Prassi - INPGI - Circolare 22 dicembre 2015, n. 9

1. Variazione aliquota IVS a decorrere dal 1 gennaio 2016 - 2. Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito di cui all’art. 3 legge n. 92/2012 - 3. Sgravio per l'incentivazione della contrattazione di II livello 2014 (Legge 24 dicembre 2007 n. 247)

 

1. Variazione aliquota IVS a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Facendo seguito alla Circolare INPGI n. 9 del 10/11/2011, si ricorda che l’INPGI - con atto del Consiglio di Amministrazione n. 58/2011, tenuto conto ai sensi del D.lgs. 509/94 delle determinazioni assunte dalle parti sociali nell’accordo sottoscritto il 13 luglio 2011 dalla FIEG e dalla FNSI - ha fissato l’aliquota contributiva per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti posta a carico del datore di lavoro nelle seguenti misure:

- 21,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2012;

- 22,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2014;

- 23,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 36/0003294/MA004.A007/PG-L-52,53,54 dell’8 novembre 2011 ha approvato la suddetta delibera.

Pertanto, verificati i risultati del bilancio tecnico-attuariale, a decorrere dal periodo di paga riferito al mese di gennaio 2016 dovrà essere applicata l’aliquote IVS a carico del datore di lavoro nella misura del 23,28%.

Per comodità, si riportano, di seguito, le aliquote contributive INPGI in vigore a decorrere dal 1/01/2016:

 

TIPO DI CONTRIBUZIONE

ALIQUOTE

NOTE

DATORE DI LAVORO

GIORNALISTA

I.V.S. 23.28 % 8.69 %
Disoccupazione 1.61 %   Sono esclusi i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione ai quali è garantita la stabilità d’impiego (tempo indeterminato di ruolo). Il contributo è ridotto all’1,31% per le Agenzie per il lavoro nel caso di giornalisti con contratto di somministrazione;
Mobilità 0.30 %   Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81 (aziende editrici di giornali quotidiani, giornali periodici e agenzie di stampa a carattere nazionale), anche con meno di 15 dipendenti.
F.do Garanzia TFR e crediti di lavoro 0.30 %   (vedi circolari INPGI n. 1 e n. 2 del 2007)
Assegno Nucleo Familiare 0.05 %   Sono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per i quali l’Assegno per il Nucleo Familiare è posto a carico del datore di lavoro.
Sub-Totale 25.54 % 8.69 %
Contributo di solidarietà 10.00%   Calcolato su eventuali contribuzioni a favore dei Fondi integrativi assistenziali e/o previdenziali a carico del Datore di Lavoro (legge 166/91).
Fondo Integrativo "ex-fissa" 1.50 %   Dovuto soltanto i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI (Vedi Circolare INPGI n. 4 del 19/02/2015)
Addizionale al Fondo Integrativo "ex-fissa" 0.35 %   Dovuto soltanto i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI (Vedi Circolare INPGI n. 4 del 19/02/2015)
Contributo per Ammortizzatori sociali 0.50 % 0.10 % Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009).
Addizionale contributo per Ammortizzatori sociali 1.00 %   Dovuto fino al 31/12/2016 dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014).
Contributo di perequazione   5,00 €. Q.ta fissa mensile dovuta soltanto in caso di applicazione del CNLG FIEG/FNSI - Non dovuto per i rapporti di lavoro ex Artt. 2, 12 e 36 del predetto CNLG, se la retribuzione è inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi.(vedi Circolare INPGI n. 3 del 13/04/2010).
Contributo Infortuni 11,88 €.   Q.ta fissa mensile dovuta da tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex Artt. 2 e 12 CNLG con retribuzione inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi.(vedi Circolare INPGI n. 7 del 26/06/2009).

 

2. Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito di cui all’art. 3 della legge n. 92/2012.

A seguito di varie richieste di chiarimento da parte di aziende con personale assicurato presso l’INPGI, si ricorda che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale non hanno provveduto alla costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per il personale giornalistico, previsto dall’art. 3 della legge n. 92/2012.

Di conseguenza, i giornalisti dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, in assenza della costituzione del Fondo di settore, dovrebbero essere assicurati al Fondo di solidarietà residuale costituito presso l’INPS ai sensi della suddetta legge.

Si ricorda che per quanto riguarda i giornalisti, rientrano nel campo di applicazione della CIGS ex lege 416/81 le sole aziende editoriali, editrici di giornali quotidiani e/o periodici e le agenzie di stampa a carattere nazionale e - in base all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 149/2013 - i partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 157/1999 e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

La normativa è stata illustrata dall’INPS con circolare n. 99 dell’8/08/2014.

 

3. Sgravio per l'incentivazione della contrattazione di II livello 2014 (Legge 24 Dicembre 2007 n. 247)

L’INPS ha completato le operazioni per l’ammissione allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello 2014 (Art.1, comma 67, della legge 24 Dicembre 2007 n.247 e Decreto interministeriale 8 aprile 2015).

Le aziende richiedenti lo sgravio sulla contribuzione INPGI che sono state ammesse hanno già ricevuto dall’INPS la relativa comunicazione.

L’INPGI, sulla base degli elenchi forniti dall’INPS, ha già inoltrato una apposita nota ai datori di lavoro interessati, con indicate le condizioni e le modalità per usufruire della agevolazione contributiva in questione.

Si invitano, pertanto, le aziende interessate ad operare la decontribuzione attenendosi alle istruzioni fornite. Quei datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione e/o cessazione dell’attività dell’impresa o semplicemente per in capienza del debito contributivo, non siano in grado di fruire del beneficio mediante compensazione, potranno avanzare all’Istituto - entro e non oltre il 16/2/2016 - apposita istanza di rimborso. Si ricorda che all’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro dovrà provvedere alla restituzione al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Si invitano le aziende che non abbiano ricevuto la suddetta comunicazione da parte dell’INPGI, prima di operare eventuali compensazioni, a voler verificare presso l’Istituto l’avvenuta autorizzazione.