Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 18 dicembre 2015, n. 18/D

Istruzioni operative per le verifiche dei sistemi di misura elettrici per fini fiscali secondo la guida CEI 13-71

 

Dopo un lungo lavoro preparatorio dei principali attori nazionali del settore dell’accertamento dei flussi di energia elettrica, tra i quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stata, recentemente pubblicata la guida CEI 13-71 che, aggiornando e superando la precedente norma CEI 13-4, definisce le regole tecniche per la composizione e per la verifica dei sistemi per la misura (contatore ed eventuali TA e TV) dell’energia elettrica in corrente alternata.

I controlli fiscali sui sistemi di misura di competenza dell’Agenzia, sia di laboratorio e sia sull’impianto, dovranno, pertanto, essere effettuati nel rispetto della predetta guida, in particolare, con riferimento a quanto esposto nel paragrafo 7.2, 7.3 e 7.5. Nel dettaglio, si forniscono, per quanto di competenza, le seguenti precisazioni.

Le verifiche in laboratorio (par.7.2 della guida) sono eseguite in conformità alle norme di prodotto relative ai singoli componenti del sistema di misura.

L’errore percentuale rilevato tramite strumento campione (di cui al par.7.3.5 della guida) è espresso con due cifre decimali significative. Gli Uffici delle dogane vigilano affinché il contatore campione utilizzato per le prove sia debitamente tarato da un laboratorio accreditato in ambito EA o ILAC o da un Istituto Metrologico Nazionale e che la classe sia sempre pari o inferiore ad 1/3 di quella del contatore sottoposto alla prova.

I limiti di MPE (Maximum Permissible Error) di cui al par.7.5 della guida (calcolati seguendo le indicazioni delle raccomandazioni OIML di settore) sono applicabili anche per i fini fiscali al fine di valutare il corretto funzionamento di un sistema di misura sottoposto a verifica. Al riguardo, si precisa che i predetti limiti riproducono quelli cogenti del D.lgs. 22/07 nel caso di contatori di classe A, B e C (si veda il par.7.5.1 della guida). A tali limiti di errore fanno, quindi, riferimento i laboratori autorizzati dall’Agenzia per redigere i certificati di prova aventi valenza fiscale.

In caso di verifiche a carico reale, l’errore percentuale limite per la corrente e per il fattore di potenza effettivamente riscontrati sull’impianto è calcolato per interpolazione lineare degli errori percentuali indicati nella tabella della guida CEI 13-71 per le correnti ed i fattori di potenza più prossimi a quelli riscontrati. Qualora lo sfasamento sia inferiore a 0,5i o inferiore a 0,8c, si utilizza, rispettivamente l’errore percentuale per cos ϕ = 0,5i e cos ϕ = 0,8c, interpolati sulla sola corrente.

Per i fini fiscali, i documenti di verifica di cui al par.7.5.6 della guida sono redatti, a seconda delle prove effettuate (in laboratorio su contatore o su impianto), secondo gli allegati alla presente nota che aggiornano e sostituiscono quelli allegati la circolare 9/D del 21 luglio 2015. Le prove da effettuare sono almeno quelle necessarie per compilare i predetti certificati di verifica. Come indicato nella suddetta circolare 9/D, i predetti certificati sono obbligatoriamente utilizzati dal 1° gennaio 2016.

Nel certificato di verifica è indicato anche l’errore globale del sistema di misura rilevato o calcolato secondo le indicazioni del par.7.4 della guida CEI 13-71. Per gli impianti già in esercizio sprovvisti dei certificati di laboratorio dei trasformatori si effettuano, dove le condizioni lo rendano possibile, prove sull’intero sistema di misura. Laddove tale prova non possa essere effettuata, la verifica è limitata al solo contatore, precisando in una nota del certificato l’impossibilità di procedere al calcolo dell’errore globale.

Al termine della verifica su impianto, il sistema elettrico è sigillato dal laboratorio autorizzato in modo tale da garantire l’inviolabilità della catena di misura, nel rispetto dei requisiti antifrode della guida CEI 13-71.

Ai fini dell’applicazione dei sigilli, ciascuno di tali laboratori dispone di pinze numerate, univocamente riconducibili al laboratorio stesso ed assegnate nominativamente a ciascun dipendente che effettua le prove su impianto. L’indicazione della quantità e dell’ubicazione dei sigilli è riportata sul certificato di verifica fiscale.

Infine, per riscontri eventuali e successivi da parte dell’Amministrazione finanziaria, il laboratorio autorizzato conserva, ai propri atti, immagini fotografiche o riprese filmate, volte ad evidenziare le modalità di inserzione del contatore campione utilizzato, inclusa una immagine con il contatore campione collegato al sistema di misura oggetto della verifica e i vari componenti del sistema di misura nonché i sigilli apposti al termine della verifica.

Codeste Direzioni sono pregate:

- di diffondere le presenti istruzioni, per conoscenza e norma, a tutti i laboratori, di propria competenza, autorizzati a fornire supporto tecnico agli UD nelle verifiche fiscali presso le officine elettriche;

- di vigilare affinché i dipendenti Uffici, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non acquisiscano agli atti delle rispettive officine elettriche certificati difformi da quelli uniti alla presente circolare;

- di segnalare alla scrivente ogni criticità che dovesse insorgere dalla pratica applicazione delle presenti disposizioni.

 

Allegato 1

(testo dell’allegato)

 

Allegato 1

(testo dell’allegato)