore

 

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

 

1. E' istituito il corso di formazione per formatore marittimo. Il corso fornisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di «formazione» per gli istruttori impiegati nella pianificazione, sviluppo ed erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo, in conformità a quanto previsto nella sezione A-I/6 del codice STCW.

2. Il programma del corso fornisce anche le conoscenze sui metodi e le pratiche di valutazione.

 

Art. 2

Organizzazione del corso

 

1. Il corso di formazione per formatori ha una durata non inferiore alle 41 ore, articolate in cinque giorni.

2. Ad ogni corso possono partecipare 20 discenti.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società certificati ai sensi delle norme standard UNI ISO 9001 e 29990 e riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

4. Ai fini del riconoscimento gli istituti, enti o società, certificati come stabilito al comma 3, devono sviluppare il corso secondo il programma di cui all'allegato «A» e tenuto conto a quanto previsto dell'IMO Model Course 6.09.

 

Art. 3

Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

 

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di cui all'art. 2, un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione composta dal direttore del corso, che svolge la funzione di presidente, e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche la funzione di segretario.

2. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque risposte) ed una prova pratica (erogazione di una breve lezione).

3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e, la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 punti (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato «B» e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame si intende superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.

4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato «C» del presente decreto.

 

Art. 4

Disposizioni transitorie

 

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli istruttori già impiegati nell'erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo presso centri di formazione riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per mantenere l'incarico di istruttore, devono frequentare il corso di formazione per formatore di cui al presente decreto.

2. Gli istruttori che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento sono esentati dalla frequenza del corso di formazione per formatore.

Allegato A

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI

Argomenti

Conoscenze

Ore

Teoria

Pratica

1. Le competenze di base per l’insegnamento della STCW 1.1 Descrizione del corso competenze da raggiungere

1.2 Descrivere i requisiti dell’insegnamento basato sul raggiungimento della competenza

1  
2. Pianificare un efficace contesto di insegnamento 2.1 II processo di apprendimento

2.2 L’apprendimento degli studenti e fattori che lo influenzano

4 2
3. Utilizzare efficacemente una gamma di metodi di insegnamento 3.1 Gli strumenti della formazione

3.2 Metodologie didattiche

3.3 Esercitazioni

3.4 Debriefing delle esercitazioni

3.5 Gli obiettivi formativi e la scaletta degli argomenti

4 6
4. Utilizzaremateriali didattici adeguati 4.1 Descrizione delle varie tipologie di ausili all’insegnamento

4.2 Descrizione di appropriati ausili per l’addestramento pratico

2 6
5. Sviluppo di un piano delle lezioni 5.1 Definire l’obbiettivo della lezione

5.2 Individuare i fattori da considerare per la pianificazione delle lezioni

3 4
6. Valutarel’insegnamentoel’apprendimento 6.1 Metodologie per la valutazione

6.2 Acquisire i dati per la valutazione

6.3 Individuazione di metodi appropriati per la valutazione

6.4 Identificare un sistema di qualità quale mezzo di valutazione dell’insegnamento

2 3
7. Progettare un piano delle lezioni 7.1 I fattori da considerare per la progettazione di un programma delle lezioni

7.2 Sviluppo di un nuovo programma delle lezioni

2 2
  Totale 18 23

Allegato B

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

 

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica.

La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno «sufficiente» che corrisponde al voto 6 (sei) nella scala numerica decimale.

 

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

DESCRIZIONE

GIUDIZIO

VOTO NELLA SCALA DECIMALE

A. Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la Prova; INSUFFICIENTE 0-5
B. Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova in modo corretto; Impiega il giusto tempo; SUFFICIENTE 6
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell'esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti; BUONO 7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee. DISTINTO 8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi. OTTIMO 9-10

Allegato C

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2015, n. 6.