Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 18 dicembre 2015, n. 141035

Riduzione del costo dei combustibili per riscaldamento nelle zone svantaggiate. Rideterminazione dell’entità del beneficio fiscale

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell’11.12.2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. 29.9.2015 che ha rideterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per l’anno 2015), l’entità delle agevolazioni contenute nell’elenco 2 allegato alla medesima.

Tra i benefici fiscali incisi dalla misura sopradescritta rientra anche l’agevolazione stabilita dal combinato disposto dell’art. 8, comma 10, lett.c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’art. 2, comma 12, della legge 22.12.2008, n.203 sul gasolio ed sui GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale.

Viene disposto, più specificamente, all’art. 2 del citato D.P.C.M. 29.9.2015 che l’importo dell’agevolazione di che trattasi viene ridotto, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso, del 5,07%.

Al riguardo, si chiarisce in primo luogo che, in assenza di disposizione espressa nell’atto amministrativo di attuazione, la rideterminazione del beneficio si rende efficace dal giorno della pubblicazione del D.P.C.M. 29.9.2015, vale a dire dall’11.12.2015, e conseguentemente la riduzione percentuale sopraindicata è da applicare alle fatturazioni delle operazioni di fornitura effettuate a partire da tale data.

Ne consegue che, attese le modalità di applicazione dell’agevolazione fiscale strutturata su base bimestrale, nelle prossime istanze di accredito riferite ai quantitativi di prodotto fatturati nell’ultimo bimestre 2015, da presentare agli Uffici delle dogane entro il 10 gennaio 2016, i fornitori computeranno la somma da richiedere tenendo conto dei due intervalli temporali di vigenza del beneficio nel periodo considerato (dal 1° novembre al 10 dicembre 2015 e dall’11 al 31 dicembre 2015).

Per la medesima finalità, riguardo ai GPL erogati secondo le indicazioni di contatore, per l’imputazione dei quantitativi fatturati ai due differenti trattamenti agevolati si potrà procedere attribuendo i consumi, assunti come costanti, proporzionalmente a ciascun periodo considerato (c.d. criterio pro-die).

Relativamente, infine, al valore dell’agevolazione a seguito della introdotta rideterminazione, tenuto conto dell’unità di misura presa a parametro dalle disposizioni tributarie di rango primario e dei criteri fissati per la conversione da lire ad euro, gli importi riconosciuti per ciascun combustibile per riscaldamento sono rispettivamente pari a:

a) gasolio: euro 0,12256 per ogni litro;

b) GPL: euro 0,15101 per ogni chilogrammo.