Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 dicembre 2015, n. 25396

Personale del comparto ministeriale - Trattamento economico - Disparità con il personale del ruolo ad esaurimento

 

Fatto

 

La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado (che, in accoglimento della loro domanda, aveva dichiarato il diritto di A.M.G.F. e F.M., Direttori di Cancelleria alle dipendenze del Ministero della Giustizia in posizione economica C3super, ex IX qualifica funzionale dall’1 gennaio 2001, all’equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello del personale del ruolo ad esaurimento e condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive ed incrementi stipendiali dall’1 luglio 1998 oltre accessori), con sentenza 26 ottobre 2009, declinava la propria giurisdizione sulla parte di domanda relativa a differenze retributive richieste fino al 30 giugno 1998 e rigettava le domande proposte dai due Direttori di Cancelleria.

Preliminarmente affermato il difetto di giurisdizione per le questioni anteriori al 30 giugno 1998 a norma dell'art. 69, settimo comma d.lg. 165/2001 (e prima dell'art. 45, diciassettesimo comma d.lg. 80/1998), la Corte territoriale escludeva l’equiparazione stipendiale rivendicata, per la legittima diversità di trattamento economico in ragione della non sovrapponibilità delle professionalità del personale del ruolo ad esaurimento (mantenuto nelle pregresse qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione e vocato a funzioni vicarie dirigenziali in modo istituzionale e permanente) ed invece del personale con qualifica C3, ex IX qualifica funzionale (a quelle assegnato solo temporaneamente e in assenza del dirigente titolare): e ciò sull’argomentata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nella chiara distinzione del personale del ruolo ad esaurimento, immediatamente prossimo alle qualifiche dirigenziali, da quello poi inquadrato in IX qualifica e quindi in posizione C3, giustificante il miglior trattamento economico mantenuto ad personam (artt. 60, 61 d.p.r. 748/1972, artt. 1, 4 l. 312/1980, art. 25 d.lg. 29/1993 e quindi art. 69 d.lg. 165/2001, art. 13 e all. A CCNL Comparto ministeri 1998/2001) e alla luce dell’indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, amministrativa e costituzionale richiamata; neppure, infine, avendosi violazione del principio posto dall'art. 45 d.lg. 165/2001.

Con atto notificato il 24 marzo 2010, A.M.G.F. e M.V., C. e G.M., quali eredi di F.M., ricorrono per cassazione con quattro motivi, cui resiste il Ministero con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 416, terzo comma, 115 e 345 c.p.c. ed omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c., per mancata considerazione dalla Corte territoriale della dedotta tardività dell’eccezione, pure generica, formulata dal Ministero soltanto in appello, in ordine alla diversità delle mansioni svolte dai ricorrenti rispetto al personale del ruolo ad esaurimento, non contestate in primo grado e pertanto fatto pacifico, assunto dal Tribunale a fondamento della ravvisata lesione del principio di parità di trattamento posto dall'art. 45 d.lg. 165/2001. Con il secondo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 24 e all. A CCNI 5 aprile 2000 Ministero della Giustizia ed omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c., per erronea assunzione della diversità di profilo professionale tra personale con qualifica C3 e personale del ruolo ad esaurimento, in ordine alla funzione vicaria dirigenziale (erroneamente equivocata con quella di reggenza), riconosciuta anche al primo, così come la direzione di uffici e strutture complesse e di particolare rilevanza, anche alla luce delle disposizioni, neppure considerate, della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 10/1993 e della proposta di emendamento della Commissione Affari Costituzionali al d.l. 30 dicembre 2005, n. 273.

Con il terzo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 39 CCNL 1998/2001 del 5 aprile 2000, anche in riferimento all’art. 2 d.lg. 165/2001, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., per erronea giustificazione della disparità di trattamento economico tra personale di qualifica C3 e del ruolo ad esaurimento sulla supposta diversità di profilo professionale e di mansioni, in realtà superato dalle norme denunciate con uniformazione della disciplina giuridica ed economica di tutto il suddetto personale, nella comune previsione delle mansioni nella declaratoria del CCNL 1998/2001.

Con il quarto, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.lg. 80/1998 (ove abrogante l’art. 72 d.lg. 29/1993) e 45 d.lg. 165/2001, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., per l’avvenuta contrattualizzazione di tutto il personale del comparto ministeriale, compreso quello del ruolo ad esaurimento, tanto sotto il profilo giuridico tanto sotto quello economico, con la relativa applicazione doverosa del principio di parità di trattamento, non derogabile dal malamente valutato pregresso storico del ruolo ad esaurimento, quale concreta specificazione dei principi di uguaglianza e di correttezza e buona fede, sindacabili dal giudice.

Con unico motivo, il Ministero della Giustizia a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., per l’anteriorità dei fatti costitutivi della controversia al 30 giugno 1998, in dipendenza dell’inquadramento del profilo funzionale di direttore di cancelleria in IX qualifica, anziché nel ruolo ad esaurimento, con d.p.r. 289/1987, pure atto autoritativo impugnabile soltanto davanti alla giustizia amministrativa, essendosi il CCNL 16 febbraio 1999 limitato ad inserire la ex IX qualifica nella posizione economica C3.

Il primo motivo di ricorso principale, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 416, terzo comma, 115 e 345 c.p.c. ed omessa motivazione, per mancata considerazione dalla Corte territoriale dell’eccepita tardività dell’eccezione di diversità delle mansioni svolte dai ricorrenti rispetto al personale del ruolo ad esaurimento, è inammissibile.

I ricorrenti non hanno, infatti, trascritto gli atti processuali del Ministero oggetto della doglianza relativi alla contestazione denunciata come non delibata dalla Corte territoriale: e pertanto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso imposto, a pena appunto di inammissibilità dall'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., non consentendo a questa Corte di legittimità di procedere all'esame relativo (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952).

II secondo (violazione e falsa applicazione dell'art. 24 e all. A CCNI 5 aprile 2000 Ministero della Giustizia ed omessa motivazione, per erronea assunzione della diversità di profilo professionale tra personale con qualifica C3 e personale del ruolo ad esaurimento), il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 39 CCNL 1998/2001 del 5 aprile 2000, anche in riferimento all’art. 2 d.lg. 165/2001, per erronea giustificazione della disparità di trattamento economico tra personale di qualifica C3 e del ruolo ad esaurimento) ed il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.lg. 80/1998, ove abrogante l’art. 72 d.lg. 29/1993, e 45 d.lg. 165/2001, per avvenuta contrattualizzazione di tutto il personale del comparto ministeriale, compreso quello del ruolo ad esaurimento, sotto il profilo giuridico che economico, comportante la doverosa applicazione del principio di parità di trattamento) possono essere congiuntamente esaminati, siccome strettamente connessi.

Essi sono infondati.

Come correttamente e congruamente motivato dalla Corte territoriale, in esatta applicazione delle norme di diritto denunciate (per le ragioni esposte da pg. 6 a pg. 15 della sentenza impugnata), il differente trattamento economico del personale del ruolo ad esaurimento trova ragionevole giustificazione per l’obiettiva diversità di funzioni svolte rispetto a quelle del personale C3. Ciò in particolare risulta dall'art. 25, quarto comma d.lg. 29/1993, secondo cui: "il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni (di previsione ricostruttiva dei ruoli organici delle carriere direttive, ferma restando la conservazione ad esaurimento delle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza di criteri prescritti) ... i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 45". E tale previsione è stata ribadita da quella dell'art. 69, terzo comma d.lg. 165/2001 (secondo cui: "Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo").

Né le norme richiamate sono state abrogate dall’art. 13 CCNL 1998/2001, che ha accorpato le nove qualifiche funzionali (dal I livello al IX livello) nelle tre aree A, B, C (in essa confluiti i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento) né dall'allegato A al medesimo CCNL, nella parte individuante le specifiche professionali della posizione economica C3.

Sicché, la distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva fra il personale appartenente a ruoli ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione del Ministero della Giustizia e gli altri dipendenti della ex IX qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell'area contrattuale C dai CCNL del 12 febbraio 1999 e del 12 giugno 2003, lungi dal determinare una violazione di legge, costituisce attuazione della norma transitoria contenuta nel citato art. 69, terzo comma d.lg. 165/2001. E dunque, la doverosa interpretazione sistematica impedisce l'invocata estensione del trattamento stipendiale corrispondente a tali qualifiche sopravvissute ad personam, pena lo svuotamento dello stesso portato precettivo della summenzionata previsione transitoria, in un capovolgimento del normale rapporto tra norme transitorie e disposizioni a regime che comporterebbe un sostanziale (e inedito) allineamento (in termini di conseguenze sul piano retributivo) delle seconde alle prime (da ultimo, per il consolidato insegnamento di legittimità: Cass. 5 settembre 2015, n. 18096 e n. 18084; Cass. 10 luglio 2015, n. 14442; Cass. 30 giugno 2015, n. 13386).

Neppure, infine, si configura alcuna violazione dell’art. 45 d.lg. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale: esso operando nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vietando trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituendo parametro per giudicare le differenziazioni compiute in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, che operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (Cass. 29 aprile 2013, n. 10105; nello stesso senso: Cass. 26 novembre 2014, n. 25057; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22437; Cass. 22 aprile 2011, n. 9313; Cass. 17 maggio 2010, n. 11982).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso principale, con assorbimento, secondo il principio della ragione più liquida (Cass. 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356), dell'unico mezzo di ricorso incidentale (relativo a difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per anteriorità dei fatti costitutivi della controversia al 30 giugno 1998) e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale oltre spese prenotate a debito.