Prassi - INAIL - Nota 21 dicembre 2015, n. 9036

Autoliquidazione del premio 2015/2016 del settore Navigazione. Istruzioni.

 

Si forniscono le istruzioni relative all’autoliquidazione 2015/2016 a legislazione vigente per il settore Navigazione.

Per quanto riguarda il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione (NOTA 1), si fa riserva di comunicare il tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata, non appena sarà reso noto il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2015.

 

A. Presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni, modalità telematiche e scadenze dei versamenti

 

Le imprese armatoriali devono effettuare gli adempimenti relativi all’autoliquidazione annuale dei premi esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i servizi online del Settore Marittimo.

Gli adempimenti in questione sono:

- la dichiarazione delle retribuzioni necessaria per calcolare i premi assicurativi;

- la comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte per il versamento della rata di premio anticipato;

- l’eventuale comunicazione di volersi avvalere della facoltà di rateizzare il pagamento del premio annuale di autoliquidazione. Gli armatori devono trasmettere per via telematica la dichiarazione annuale delle retribuzioni e versare il relativo importo alla competente Sede compartimentale tramite MAV bancario che deve essere generato attraverso l’applicativo "Pagamenti Contributi on-line" attivo solo per il settore marittimo.

Il 16 febbraio 2016 scade il termine per il versamento da parte delle imprese di armamento del premio definitivo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuto per l’anno 2015 e del premio provvisorio anticipato dovuto per l’anno 2016.

Il 29 febbraio 2016 (NOTA 2) scade il termine per l’invio telematico della denuncia delle retribuzioni attraverso l’apposito applicativo "Autoliquidazioni Infortuni".

Entro il 29 febbraio 2016 scade altresì il termine per inviare sempre tramite il predetto servizio di "Autoliquidazione Infortuni" la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, per i datori di lavoro che prevedono di erogare nel 2016 retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente e che possono quindi calcolare la rata di premio sul minore importo presunto ai sensi dell’art. 28, comma 6, del D.P.R. n. 1124/65.

Le imprese che vogliono usufruire della rateazione in quattro rate del premio risultante dall’autoliquidazione 2015/2016, con maggiorazione degli interessi sulle rate successive alla prima calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nell’anno precedente, devono barrare l’apposita casella del modello telematico nel servizio online "Autoliquidazione Infortuni".

Il piano rate prevede le seguenti scadenze di pagamento:

- 1° rata pari al 25% del premio senza interessi entro il 16 febbraio 2016;

- 2° rata pari al 25% del premio maggiorata degli interessi entro il 16 maggio 2016;

- 3° rata pari al 25% del premio maggiorata degli interessi entro il 22 agosto 2016 (NOTA 3);

- 4° rata pari al 25% del premio maggiorata degli interessi entro il 16 novembre 2016.

Le rate dovranno essere pagate utilizzando esclusivamente il MAV bancario generato a cura dell’utente tramite l’applicativo "Pagamenti contributi online". Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 1124/65, il datore di lavoro in occasione della denuncia di autoliquidazione può detrarre dall’importo dovuto a titolo di premio anticipato per l’anno in corso l’eventuale credito risultante dalla regolazione del premio per l’esercizio precedente.

Resta facoltà delle imprese recuperare l’eventuale credito maturato inviando una specifica richiesta di rimborso alla competente Sede del settore navigazione. Al fine di verificare la correttezza degli adempimenti contributivi gli armatori e loro delegati devono utilizzare la specifica funzione "situazione assicurativa" nei servizi online, segnalando alla competente Sede eventuali anomalie.

 

B. Aliquote di premio e addizionale fondo vittime dell’amianto

 

1. Conguaglio premio definitivo anno 2015 e premio provvisorio anticipato anno 2016.

Per il calcolo del premio definitivo 2015 e del premio provvisorio anticipato per l’anno 2016, le aliquote da applicare sono indicate nella seguente tabella 1 in vigore dal 1° gennaio 2014, approvate con determinazione n. 62/2014 del Presidente dell’Inail.

L’aliquota aggiuntiva per il Fondo vittime dell’amianto (NOTA 4) a carico delle imprese di armamento, a decorrere dall’anno 2014, è fissata nella misura dello 0,02% (NOTA 5) da applicarsi sia al premio definitivo 2015 che al premio anticipato 2016.

Essa si somma all’aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario delle navi battenti bandiera italiana nelle categorie 11, 20, 21, 30, 31.

 

Tabella 1 - Aliquote anno 2015/2016

 

Codice

Categorie assicurative

Aliquota %

11 Concessionari di bordo 5,80 + 0,02*
12 Personale addetto alle prove in mare 5,80
13 Tecnici e Ispettori 5,80
16 Appalti ai servizi di bordo 5,75
20 Trasporto passeggeri 5,80 + 0,02*
21 Trasporto passeggeri RFI 5,65 + 0,02*
30 Trasporto merci nazionale 6,92 + 0,02*
30 Trasporto merci internazionale 11,52 + 0,02*
31 Trasporto merci RFI 6,77 + 0,02*
40 Rimorchiatori 4,32
50 Attività ausiliarie 5,98
60 Traffico locale 5,20
71 Pesca oltre gli stretti 7,30
72 Pesca mediterranea 7,30
73 Pesca costiera 5,88
80 Diporto 4,50
82 Diporto a noleggio 5,20
* Aliquota aggiuntiva Fondo Vittime Amianto

 

Si ricorda che le navi da diporto iscritte nel Registro Internazionale e impiegate esclusivamente in attività di noleggio per finalità turistiche sono classificate nella "categoria 20 Trasporto passeggeri" con la medesima aliquota (5,80).

Per il personale impiegato nelle seguenti attività si applica l’aliquota di premio relativa alla categoria assicurativa dell’unità navale su cui il personale svolge le proprie mansioni:

- Comandata;

- Corsi professionali;

- Allievi nautici.

 

2. Copertura assicurativa obbligatoria

Le aliquote illustrate nella precedente tabella tariffaria devono essere applicate alle retribuzioni imponibili per il calcolo del premio e comprendono:

- l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/65;

- l’assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione (NOTA 6) (pari a 0,15 %). Resta confermata l’aliquota aggiuntiva del 5,0% per l’assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio.

La copertura assicurativa può riferirsi a periodi limitati e, comunque, ciascuno non inferiore a trenta giorni. I nominativi dei palombari e sommozzatori (NOTA 7) devono essere comunicati alle competenti Sedi del settore marittimo entro il 29 febbraio 2016.

 

3. Assicurazioni supplementari

Per il personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio è prevista la copertura assicurativa attraverso il pagamento di un premio supplementare nella misura del 5%. La copertura assicurativa può avere una durata flessibile, per periodi comunque non inferiori a trenta giorni, può essere accesa anche in corso d’anno ed è subordinata al regolare pagamento del premio, restando sospesa in caso di morosità. Gli eventi che si verifichino in assenza di copertura non vengono indennizzati, neanche dopo la regolarizzazione dei premi. I nominativi (NOTA 8) devono essere comunicati alle competenti Sedi del settore marittimo entro il 29 febbraio 2016.

 

4. Numero assicurati

Per comunicare correttamente il numero delle persone assicurate e delle giornate di lavoro, nella denuncia delle retribuzioni per il calcolo del premio definitivo per l’anno 2015 devono essere indicati sia il numero dei dipendenti distinti per qualifica, complessivamente impiegati a servizio della nave per il periodo assicurato, sia il numero di giornate lavorative riferite a ciascuna qualifica nonché le relative retribuzioni. Per consentire l’aggiornamento della posizione assicurativa in maniera coerente con la documentazione di bordo, le imprese devono utilizzare l’applicativo disponibile nei servizi online del settore marittimo per comunicare la tabella di armamento di cui è dotata l’unità navale assicurata e le eventuali variazioni (NOTA 9).

 

5. Ruolo unico

Gli armatori autorizzati alla costituzione del ruolo unico, in occasione degli adempimenti connessi all’autoliquidazione, devono inviare entro il 29 febbraio 2016 alla competente Sede del settore marittimo i dati aggiornati relativi alla consistenza della flotta. L’autorizzazione è subordinata all’appartenenza delle navi alla stessa categoria assicurativa e con il medesimo profilo tariffario.

 

6. Comunicazioni obbligatorie

Si ricordano gli obblighi dell’armatore in materia di variazione del rischio assicurativo come da D.P.R. n. 1124/1965 e le relative modalità di assolvimento:

- Il datore di lavoro deve provvedere tramite i Servizi on line Settore Navigazione > Comunicazioni variazioni anagrafiche alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate (NOTA 10);

- L’armatore deve denunciare, sempre con il suddetto servizio online, entro il termine di otto giorni (NOTA 11) ogni variazione delle caratteristiche della nave, dei servizi o della composizione dell’equipaggio che possa modificare sostanzialmente il rischio dell’assicurazione e l’ammontare delle retribuzioni imponibili (NOTA 12);

- Se l’attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo, l’armatore deve denunciare tramite i Servizi online Settore Navigazione > Comunicazioni variazioni anagrafiche i periodi di sospensione dell’attività, registrando tempestivamente le date di disarmo e riarmo e quelle di inizio e fine degli eventuali periodi di CIGS. Le comunicazioni individuali UNIMARE non esonerano infatti l’armatore da tale obbligo. La regolazione del premio deve essere effettuata in sede di autoliquidazione.

- La mancata presentazione della denuncia del premio provvisorio per l’anno 2016 in occasione dell’autoliquidazione deve essere motivata dall’armatore con la previsione di disarmo per l’intero anno con apposita comunicazione da effettuarsi con la procedura dell’autoliquidazione entro il 29 febbraio 2016.

 

C. Riduzioni e sgravi contributivi

 

1. Riduzione dei premi legge 147/2013

L’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La misura della riduzione per il 2015 è pari al 15,38% (NOTA 13) e per il 2016 è pari al 16,61% (NOTA14) e si applica all’importo del premio dovuto al netto degli eventuali sgravi.

Si ricorda che per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione sono fissati criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.

Per le navi già armate con data anteriore al 3 gennaio 2014 (oltre il biennio) la riduzione è riconosciuta in base all’andamento infortunistico registrato per ciascun certificato per il triennio 2012/2014.

L’individuazione dei certificati destinatari della riduzione è effettuata attraverso il confronto tra l’indice di gravità aziendale (IGA) riferito a ciascun certificato e l’indice di gravità medio per categoria assicurativa (IGM).

Se l’IGA risulta uguale o inferiore all’IGM, l’armatore per quel certificato ha diritto alla riduzione del premio.

Per queste imprese il calcolo del premio ridotto è effettuato automaticamente dal servizio online "autoliquidazione premio anticipato anno 2016".

Nella tabella 2 sono riportati per ciascuna categoria di naviglio gli IGM di riferimento:

 

Tabella 2 - IGM

 

Gestione navigazione

Codici

IGM

Trasporto passeggeri 11, 12, 13, 16, 20, 21 14,27
Trasporto merci 30, 31 9,37
Pesca costiera 73 7,28
Pesca mediterranea e oltre gli stretti 71, 72 10,88
Rimorchiatori 40 10,80
Naviglio ausiliario 50 8,54
Diporto 80 3,06
Diporto a noleggio 82 6,32
Traffico locale 60 4,19

 

Per le imprese di armamento con inizio attività dal 3 gennaio 2014 (non oltre il biennio) il beneficio della riduzione del premio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da effettuarsi (ove non già presentata) utilizzando il modulo pubblicato in www.inail.it > Naviganti > Vai alla modulistica > settore navigazione.

Il modulo, da compilare seguendo le istruzioni contenute nella guida alla compilazione della domanda di riduzione del premio nei primi due anni di attività, deve essere inoltrato in formato pdf tramite il servizio online "Presentazione istanza riduzione premio legge di stabilità".

Si ricorda che l’applicazione della riduzione del premio è subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’armatore e al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, regolamentata dagli artt. 19 e 20 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (M.A.T.) dell’INAIL di cui al DM 12.12.2000 (NOTA 15).

 

2. Sgravio Registro Internazionale

Dal 1° gennaio 1998, le imprese armatoriali sono esonerate dal versamento dei premi e contributi dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale (NOTA 16).

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall’art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

Le categorie del trasporto passeggeri, trasporto merci e concessionari di bordo devono corrispondere l’aliquota aggiuntiva di premio per il finanziamento del Fondo vittime dell’amianto fissata nella misura dello 0,02% anche per gli anni 2015 e 2016.

 

3. Sgravi per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera.

L’articolo 6-bis del decreto-legge n. 457/1997 convertito nella legge n. 30/98 ha esteso i benefici di cui agli articoli 4 e 6 della stessa legge alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti, con esonero totale dei contributi di legge ed a quelle che esercitano la pesca mediterranea nel limite del 70%.

L’articolo 6 del predetto decreto-legge e successive modificazioni ha previsto a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera la riduzione contributiva nel limite del 57,5% per l’anno 2015 e del 50,3% per l’anno 2016 (NOTA 17).

Per usufruire degli sgravi in questione le imprese marittime che esercitano attività di pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio definitivo 2015 e provvisorio 2016, le aliquote assicurative riportate nella seguente tabella.

 

Tabella 3 - Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

 

Pesca

Definitivo 2015

Provvisorio 2016

Oltre gli stretti 0,00% 0,00%
Mediterranea 2,19% 2,19%
Costiera 2,50% 2,92%

 

Si precisa, inoltre, che gli oneri contributivi interessati allo sgravio sono esclusivamente quelli relativi al personale che compone l’equipaggio e in possesso del requisito della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 119 del codice della navigazione. Pertanto, per il personale extracomunitario assicurato con l’Inail si applica l’aliquota intera.

 

D. Retribuzioni convenzionali della pesca

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 1124/65 l’imponibile per il calcolo dei premi e dei contributi non può essere inferiore a quello determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali mensili che sono state aggiornate con l’ipotesi di accordo di contratto collettivo nazionale sottoscritta il 16.12.2014 e di seguito riportate (NOTA 18).

 

Pesca costiera e mediterranea

 

Decorrenza

01/01/2015 - 31/12/2015

Comandante, Motorista Capopesca €1.395,66
Marinaio €1.238,04
Giovanotto/Mozzo €1.080,77

 

Pesca oltre gli stretti

 

Decorrenza

01/01/2015 - 31/12/2015

Comandante €3.162,85
Direttore di macchina €2.436,95
Primo ufficiale €2.031,44
Secondo ufficiale €1.805,45
Nostromo €1.619,04
Marinaio €1.467,05
Giovanotto €1.204,22
Mozzo €1.172,87

 

E. Servizi web

 

I servizi online per l’autoliquidazione del premio 2015/2016 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2016 in www.inail.it > Accedi ai Servizi on line > "Servizi on line Settore Navigazione" > Autoliquidazione infortuni.

Si ricorda che le imprese possono delegare ad altro soggetto la gestione assicurativa previa apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società armatrice e accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, nella quale si evidenzi l’elenco delle navi per le quali l’armatore intende avvalersi della delega per i servizi online. La password è recapitata al soggetto delegato per posta, oppure consegnata a mano presso la competente Sede del settore navigazione.

Tutte le informazioni e il facsimile della dichiarazione sono pubblicati in www.inail.it > Accedi ai Servizi on line > "Servizi on line Settore Navigazione" > Richiesta user-id e password.

 

F. Servizio contact center multicanale e assistenza tecnica.

 

Si ricorda che è attivo il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803.164, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.

Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20, sabato e prefestivi dalle ore 8 alle ore 14. Per gli utenti del Settore Marittimo è attivo lo specifico servizio helpdesk.navigazione@inail.it per la soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica.

Per informazioni di carattere generale sull’autoliquidazione del premio 2015/2016 del settore marittimo è inoltre possibile contattare gli uffici amministrativi delle seguenti Sedi:

- Sede compartimentale di Genova

e-mail: genova.n.direzionesedecompartimentale@inail.it

PEC: genovanavigazione@postacert.inail.it

- Sede compartimentale di Trieste

e-mail: trieste.n.sedecompartimentale@inail.it

PEC: triestenavigazione@postacert.inail.it

- Sede compartimentale di Napoli

e-mail: napoli.n.direzionesedecompartimentale@inail.it

PEC: napolinavigazione@postacert.inail.it

- Sede compartimentale di Palermo

e-mail: palermo.n.sedecompartimentale@inail.it

PEC: palermonavigazione@postacert.inail.it

 

Note:

(1) Ai sensi dell’articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997 e dell’articolo 55, comma 5, legge n. 144/1999.

(2) DM 9 febbraio 2015

(3) Art. 3-quater del d.l. n. 16/2012 convertito dalla L. 44/2012

(4) Legge n. 244/2007, art. 1 c. 241/246 e DM 19.1.2015

(5) Determinazione del Presidente dell’Inail n. 328 del 3.11.2014.

(6) Legge n. 1486/62

(7) DM 12 febbraio 1999 art. 5, c. 5

(8) DM 12 febbraio 1999 art. 5, c. 5

(9) Circolare ex Ipsema n. 9/2009

(10) Articolo 12 D.P.R. n. 1124/1965.

(11) Articolo 9 DM 12.2.1999.

(12) Art. 17 D.P.R. n. 1124/65.

(13) DD 14.1.2015

(14) DD 30.9.2015

(15) Vedi nota Direzione Centrale Rischi prot. 7314 dell’11.11.2014

(16) Articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

(17) Legge n. 228/2012 articolo 1, comma 74

(18) Vedi nota Direzione Centrale Rischi del 22.1.2015 prot. 400 e circolare Inail n. 38/2015