Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 ottobre 2015, n. 21487

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Provvedimenti immediati - Dichiarazione di fallimento - Proposta di concordato preventivo nel corso di procedimento prefallimentare - Revoca ex art. 173 l.fall. - Convocazione del socio accomandatario cessato già comparso in sede prefallimentare - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

Rilevato che in data 16 marzo 2011 la società C. E. s.p.a. ha depositato istanza di fallimento della T. s.a.s. E’ stata quindi disposta dal Tribunale di Vicenza la comparizione della società debitrice per l’udienza dal 27 maggio 2011 e a tale udienza è comparso il socio accomandatario M.M.

2. In data 23 giugno 2011 è stata trasformata la T. da s.a.s. in s.r.l. con conseguente cessazione del M. dalla qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società T.

3. In data 3 novembre 2011 la T. s.r.l. ha presentato domanda di concordato preventivo e il Tribunale di Vicenza ha ammesso la società istante al concordato, con decreto del 23 dicembre 2011, rinviando la decisione sulle istanze di fallimento.

4. In seguito ai rilievi del Commissario giudiziale con decreto del 19 aprile 2012 il Tribunale ha aperto la procedura di revoca del concordato convocando la debitrice per l’udienza del 18 maggio 2011 anche in merito alla decisione sulle istanze di fallimento.

5. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 58/2012, ha revocato l’ammissione al concordato preventivo della T. s.r.l. e ha dichiarato il fallimento della stessa e di M.M., ai sensi dell’art. 147 L.F.

6. Contro la decisione del Tribunale M.M. ha proposto reclamo e ha chiesto la sospensione della liquidazione dell’attivo, rilevando la lesione del proprio diritto di difesa, perché, sebbene fosse comparso in sede pre-fallimentare quale legale rappresentante della s.a.s., non aveva ricevuto una nuova convocazione in sede di procedimento di revoca dal concordato preventivo della s.r.l.

7. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 218/13 del 29 novembre 2012 - 14 febbraio 2013 ha respinto il reclamo e condannato il M. al pagamento delle spese del giudizio in favore delle società istanti Sipe s.p.a. e C.E. s.p.a.

8. M. ricorre per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 173 L.F. e dell’art. 24 Cost. Secondo il M. la sua lesione al diritto di difesa deriva dalla mancata comunicazione della apertura della procedura di revoca del concordato preventivo e dalla mancata convocazione all’udienza del 18 maggio 2012.

Ritenuto che:

9. Il ricorso è infondato. L’art. 173 L.F. non è stato violato perché da un lato è stata disposta la comunicazione al rappresentante legale della T. s.r.l. dell’udienza di comparizione ai fini della revoca del concordato (e anche dell’eventuale dichiarazione di fallimento della T. s.r.l.

Quanto alla convocazione e alla comparizione del M. la stessa è stata disposta e ha avuto luogo all’udienza del 27 maggio 2011. Alla stregua della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. sezione I n. 2130 del 21 gennaio 2014 secondo cui, con riferimento alla ipotesi di proposta di concordato preventivo, presentata nel corso di un procedimento prefallimentare, il contraddittorio tra creditore istante e il debitore si è gia instaurato in sede pre-fallimentare e quindi è necessaria e sufficiente una convocazione ai soli fini del sub-procedimento di revoca) una nuova convocazione del M. non poteva svolgere alcuna difesa relativamente alla revoca del concordato proposto dalla s.r.l. Né può ritenersi che non sia possibile la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile dopo la cessazione della responsabilità illimitata perché come già rilevato dalla Corte di appello l’art. 147 L.F. prevede espressamente tale possibilità anche per l’ipotesi di trasformazione della società che determini tale cessazione.

10. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.