Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 28 dicembre 2015, n. 283970

Sede dell’impresa individuale - Richiesta chiarimenti

Con messaggio di posta elettronica ordinaria del 13/10/2015, la S.V. espone quanto segue:

<<Sono un intermediario che si occupa di pratiche telematiche Registro Imprese. Avrei un dubbio riguardo l’iscrizione di un’impresa individuale. L’impresa in questione ha sede nel comune di Lunamatrona (provincia del Medio Campidano), così come dichiarato anche all’Agenzia delle entrate, ma ha iniziato l’attività presso un’unità locale posta in diversa provincia. Può detta impresa individuale mantenere la sede nel comune sopra indicato ?>>.

L’avviso di questa Direzione generale, circa la problematica sottoposta, è che non sussistano controindicazioni a procedere nel senso prospettato da codesto Intermediario.

Nell’intendimento del legislatore del codice civile del 1942, infatti, la sede dell’impresa è <<il centro dell’attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell’impresa e di coordinamento dei fattori produttivi>> (si veda, al riguardo, il parere della Scrivente prot. n. 5095 del 14/01/2013, all. 1, le cui indicazioni devono intendersi qui integralmente richiamate).

La sede dell’impresa non coincide, pertanto, necessariamente, con il luogo in cui avviene lo scambio o la produzione di beni o servizi ma, piuttosto, con il luogo dove viene svolta l’attività di organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro) volta all’ottenimento di un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni dei consumatori.

Tale <<centro>> potrà, in molti casi, coincidere con il luogo in cui concretamente viene svolta l’attività produttiva, di scambio, ecc.; ma ciò non è obbligatorio: l’imprenditore potrà, ad esempio per esigenze organizzative, avere la necessità (oppure, ritenere opportuno) di collocare la propria sede in un luogo non coincidente con quello in cui viene concretamente svolta l’attività di produzione o di scambio (tipico il caso delle imprese che indicano la propria sede presso lo studio professionale che ne cura gli adempimenti amministrativi, fiscali, ecc.); e nulla vieta che tali luoghi siano posti in province diverse (rientrando nella competenza, pertanto, di uffici del registro delle imprese diversi).

Ovviamente, in tale ultimo caso, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di pubblicità legale d’impresa il titolare dell’impresa in questione sarà tenuto sia ad iscrivere la sede "principale" presso l’ufficio del registro delle imprese della competente camera di commercio, sia a denunciare l’avvio dell’attività presso una diversa localizzazione (posta, nella fattispecie, come detto, in una diversa provincia).

Se, poi, come nel caso sottoposto, la sede risulta "inattiva" nel momento in cui si denuncia l’avvio dell’attività presso l’unità locale (l’avvio dell’attività presso l’unità locale costituisce, cioè, anche l’avvio dell’attività dell’impresa nel suo complesso), dovrà procedersi all’apposita comunicazione nei confronti del registro delle imprese competente per la sede, volta a dichiarare, tra l’altro, la data di inizio dell’attività dell’impresa (nel suo complesso) e l’attività prevalente dell’impresa (sempre nel suo complesso), secondo quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione della modulistica registro imprese/REA di cui alla circolare ministeriale n. 3668/C del 27/02/2014, paragrafo 11 delle "Istruzioni generali", nonché paragrafo 9 delle istruzioni relative al modulo I2, qui di seguito riprodotte per comodità di consultazione:

 

<<11/ DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

[ ... ] Qualora l’inizio/variazione/cessazione di attività esercitata nella localizzazione (unità locale/sede secondaria) comporti l’inizio/variazione/cessazione dell’attività prevalente dell’impresa, presso il R.I. competente per la sede legale, va presentato il modulo S5 (per le società/soggetti collettivi) e I2 (per le imprese individuali), con l’aggiornamento della descrizione dell’attività prevalente dell’impresa [ ... ].

9/ ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA

Questo riquadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei riquadri 7 o 7B di questo modulo I2, oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, è variata l’attività prevalente esercitata dall’impresa, sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, rispetto a quella precedentemente denunciata.

Per l’individuazione dell’attività prevalente si avrà riguardo in via generale al criterio del volume d’affari.

Deve essere indicata la nuova attività prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente esercitate dall’impresa, nonché la data in cui la variazione è avvenuta.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11 [ ... ]>>.