Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 dicembre 2015, n. 25639

Tributi - Controllo dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 - Recupero credito d’imposta incremento occupazionale ex art. 7, Legge n. 388/2000 - Obbligo di avviso preventivo - Esclusione

 

Considerato in fatto

 

Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di M.G.F. della cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973 in relazione all’omesso versamento di IRPEF in conseguenza del recupero di credito di imposta per l’incremento occupazionale previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000 per l’anno di imposta 2003, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente.

In particolare, il Giudice di appello, nel condividere le argomentazioni già svolte dal primo decidente, riteneva che, in presenza di elementi che investivano aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto interpellare la contribuente invitandola ad esibire i documenti relativi ai versamenti già eseguiti e non conteggiati ed a fornire gli opportuni chiarimenti in relazione al credito di imposta già utilizzato. Non avendo l’Ufficio assolto tale obbligo l’accertamento operato era da considerare nullo.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidandolo ad unico motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 27/7/2000 nonché dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 54 bis del d.p.r. 633/72, in relazione all’art. 360,1 comma, n. 3 c.p.c. laddove la Commissione Regionale aveva annullato la cartella impugnata a causa del mancato invito al contribuente di fornire i chiarimenti necessari ovvero produrre i documenti mancanti.

2. La censura è fondata. Per costante giurisprudenza di questa Corte "in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000 n. 212, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Del resto se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso" (ex multis, di recente, Cass. n. 8342/2012; n. 15584/2014).

3. La sentenza impugnata, nello statuire la sussistenza di un obbligo generalizzato a carico dell’Amministrazione finanziaria, senza, peraltro specificare in cosa consistessero, nel caso in esame, "le incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" si è discostata dai superiori principi.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito affinché provveda, oltre che a regolamentare le spese processuali di questo giudizio, al riesame alla luce dei principi esposti.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione.