Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 dicembre 2015, n. 25438

Imposte ordinarie - Acquisto di terreni agricoli - Il recupero dei benefici fiscali non dipende dal certificato UPA

 

Svolgimento del processo

 

La controversia promossa da C.C. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro a seguito di revoca della agevolazioni di cui alla L. 604/1954. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bari n. 91/12/11 che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto la contribuente.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 26/11/2015 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.

 

Motivi della decisione

 

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 4 della L. 604/1954, in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto sufficiente ai fini agevolativi, il possesso dei requisiti, indipendentemente dal deposito del certificato UPA.

La censura è fondata. La L. n. 604 del 1954, art. 3 dispone che per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3, art. precedente.

Il successivo art. 4 prevede che, in luogo del certificato dell'ispettorato agrario richiesto dall'art. 3 può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio.

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'art. seguente. Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente. L'art. 5 infine dispone infine che: Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dall'art. 4, comma 1, né quello definitivo previsto dall'art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti

o enfiteuti presentino apposita domanda all'ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'ispettorato provinciale agrario di cui all'art. 4, comma 2. L'espressa previsione nell'art. 4, comma 2, secondo cui "in difetto" di tempestiva presentazione di detto certificato "sono dovute le normali imposte"; il correlato disposto dell’art. 4, comma 3, secondo cui "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero" di tali "imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente", ovverosia "dalla scadenza" del termine concesso al contribuente per la presentazione del "certificato definitivo" recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2; nonché il disposto dell'art. 5 che espressamente prevede il diritto di rimborso per il contribuente che non abbia presentato alcun certificato, impongono di ribadire la natura decandenziale del termine suddetto tanto nel caso in cui l'acquirente, all'atto dell'acquisto, sia già in possesso della certificazione definitiva, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente (Cass. 5349/2013). Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla C. avverso l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro a seguito di revoca della agevolazioni di cui alla L. 604/1954.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla C. avverso l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro a seguito di revoca della agevolazioni di cui alla L. 604/1954, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudiziosi tassazione.