Legislazione - UE - Regolamento 18 dicembre 2015, n. 2015/2406

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 1

 

Articolo 1

 

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a) il Principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

b) lo IAS 34 Bilanci intermedi e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati conformemente alle modifiche dello IAS 1 come indicato all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

 

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1°gennaio 2016 o successivamente.

 

Articolo 3

 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Allegato

INIZIATIVA DI INFORMATIVA

(MODIFICHE ALLO IAS 1)

 

Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio

 

I paragrafi 10, 31, 54-55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122 sono modificati, i paragrafi 30 A, 55 A, 85 A-85B e 139P sono aggiunti e i paragrafi 115 e 120 sono soppressi. I paragrafi 29-30, 112, 116, 118 e 121 non sono stati modificati, ma sono riportati per agevolare la lettura.

 

Informativa completa di bilancio

10. Un'informativa di bilancio completa include:

a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;

b) un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;

c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;

d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;

e) le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

(ea) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38 A; e

f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente se un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40 A-40D.

Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo «prospetto di conto economico complessivo» piuttosto che «prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo».

...

 

Rilevanza e aggregazione

29. Un'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un'entità presenta distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.

30.Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell'esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci di bilancio. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di essere esposta distintamente nelle note.

30A Nell'applicare il presente e altri IFRS, l'entità decide, alla luce di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti.

31. Alcuni IFRS precisano le informazioni da includere nel bilancio, note comprese. Un'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.

...

 

Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

54. Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:

a) ...

55. Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 54), intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.

55A Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 55, tali risultati parziali devono:

a) essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;

b) essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;

c) essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e

d) non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

...

 

Informazioni da esporre nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo

82A La sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare le voci relative agli importi del periodo con riguardo:

a) alle voci delle altre componenti di conto economico complessivo (esclusi gli importi di cui alla lettera (b)], classificate per natura e raggruppate in quelle che, in conformità agli altri IFRS:

i) non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e

ii) saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni;

b) alla quota parte delle altre componenti di conto economico complessivo di pertinenza di società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, ripartita in quote parti delle voci che, in conformità agli altri IFRS:

i) non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e

ii) saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni.

...

85. Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 82), intestazioni e risultati parziali nel prospetto (nei prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità.

85A Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 85, tali risultati parziali devono:

a) essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;

b) essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;

c) essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e

d) non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto (i prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo.

85B Un'entità è tenuta a presentare le voci nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo che riconciliano tutti i risultati parziali presentati conformemente al paragrafo 85 con i risultati parziali o i totali richiesti dall'IFRS per tale prospetto (tali prospetti).

...

 

Struttura

112. Le note devono:

a) presentare le informazioni sui criteri di redazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 117-124;

b) indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e

c) fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.

113. Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio. Un'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario.

114. Esempi di ordinamento o raggruppamento sistematico delle note sono, tra gli altri:

a) dare rilievo ai settori di attività che l'entità ritiene essere più rilevanti per la comprensione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria, ad esempio raggruppando informazioni su determinate attività operative;

b) raggruppare le informazioni sulle voci valutate nello stesso modo, come le attività valutate al fair value; oppure

c) seguire l'ordine delle voci figuranti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quali:

i) la dichiarazione di conformità con gli IFRS (vedere paragrafo 16);

ii) i principi contabili rilevanti applicati (vedere paragrafo 117);

iii) le informazioni di supporto per le voci esposte nei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché nei prospetti delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario, nell'ordine in cui ogni prospetto e ogni voce sono presentati; e

iv) altre informazioni, quali:

(1) passività potenziali (vedere IAS 37) e impegni contrattuali non rilevati; e

(2) informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell'entità (vedere IFRS 7).

115. [Soppresso]

116. Un'entità può presentare note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili in una sezione distinta del bilancio.

 

Illustrazione dei principi contabili

117. Un'entità deve indicare i propri principi contabili rilevanti, tra cui:

a) il criterio (criteri) base di valutazione adottato (adottati) nella preparazione del bilancio; e

b) gli altri principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio.

118. Per un'entità è importante informare gli utilizzatori del criterio o dei criteri di valutazione utilizzati nel bilancio [per esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, fair value (valore equo) o valore recuperabile] perché il criterio su cui un'entità prepara il bilancio ha un effetto significativo sulla sua analisi da parte degli utilizzatori. Quando un'entità applica diversi criteri di valutazione nel bilancio, per esempio nel caso in cui particolari classi di attività sono rideterminate, è sufficiente fornire una indicazione delle categorie di attività e passività alle quali ciascun criterio è applicato.

119. Nel decidere se uno specifico principio contabile debba essere illustrato, la direzione aziendale considera se tale informativa aiuterebbe gli utilizzatori nel comprendere come le operazioni, altri fatti e condizioni sono riflessi nella rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria. Ciascuna entità considera la natura dell'attività ed i principi che l'utilizzatore del bilancio si aspetterebbe siano illustrati per quel tipo di entità. L'indicazione degli specifici principi contabili è particolarmente utile agli utilizzatori quando tali principi sono selezionati da alternative consentite negli IFRS. Un esempio sono le informazioni aggiuntive sull'eventualità o meno che un'entità applichi il fair value (valore equo) o il modello del costo ai propri investimenti immobiliari (vedere IAS 40 Investimenti immobiliari). Alcuni IFRS richiedono specificatamente le informazioni integrative di particolari politiche contabili, incluse le scelte effettuate dalla direzione aziendale tra le diverse alternative consentite. Per esempio, lo IAS 16 richiede l'informativa sui criteri di valutazione utilizzati per classi di immobili, impianti e macchinari.

120. [Soppresso]

121. Un principio contabile può essere significativo per la natura delle operazioni dell'entità anche se gli importi per l'esercizio corrente e gli esercizi precedenti non sono rilevanti. È inoltre appropriato indicare ogni principio contabile rilevante che non è specificamente richiesto dagli IFRS, ma che un'entità individua e applica secondo quanto previsto dallo IAS 8.

122. Unitamente ai principi contabili rilevanti o ad altre note, un'entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

...

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

139P Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 10, 31, 54- 55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122, ha aggiunto i paragrafi 30 A, 55 A e 85 A-85B e ha soppresso i paragrafi 115 e 120. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1°gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Le entità non sono tenute a fornire le informazioni richieste dai paragrafi 28-30 dello IAS 8 in relazione a tali modifiche.

 

Modifiche conseguenti ad altri Principi

 

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

 

Il paragrafo 21 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44BB.

Principi contabili

21. In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), l'entità indica i propri principi contabili rilevanti, in particolare il criterio (i criteri) di valutazione utilizzato (utilizzati) nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio.

...

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

44BB Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 21 e B5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1°gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di tali modifiche.

 

Nell'appendice B è modificato il paragrafo B5.

Altre informazioni integrative — Principi contabili (paragrafo 21)

B5 Il paragrafo 21 richiede che vengano indicati i criteri di valutazione utilizzati per la preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:

a) ...

Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino unitamente ai principi contabili rilevanti o ad altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

 

IAS 34 Bilanci intermedi

 

Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 57.

CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

5. Lo IAS 1 definisce un'informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:

...

 

e) le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

...

 

DATA DI APPLICAZIONE

...

57. Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1°gennaio 2016 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di tale modifica.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione Europea 19 dicembre 2015, n. L 333.