Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 dicembre 2015, n. 25951

Tributi - Accertamento - "Lista Falciani" - Dati bancari acquisiti con modalità illecite e in violazione del diritto alla riservatezza bancaria - Informazioni trasmesse dall’autorità finanziaria francese a quella italiana - Utilizzabili ai fini dell’accertamento

 

In fatto e diritto

 

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di (...) un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006 di attività finanziaria detenute all’estero.

Gli elementi sui quali si era fondata la contestazione erano rappresentati da una scheda di sintesi contenente indicazioni del conto acceso presso la banca HSBC di Ginevra sottatte dal dipendente di tale istituto Hervè Falciani, stati trasmessi dall’autorità finanziaria francese attraverso i canali di collaborazione previsti dalla Direttiva n. 77/99/CEE.

La contribuente proponeva ricorso alla CTP di Lecco, deducendo l’illegittimità dell’atto impugnato, fondato su documenti inutilizzabili in quanto illecitamente acquisiti.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza impugnata dall’Agenzia delle entrate.

La CTR della Lombardia, con la sentenza qui gravata n. 3219/2014, depositata il 16.6.2014, accoglieva l’impugnazione. Secondo il giudice di appello nessuna norma prevedeva nell’ordinamento tributario la regola dell’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, non potendosi applicare la disciplina processualpenalistica in relazione alla natura eccezionale della stessa ed inoltre rilevando che la Lista era stata acquisita in forza di rituale richiesta dell’autorità fiscale francese e trasmessa in forza della rituale procedura di cooperazione fra autorità fiscali disciplinata dalla dir. CEE 77/99/CEE. Ciò che superava le questioni in ordine all’autenticità del documento. Nella stessa direzione orientava, d’altra parte, anche la dir. 2011/16/UE. Non potevano nemmeno fare stato nel procedimento le decisioni adottate dal GIP di Pinerolo e dalla Corte "parigina", risultando peraltro quest’ultima di segno opposto rispetto a quella adottata dalla Corte costituzionale federale tedesca. La circostanza che il F. fosse perseguibile per reati connessi alla sottrazione dei dati non incideva sull’utilizzabilità della Lista, non essendo l’Autorità giudiziaria italiana legittimata a procedere nei di lui confronti né conseguentemente a disporre la confisca a distruzione del preteso corpo del reato. Inoltre, secondo la CTR "... gli elementi documentali acquisiti appaiono di per sé sufficienti a dimostrare la contestata violazione tributaria, stanti, da un lato, l’accertata oggettiva disponibilità di fondi presso la banca estera e, dall’altro, l’oggettiva omissione dichiarativa ad essi riferibile per l’anno d’imposta 2006".

La (...) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale l’Agenzia delle entrate non ha fatto seguire il deposito di difese scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

Con la prima censura si lamenta la violazione degli artt. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.

La CTR non avrebbe considerato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che l’Agenzia non aveva impugnato quanto alla ritenuta inidoneità della Lista a fungere da strumento probatorio in relazione alla sua autenticità.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 546/92 e il vizio di omesso esame di un punto decisivo per il giudizio. La CTR non aveva considerato che la Corte di appello di Parigi e la Cassazione francese avevano stabilito l’illegalità ad origine delle informazioni contenute nella Lista Falciani, in sintonia con quanto affermato dalla Cassazione penale, ritenendo altresì dovuta l’applicazione dei principi espressi nel codice di procedura penale in tema di prova illecitamente acquisita, essendo in ogni caso consolidato il principio c.d. di illegittimità derivata. Opinando diversamente, sarebbero risultati vulnerati i diritti fondamentali della parte contribuente.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La prima censura, concernente nella sostanza la ritenuta inammissibilità dell’appello in ragione della mancata impugnazione,da parte dell’Agenzia, della questione relativa all’autenticità della Lista Falciani che il giudice di primo grado aveva affermato senza che tale statuizione fosse stata oggetto di censura da parte dell’Agenzia delle entrate, è infondata.

Ed invero, va evidenziato che la ricorrente ha riprodotto, in stralcio, a pag. 5 del ricorso, una parte della sentenza di prime cure nella quale la CTP. Affrontando il tema dell’autenticità della lista Falciani, aveva espressamente escluso la fondatezza della tesi dell’ufficio in ordine all’onere della parte stessa di richiedere alla banca una dichiarazione scritta attestante la propria estraneità alla vicenda.

Ora, poiché dalla stessa sentenza di appello, risulta che l’Agenzia ebbe ad impugnare tale statuizione sotto il profilo della violazione dei principi in tema di onere della prova - pag. 2 p. 1 sub 3) e risulta ancora che il tema dell’autenticità della Lista è stato espressamente esaminato tanto nel terzo motivo di appello che dal giudice di appello - pag. 3 penultimo periodo - che si è per l’appunto ritenuto investito della questione relativa all’autenticità non può che ritenersi l’infondatezza della censura.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, dovendosi integralmente richiamare i principi compiutamente espressi da questa Corte tanto nelle pronunzie nn. 8605 e n. 8606 che nell’ordinanza n. 9760/2015 del 28 aprile 2015 (in particolare, punti 6.5 ss. di tale ultima decisione proprio in punto di rilevanza probatoria della Lista Falciani.

Occorre solo dare atto che l’indirizzo giurisprudenziale ora ricordato è stato ancorpiù recentemente ribadito da Cass. nn. 16950 e 16951 del 19 agosto 2015. Orbene, il coacervo dei principi epressi in tema di utilizzabilità e rilevanza della c.d. Lista Falciani consegnata dalle autorità fiscali francesi a quelle italiani ai fini del contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale espressi dalla Cassazione sono conformi alle valutazioni espresse dalla CTR in tema di utilizzabilità della c.d. Lista Falciani nel procedimento tributario, nonché idonei a superare i rilievi difensivi esposti dalla ricorrente anche in memoria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sopra ricordata.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.,

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi dell’art. 13 comma 1-bis dPR n. 115/2002.