Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 21 ottobre 2015

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

 

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, la lettera m) è soppressa.

 

Art. 2

Modifiche agli articoli 20 e 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

 

1. L'art. 20, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica). - 1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie.

2. Il Dipartimento svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all'art. 12-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Il Dipartimento supporta inoltre la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti.

4. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni; l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2008; il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni. Tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico all'attività del Comitato. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. All'organizzazione delle suddette strutture si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Dipartimento si articola in non più di cinque Uffici e non più di dieci servizi.».

2. L'art. 24, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è soppresso.

 

Art. 3

Modifiche all'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

 

1. All'art. 24-bis, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «Il Dipartimento si articola in non più di un Ufficio dirigenziale generale e due servizi.», sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici dirigenziali generali e non più di quattro servizi.».

 

Art. 4

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

 

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «sette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in sette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia», sono sostituite dalle seguenti: «otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia».

 

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

2. L'organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane e del Dipartimento per le politiche di coesione, come regolata ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. La denominazione Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane, ovunque ricorra, si intende riferita al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al presente decreto.

4. Sono abrogate le altre disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 dicembre 2015, n. 294.