Giurisprudenza - TRIBUNALE DI PALERMO - Ordinanza 21 settembre 2015, n. 332

Reati e pene - Reati tributari - Indebita compensazione - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, crediti non spettanti o inesistenti - Soglia di punibilità. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 10-quater.

 

Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa E.P.; premesso che a seguito di opposizione decreto penale di condanna è stata disposta la comparizione di A.V., in atti generalizzato, innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, perché nella qualità di legale rappresentante della società denominata «G. S.r.l.» non versava le somme dovute per l'anno d' imposta 2008 in quanto portava in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 crediti I.V.A. inesistenti relativi all' anno d'imposta 2007 per un importo pari ad euro 57.414,29:

reato accertato in Palermo il 4 gennaio 2010;

che nel corso del procedimento, nelle fasi preliminari all'apertura del dibattimento, il difensore dell'imputato, alla luce dalla sentenza n. 80/2014 resa dalla Corte costituzionale all'esito di analoga questione sollevata con riferimento al reato di cui all'art. 10-ter, decreto legislativo n. 74/2000 in relazione all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto;

ha chiesto, con riferimento al reato per cui si procede, di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 10-quater, decreto legislativo n. 74/2000, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione alla soglia di punibilità di 50.000,00 euro, ravvisando una palese disuguaglianza di trattamento rispetto alle più gravi ipotesi di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, nella formulazione anteriore al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;

sentite le parti.

 

Sciogliendo la riserva

 

Ritenuto che l'eccezione proposta dalla difesa oltre che rilevante nel processo in corso non appare manifestamente infondata in quanto il procedimento medesimo non può essere definito in assenza dalla sua risoluzione, dovendo derivare dalla eventuale dalla dichiarazione di illegittimità della norma il proscioglimento dell'imputato;

che con sentenza n. 80/2014 la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter, decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 103.291,38;

che i principi esposti dalla Corte costituzionale con la sentenza indicata, paiono potersi applicare anche con riferimento all'art. 10-quater del medesimo decreto legislativo, con il quale il legislatore ha inteso punire il contribuente che non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti;

che l'art. 10-quater, al pari dell'art. 10-ter, infatti, non prevede in modo esplicito la misura delle sanzioni né la soglia di punibilità del reato, facendo, invece, mero rinvio alla disposizione di cui all'art. 10-bis e ai limiti ivi previsti, per la determinazione della soglia di punibilità e del trattamento sanzionatorio;

che, inoltre, in entrambe le fattispecie di reato, i detentori di somme di spettanza del fisco ne omettono il versamento alla scadenza temporale predeterminata;

che si tratta, quindi, di condotta analoga pur estrinsecandosi materialmente quella in esame secondo le modalità dell'indebita compensazione.

Tanto premesso, e ritenuto che le considerazioni svolte dalla sentenza n. 80/2014 della Corte costituzionale in ordine all'art. 10-ter possono essere svolte con riferimento all'art. 10-quater del decreto legislativo n. 74/2000, infatti, quanto argomentato dalla Corte costituzionale con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 10-ter e ai profili di disparità di trattamento in relazione alle condotte di cui alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del medesimo decreto (con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011) è applicabile alla norma di cui si chiede il vaglio di legittimità costituzionale e che appare, quindi, necessario il vaglio di costituzionalità della norma oggi in contestazione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle somme dovute si realizzi utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per importi inferiori al limite di rilevanza penale di cui agli articoli 4, 5 e 10-ter (nella formulazione derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2014), decreto legislativo n. 74/2000.

 

P.Q.M.

 

Visti gli articoli 23, legge n. 87/1953 e 159 c.p.;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la seguente questione di legittimità costituzionale: «se violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la norma di cui all'art. 10-quater, decreto legislativo n. 74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, prevede una soglia di punibilità inferiore a quella prevista dall'art. 10-ter del medesimo decreto legislativo che viene individuata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 dell'8 aprile 2014 in euro 103.291,38»;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in epigrafe a carico di A.V. ed termini di prescrizione della relativa imputazione.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 07 gennaio 2016, n. 1