Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 dicembre 2015, n. 25431

Irpef - Importi erogati a titolo di trattamento pensionistico - Applicazione dell’imposta - rimborso

 

Osserva

 

La CTR di Genova ha rigettato l’appello dell’Agenzia contro la sentenza n. 108/12/2009 della CTP di Genova, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente C.S.S., ed ha quindi accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di data 31.12.2007 di rimborso concernente la maggiore IRPEF ritenuta dall’INPS, limitatamente agli anni dal 2003 al 2006, sugli importi erogati al C. dal "Fondo CAP-Consorzio autonomo del porto di Genova", a titolo di trattamento pensionistico, siccome l’imposta era stata applicata sull’intera base imponibile, anzicchè sull’87,50% del trattamento pensionistico.

La predetta CTR - dopo avere evidenziato come dato pacifico che si trattasse di pensione integrativa e di fondo già esistente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993 - ha motivato la decisione ritenendo - per quanto qui ancora rileva- che, dovendosi considerare integrative tutte le forme di previdenza preordinate all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari a quello del sistema obbligatorio pubblico (con il fine di assicurare più elevati livelli di copertura assicurativa), si doveva disattendere la tesi della parte appellante secondo la quale il fondo qui in argomento fosse "carente dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 124/1993".

Per contro, secondo la CTR, "nella normativa vigente non è ravvisabile né un riferimento testuale né, ..., un ragionevole motivo per avvalorare,...., la disparità di trattamento tra i fondi degli Enti pubblici non economici...da tutti gli altri" (tra i quali il fondo qui in parola). Né poteva inficiare questa conclusione la norma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 47/2000 che aveva eliminato ogni riferimento all’87,50%, perché il successivo art. 12 aveva transitoriamente previsto che dal 1.1.2001, per le prestazioni maturate antecedentemente a tale data, che la tassazione gravasse ancora sulla stessa percentuale.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art. 7, 7 bis, 13 comma 8 del D.Lgs. n. 124/1993; degli art. 48 bis comma 1 e 47 comma 1 lett. h-bis del DPR n. 917/1986; nonché degli art. 10 comma 1 lett. f e 19 del D.Lgs. n. 47/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia omesso di considerare che "le prestazioni pensionistiche erogate dal ‘Fondo CAP’ istituito presso l’INPS, in ogni caso, non possano fruire del regime della tassazione nella misura dell’87,50% in quanto esse non possono considerarsi prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico, ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993", cui faceva riferimento l’art. 48-bis comma 1 del TUIR "ratione tempore applicabile". Il D.Lgs. n. 47/2000 aveva introdotto nuove disposizioni applicabili ai montanti maturati dal 10.1.2001, e perciò il regime della misura ridotta continuava a trovare applicazione a tutte le prestazioni pensionistiche complementari maturate fino al 31.12.2000, sebbene poste in pagamento dopo tale data, ma limitatamente "al settore della previdenza complementare e cioè i "trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale".

E pertanto, secondo la ricorrente, per la fruizione della tassazione agevolata, occorre controllare - caso per caso, in ragione delle caratteristiche di ciascun fondo - se i fondi possano o meno inquadrarsi nel settore della previdenza complementare. Il fondo in questione non avrebbe potuto rientrarvi per tre ragioni e cioè: 1) Assenza di vigilanza COVIP; 2) meccanismo di funzionamento; 3) l’INPS erogava agli iscritti al ‘Fondo Cap’ sia la pensione a carico dell’AGO che la quota a carico del Fondo e perciò il trattamento pensionistico risultava "complessivo", con esclusione della natura integrativo-complementare del trattamento.

Il motivo appare inammissibilmente formulato.

Ed invero la parte ricorrente, avendo prospettato una ricostruzione del tessuto normativo del tutto coerente con quella delineata dal giudice del merito (siccome disciplina dei presupposti per l’applicazione della tassazione ridotta del trattamento pensionistico anche alle prestazioni maturate anticipatamente ma erogate successivamente al 10.1.2001), ha in realtà contestato gli accertamenti di fatto dai quali quest’ultimo ha preso le mosse, e cioè che i trattamenti erogati dal Fondo qui in parola abbiano natura "integrativo-complementare" del trattamenti pensionistico pubblico.

A questo fine, peraltro, la parte ricorrente ha prospettato l’esistenza di una serie di caratteristiche fattuali (dianzi enumerate) senza delineare dove e come ne sia stata fornita la prova e perciò in violazione del canone di autosufficienza del ricorso il quale ultimo si applica anche ai motivi di ricorso che si incentrano sul vizio di violazione di legge. In termini -per tutte - Cass. Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001 Poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea (per tutte, Cass.Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001).

Non resta che concludere per l’inammissibilità del motivo, così come proposto. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.

Ritenuto inoltre:

- che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

- che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

- che il collegio ritiene di non condividere la proposta del relatore, alla luce del fatto che in altre coeve ed analoghe controversie (nelle quali si è discusso delle medesime questioni giuridiche proposte dalla ricorrente con il ricorso di cui qui si tratta) questa Corte ha ritenuto che la disciplina normativa richiamata dalla ricorrente a sostegno dei motivi di impugnazione consentisse di ritenere fondata la tesi di quest’ultima indipendentemente dalla previa verifica della coerenza e veridicità degli assunti di fatto dalla ricorrente prospettati (e cioè quelli riassunti ai numeri 1-3 della relazione). In specie, questa Corte ha posto in evidenza che "ad onta di quanto ritenuto dalla CTR, proprio in relazione al mutato quadro normativo - D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d) - risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull'intera base imponibile (come d'altronde questa Corte ha già affermato: v. Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009; Cass. n. 30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente giacché, a decorrere dall'1 gennaio 2001 e per tutto il periodo successivo che qui rileva "le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, comma 1, lett. h-bis), erogate in forma periodica (..) si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lett. g quinquies), se determinabili"; ovverosia sono tassabili non già solo sull'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla commissione regionale nella presente controversia sulla scorta dell'originario testo normativo, sibbene sull'intero, quel testo non essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell'erogazione assoggettata al prelievo fiscale (conf. Cass. n. 240/2015 e Cass. n. 30751/2011);

- che a tale principio - attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 - necessita conformarsi anche nella presente fattispecie e perciò necessita cassare la decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell'87,50% degli emolumenti corrisposti dall'INPS. All’accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata segue anche la decisione nel merito della causa (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c.), non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, sicché la lite va risolta con il rigetto del ricorso introduttivo, che ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi dell'indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, per compensare le spese del merito e dichiarare irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della parte contribuente. Compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.