Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 gennaio 2016, n. 22

Tributi - IRAP - Banche e imprese di assicurazione - Aliquota applicabile - Contenzioso tributario - Appello - Legittimazione uffici periferici - Necessità di autorizzazione della Direzione regionale delle entrate - Essclusione

 

In fatto e in diritto

 

La E. spa impugnava innanzi al giudice di primo grado la cartella di pagamento relativa a IRAP per l’anno 2004. La CTP di Vicenza accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando applicabile l’aliquota IRAP del 4,75%.L’Agenzia delle entrate di Vicenza appellava la sentenza di primo grado innanzi alla CTR del Veneto che, con sentenza n. 82/11, depositata il 7.6.2011 dichiarava inammissibile l’appello in ragione della mancata produzione dell’autorizzazione della Direzione regionale delle entrate alla proposizione del gravame, ritenendo poi infondate le censure di merito esposte dalla parte appellante.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito la società contribuente con controricorso. Nessuna difesa scritta ha depositato la Equitalia Nord spa.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 546/1992, adducendo l’intervenuta abrogazione del ricordato art. 52 ad opera dell’art. 3 c) del d.l. n. 40/2010 e in ogni caso l’inapplicabilità dello stesso alle Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c. 22 l. n. 350/2002 nonché della legge n. 311/2005 commi 61 e 175, applicandosi a carico delle banche e delle assicurazioni l’aliquota al 5,25% per l’annualità 2004.

La società contribuente ha dedotto l’infondatezza di entrambi i motivi con il controricorso, depositando memoria e brevi note.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del secondo, concernente il merito dell’impugnazione (Cass. S.U. n. 3840/2007) e la fondatezza dell’appello incidentale proposto dalla parte contribuente in fase di gravame.

Ed invero, come di recente ribadito da Cass. n. 10746/2014 - in piena sintonia con Cass. S.U. n. 604/2005 e, successivamente, con Cass. n. 8196/2015 - nel processo tributario, la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più applicabile una volta divenuta operativa - in forza del d.m. 28 dicembre 2000 del Ministero dell'economia - la disciplina recata dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, spettando a ciascuna agenzia appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali.

Tale indirizzo è condiviso dal Collegio che non ravvisa motivi per discostarsene.

Ha quindi errato la CTR nel ritenere inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sul presupposto dell’applicabilità a tale soggetto dell’art. 52 d.lgs. n. 546/1992.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto che dovrà riesaminare integralmente la controversia rimasta travolta dalla statuizione relative alla ritenuta inammissibilità dell’appello principale e provvedere altresì alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 3800 bis c.p.c. (ndr 380 bis c.p.c.)

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR del Veneto.