Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 dicembre 2015, n. 25392

Lavoratori portuali - Trattamento economico - Indennità una tantum - Pensionamento anticipato - Indennità di vacanza contrattuale

 

La controversia ha ad oggetto il trattamento economico spettante ai lavoratori portuali transitati dalle Compagnie portuali alle società di diritto comune costituite ai sensi della legge n. 84/94 (art. 21), di riordino della legislazione in materia portuale. La questione controversa è se possa essere riconosciuta, a seguito del passaggio dei lavoratori dalle soppresse compagnie portuali alla neocostituita soc. coop., l'indennità "una tantum" prevista dal regolamento nazionale per i lavoratori delle compagnie portuali 1985/1987 nel caso di pensionamento anticipato e se l'indennità di vacanza contrattuale prevista da accordi sindacali sia riassorbibile o meno nei successivi incrementi retributivi.

In particolare, A.C. ed altri litisconsorti, già addetti alla Compagnia dei Lavoratori Portuali (CLP) e dai 1996 transitati, a seguito della legge n. 84/1994 (art. 21) alla Cooperativa a r.l. Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia fino al momento del loro pensionamento (avvenuto nel 2000), hanno agito in giudizio per rivendicare il riconoscimento dell'indennità "una tantum" prevista dall'art. 49 del Regolamento nazionale per i lavoratori delle Compagnie portuali 1985-1987 per il caso di pensionamento anticipato rispetto al raggiungimento del 60° anno di età, nonché dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'Accordo sindacale del 19.7.2000.

Il Tribunale di Venezia ha rigettato ogni domanda ritenendo, quanto all'indennità "una tantum", che il Regolamento nazionale non fosse più applicabile, poiché la legge n. 84/94 aveva previsto (art. 27, comma 8) l'abrogazione delle disposizioni contenute nel Codice della navigazione e nel relativo Regolamento per l'Esecuzione, così facendo venir meno il presupposto stesso per l'applicabilità del Regolamento nazionale invocato dai ricorrenti, atto autoritativo della P.A., che fondava la propria legittimità proprio sulle disposizioni normative abrogate. Quanto all'indennità di vacanza contrattuale prevista dall’Accordo 1.7.2000-30.6.2004, ha osservato che le retribuzioni dei soci della cooperativa erano sempre state superiori agli importi previsti dalla contrattazione nazionale, con la conseguenza che l'elemento retributivo in questione era da ritenersi assorbito dai maggiori importi percepiti.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 22 gennaio 2009, ha confermato tale sentenza, respingendo l'appello proposto dai lavoratori. Ha osservato, quanto al primo capo di domanda, che la generale garanzia legislativa della "continuità del rapporto" non può comportare il persistere dell'efficacia anche di quelle disposizioni della regolamentazione nazionale che, per la loro applicabilità richiedevano - come presupposto logico-giuridico, la vigenza delle norme del Codice della navigazione e del regolamento per l'Esecuzione; quanto al secondo capo di domanda, che la ratio dell'indennità di vacanza contrattuale è quella di coprire il danno derivante dal mancato adeguamento dei minimi contrattuali al costo della vita, per cui, se gli aumenti dei minimi contrattuali previsti in sede di rinnovo contrattuale venivano riassorbiti dalla maggiore retribuzione, dovevano considerarsi tali anche gli importi previsti a compenso della vacanza contrattuale, a nulla rilevando il fatto che l'Accordo del 19.7.2000 non prevedesse alcun riassorbimento.

Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia s.c.a r.l. è rimasta intimata.

In prossimità dell'udienza, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, notificato alla parte costituita, ai sensi dell'art. 390 ult. comma, cod. proc. civ.. Sussistono, pertanto, i presupposti per emettere declaratoria di estinzione del processo (prevalente su eventuali cause di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; v. Sezioni Unite, ord. n. 19514 e n. 27538 del 2008, Cass. ord. n. 7242 del 2010), con compensazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Ministero controricorrente.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il processo. Compensa le spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nulla per le spese nei confronti della Compagnia lavoratori portuali di Venezia s.c.ar.l.