Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 14 dicembre 2015, n. 99

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ex art. 7 D.P.R. 137/2012

 

Caro presidente,

ho il piacere di inviarli il Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Regolamento FPC) approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 2015 (allegato n. 1).

Come Ti è noto, la versione del testo del Regolamento FPC approvato da questo Consiglio nella seduta del 18 marzo 2015 è stata trasmessa al Ministro della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante richiesto dall'articolo 7, comma 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Nel lavoro di rivisitazione della materia della formazione professionale continua, il Consiglio ha recepito le novità introdotte in tema di formazione dall'art. 7 del citato decreto, tenendo altresì adeguatamente conto delle esigenze e delle esperienze degli Ordini territoriali, in particolare:

- come previsto dal DPR 137/2012, è stata riconosciuta anche alle "Associazioni di iscritti agli albi e di altri soggetti", la possibilità di erogare eventi di formazione professionale continua. Agli Ordini territoriali è comunque riservato un ruolo centrale nella definizione dell'offerta formativa per gli iscritti; essi infatti cureranno l'istruttoria della richiesta di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati e la riscossione del contributo a questi richiesto "per ciascuna giornata dell'evento, pari a 5,00 euro per ogni partecipante iscritto negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo a pagamento approvato';

- tra le materie così dette "obbligatorie" sono state inserite la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione;

- le voci delle attività formative particolari sono state integrate e rivisitate;

- sono state introdotte le modalità di svolgimento da parte dell'Ordine delle verifiche annuali e triennali dell'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti;

- la previsione dell'esenzione per maternità è stata estesa ai padri ed ai genitori adottivi o affidatari;

- è stata introdotta l'ipotesi di esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti i cui coniugi, parenti, affini o altri componenti il nucleo familiare abbiano malattie gravi.

Il testo approvato in Consiglio nel mese di marzo e presentato al Ministro per l'acquisizione del parere vincolante prevedeva anche l'ipotesi di esonero per coloro che compiono i sessantacinque anni di età nel triennio, per coloro che non esercitano l'attività professionale e per gli iscritti nell'elenco speciale.

Il Ministro della Giustizia, nel parere reso il 23 ottobre 2015 (allegato n. 2), ha tuttavia ritenuto di esprimere parere favorevole all'adozione del regolamento presentato a condizione che fossero eliminate le previsioni di esonero per anzianità, per mancato esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco speciale, prevedendo, eventualmente una riduzione dell'obbligo formativo per tali ipotesi.

Il Consiglio Nazionale pur avendo rappresentato al Ministro alcune perplessità in merito all'estensione dell'obbligo formativo a quanti non esercitano l'attività professionale e formulato una richiesta di incontro (allegato n. 3), ha approvato il Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012, al fine di prevederne l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.

Il testo approvato alla luce delle osservazioni espresse dal Ministro della Giustizia contiene la previsione dell'obbligo formativo di 10 CFP annuali per gli iscritti che compiano il 65° anno di età nel triennio, per coloro che non esercitano l'attività professionale e per gli iscritti nell'elenco speciale.

 

Allegato 1

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato dal CNDCEC il 3 dicembre 2015

 

TITOLO I

L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

 

Art. 1

Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

 

1. Con l'espressione "formazione professionale continua" o "formazione permanente" si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale. Tali attività sono svolte nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

2. Lo svolgimento della "formazione professionale continua" o "formazione permanente" è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articolo 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005.

3. La "formazione professionale continua" o "formazione permanente" si articola e comprende i seguenti distinti ambiti:

a) l'aggiornamento, quale attività finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale;

b) la formazione, quale attività finalizzata all'acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista;

c) lo svolgimento di attività formative particolari.

4. L'attività di aggiornamento consiste:

a) nella frequenza, anche in modalità e-learning, di seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, approvati dal Consiglio Nazionale;

b) nella frequenza di congressi nazionali a carattere economico-giuridico, approvati dal Consiglio Nazionale.

5. L'attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell'obiettivo professionale da perseguire e tendono all'acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze. Costituisce attività di formazione la frequenza di corsi di alta formazione, anche in modalità e-learning, approvati dal Consiglio Nazionale.

6. Le attività formative particolari che consentono l'assolvimento dell'obbligo formativo sono quelle indicate all'articolo 15.

 

Art. 2

Oggetto delle attività di formazione professionale continua

 

1. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile indicate all'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d'esame per l'iscrizione nell'Albo individuate all'art. 46 e all'art. 47 del D.Lgs. n. 139/2005, riportate nell'elenco materie di cui all’allegato 1.

 

Art. 3

Periodo formativo e crediti formativi professionali

 

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

 

Art. 4

Contenuto dell'obbligo formativo

 

1. L'iscritto nell'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nei rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Per l'acquisizione dei crediti l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni dei commi seguenti.

2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4; 5 e 6 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

3. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l'obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l'iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell'anno.

4. Tramite le attività di formazione a distanza che utilizzano tecnologie di identificazione biometrica gli iscritti possono acquisire senza alcun limite crediti formativi. Qualora le attività formative indicate al comma 4, lett. a) e al comma 5, dell'articolo 1, siano svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica, gli iscritti possono acquisire un massimo di 20 crediti formativi annuali, fatta eccezione per gli iscritti affetti da disabilità permanente e per le iscritte nei periodi di gravidanza e nei primi due anni successivi al parto che possono acquisire fino a 30 crediti formativi annuali. Gli iscritti che superino il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in .corso, gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano neanche occasionalmente la professione, possono acquisire un massimo di 6 crediti formativi annuali in attività svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica.

5. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

6. Per i nuovi iscritti nell'Albo l'obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'Albo. Per coloro che passano dall'Elenco Speciale nell'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo completo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennali.

7. Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte presso altri Ordini e/o soggetti autorizzati e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibirla all'Ordine di appartenenza su richiesta.

 

Art. 5

Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo

 

1. L'iscritto nell'Albo che compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, l'iscritto nell'elenco speciale e riscritto nell'Albo che non eserciti neanche occasionalmente la professione, per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

2. In ciascun anno l'iscritto che compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, l'iscritto nell'elenco speciale e l'iscritto nell'Albo che non esercitino neanche occasionalmente la professione, devono acquisire minimo 7 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

3. La richiesta di riduzione dei crediti utili per l'adempimento dell'obbligo formativo per il mancato esercizio, anche occasionale, della professione deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine di appartenenza e la riduzione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno in corso.

4. L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di riduzione dei crediti obbligatori e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di:

a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;

b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;

c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell'Ordine.

 

Art. 6

Esenzioni

 

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della "formazione professionale continua" o "formazione permanente" nei seguenti casi:

a) maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre iscritto nell'Albo quando ricorrano le condizioni relative al congedo di paternità previste dall'art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L'esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;

b) servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi. L'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale;

c) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare;

d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.

2. La richiesta di esenzione dì cui alle lettere a) b), c) e d) del comma precedente devono essere presentate alla segreteria dell'Ordine di appartenenza. L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale. L'esonero di cui alla lettera c) è attribuito su richiesta dell'iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo in caso di patologia irreversibile, mentre è concessa limitatamente al periodo certificato in caso di patologia rivedibile, fatta salva la possibilità di ripresentare periodicamente la richiesta ove permanessero i requisiti per la concessione dell'esonero.

 

TITOLO II

I SOGGETTI

 

Art. 7

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

 

1. Il Consiglio Nazionale regola, coordina, promuove ed indirizza lo svolgimento della "formazione professionale continua" o "formazione permanente" ed esercita le attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali e delle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 9, di seguito denominati "soggetti autorizzati".

2. II Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'art. 9 e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

3. L'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati:

a) realizzino le attività formative con l'obiettivo di assicurarne l'elevato livello culturale e l'ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti;

b) accertino I'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;

c) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative, anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi.

4. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può stipulare convenzioni con le Università nelle quali stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

5. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può emanare regolamenti comuni con altri Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, al fine di individuare crediti formativi professionali interdisciplinari è stabilire il loro valore.

 

Art. 8

Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali

 

1. L'Ordine territoriale è ente formatore e vigila sull'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti.

2. Gli Ordini territoriali, nella loro circoscrizione territoriale, realizzano, anche di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con altri soggetti esterni, una serie di attività formative che sottopongono all'approvazione del Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli articoli 13 e 14.

3. Nel caso in cui l'Ordine per garantire l'offerta formativa si avvalga di soggetti esterni è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 9.

4. Gli Ordini territoriali garantiscono eventi formativi gratuiti la cui misura è determinata in ragione del numero degli iscritti nell'Albo al 1° gennaio di ciascun anno, nel modo che segue:

a) eventi per un minimo di 30 ore di formazione annue, di cui almeno 6 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

b) eventi per un minimo di 60 ore di formazione annue, di cui almeno 9 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di mille;

c) eventi per un minimo di 90 ore di formazione annue, di cui almeno 15 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di mille.

5. Gli Ordini territoriali sono responsabili, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 139/2005, dei contenuti delle attività formative e del controllo dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi, anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate in cooperazione o in convenzione con altri soggetti e vigilano sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti nei modi previsti dall'art. 18.

6. Gli Ordini potranno controllare e verificare, anche successivamente all'evento, la rispondenza del programma inviato dai soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 9 rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, all'effettiva partecipazione dei relatori, all'adeguatezza dei meccanismi di rilevazione delle presenze. Gli esiti dei controlli effettuati saranno comunicati al Consiglio Nazionale, ai fini della conferma dell'autorizzazione.

 

Art. 9

Autorizzazione ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti

 

1. E' istituito presso il Consiglio Nazionale un registro contenente l'elenco delle Associazioni di iscritti nell'Albo e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua" o "formazione permanente". Il registro è pubblicato sul sito di categoria.

2. Il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività formative presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. L’autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.

3. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione ad organizzare eventi formativi devono:

a) possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni;

b) garantire che gli eventi formativi si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa Vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l'accesso ai disabili. A tal fine devono allegare all'istanza di cui al comma 4 del presente articolo una dichiarazione sottoscritta contenente l'impegno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili;

c) possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione in particolare per ciò che concerne la rilevazione delle presenze e la distribuzione di materiale didattico, pubblicazioni e bibliografia di supporto;

d) presentare, nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, la documentazione contenente le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica che utilizzano e garantire che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento, coerentemente con le norme tecniche per la formazione a distanza che saranno adottate dal Consiglio Nazionale;

e) garantire lo svolgimento gratuito di almeno il 20% degli eventi formativi loro accreditati dal Consiglio Nazionale, da distribuire proporzionalmente sul territorio in cui operano. Ciascun evento gratuito non può avere durata inferiore alle 4 ore e deve essere disponibile per almeno cento iscritti. L'Ordine comunque può concordare con i singoli soggetti autorizzati deroghe ai limiti sopra citati;

f) garantire l'onorabilità degli associati, dei soci, degli amministratori o dei rappresentanti legali dei soggetti che richiedono l'autorizzazione. In particolare essi non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento o dalla censura;

g) garantire la presenza di un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione che attesti l'adeguatezza dell'offerta formativa;

h) garantire la presenza di relatori iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o con qualifica notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A.;

i) se aventi scopo di lucro, produrre i bilanci degli ultimi due esercizi al fine di comprovare la propria solidità economico-patrimoniale.

4. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare gli eventi formativi di cui al precedente comma devono: presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma precedente. I requisiti di cui alla lettere f) e h) possono essere autocertificati dai diretti interessati. Il requisito sub b) è comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto competente a rilasciarla; versare un contributo di euro 300 (trecento) per i diritti di segreteria.

5. Il Consiglio Nazionale entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza trasmette motivata proposta di delibera al Ministero della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere il Consiglio Nazionale delibera il rilascio o il diniego dell'autorizzazione e comunica la decisione al soggetto richiedente.

6. Le autorizzazioni concesse hanno validità fino al termine del triennio formativo ih Corso. Il soggetto cui non è stata concessa l'autorizzazione non può ripresentare istanza prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

7. Il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio Nazionale. Le autorizzazioni concesse possono essere revocate, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia qualora il Consiglio Nazionale rilevi il venir meno dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della qualità della formazione erogata. A tal fine i soggetti autorizzati devono presentare al Consiglio Nazionale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati al comma 3 ed un'analitica relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente. La mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti comporta la revoca dell'autorizzazione.

 

TITOLO III

VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

 

Art. 10

Attribuzione dei crediti agli eventi formativi

 

1. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria organizzati dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'art. 9 e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

2. Per la partecipazione alle attività di "aggiornamento" di cui all'art. 1, comma 4, il Consiglio Nazionale valuta i singoli eventi tenendo conto della durata effettiva e degli argomenti trattati e attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.

3. Per le attività di "formazione" di cui all'art. 1, comma 5, il Consiglio Nazionale, anche avvalendosi dell'ausilio della Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale, valuta i singoli eventi tenendo conto dei seguenti elementi:

a) predeterminazione degli obiettivi formativi dell'iniziativa o attività;

b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico);

c) numero dei partecipanti;

d) durata;

e) attualità dell'argomento;

f) attinenza alla professione, per natura tecnico-professionale del tema;

g) carattere interdisciplinare del tema;

h) taglio pratico e operativo;

i) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);

j) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale);

k) partecipazione e interattività (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);

l) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione come verifiche intermedie e verifica finale; strumenti di consultazione e dibattito permanenti (blog, wiki, forum...);

m) coerenza dei contenuti rispetto alla tipologia di attività formativa;

n) valutazione dei curricula dei relatori in relazione alla pertinenza delle esperienze ed alle qualifiche posseduta rispetto all'argomento oggetto di trattazione ed alla metodologia didattica adottata;

o) coinvolgimento dei partecipanti in un prodotto finale quale documento o pubblicazione.

Il Consiglio Nazionale attribuisce alle attività di "formazione" almeno un 1 credito formativo professionale per ogni ora, tenuto conto dei criteri sopra elencati.

4. Per gli eventi formativi che prevedono più annualità il Consiglio Nazionale valuta l'attribuzione dei crediti formativi per ciascuna annualità.

 

Art. 11

Attribuzione dei crediti alle attività di formazione a distanza

 

1. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui al comma 4, lett. a) e al comma 5, dell'articolo 1 devono essere realizzate in conformità alle norme tecniche per la formazione a distanza che saranno adottate dal Consiglio Nazionale. Responsabili del controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa sono l'Ordine territoriale ed il soggetto autorizzato di cui all'art. 9, che hanno organizzato l'evento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di eventi formativi a distanza organizzati ed erogati dal Consiglio Nazionale e da proprie Fondazioni e Associazioni, ovvero da esso direttamente approvati ai sensi dell'art. 10, che si considerano automaticamente approvati.

 

Art. 12

Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale

 

1. Gli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati di cui all'art. 9, sono approvati dal Consiglio Nazionale su istanza dell'Ordine territorialmente competente.

2. I soggetti autorizzati presentano all'Ordine territorialmente competente le richieste di approvazione degli eventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, almeno 60 giorni prima del loro svolgimento.

3. Gli Ordini istruiscono la richiesta verificando resistenza delle caratteristiche di cui all'art. 1, commi 4 e 5. Altresì, nel corso dell'istruttoria, gli Ordini verificano la compatibilità dello svolgimento dell’evento con l'attività formativa programmata nell'ambito del propri territori, al fine di consentire la migliore attività formativa degli iscritti.

4. Al termine della fase istruttoria, gli Ordini inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste e l'esito dell'istruttoria di cui al comma precedente.

5. I soggetti autorizzati di cui all’art. 9 versano all'Ordine territorialmente competente, a titolo di rimborso delle spese gestione per l'utilizzo della piattaforma web e di contabilizzazione dei crediti formativi, un contributo, per ciascuna giornata dell'evento, pari a 5,00 euro per ogni partecipante iscritto negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo a pagamento approvato. Il rimborso delle spese è dovuto per ciascuna edizione dell'evento formativo. L'Ordine può comunque concordare con i singoli soggetti autorizzati una diversa determinazione del contributo dovuto.

6. Le Fondazioni e le Associazioni costituite o partecipate da uno o più Ordini e le Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative riconosciute dal Consiglio Nazionale sono esentate dal pagamento del contributo di cui al comma precedente.

 

Art. 13

Richiesta di approvazione degli eventi

 

1. Gli Ordini territoriali inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative e a quelle organizzate dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 9, nella circoscrizione territoriale di competenza.

Per ciascun evento, l'Ordine deve indicare:

a) la tipologia;

b) il titolo dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;

c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;

d) la/e data/e di svolgimento dell'evento;

e) il luogo di svolgimento che deve essere compreso nella circoscrizione di competenza per dell'Ordine territoriale;

f) l'indicazione e la qualificazione dei relatori;

g) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

2. Le informazioni richieste alla lettera g) del comma precedente devono essere rese solo per gli eventi di "formazione'' di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Relativamente alle attività di formazione a distanza, di cui al comma 4, lett. a) e al comma 5, dell'articolo 1, ai fini dell'approvazione e dell'attribuzione dei relativi crediti formativi, gli Ordini territoriali; i soggetti autorizzati di cui all'art. 9 per il tramite degli Ordini territoriali e le Associazioni e Fondazioni del Consiglio Nazionale, mediante piattaforma web dedicata alla formazione, devono altresì indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle norme tecniche per la formazione a distanza che saranno adottate dal Consiglio Nazionale.

4. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale e da proprie Associazioni e Fondazioni, sono inseriti a cura dello stesso Consiglio Nazionale o dell'Associazione o Fondazione del Consiglio Nazionale in un'apposita sezione dedicata della piattaforma web.

 

Art. 14

Valutazione e approvazione degli eventi formativi

 

1. Presso il Consiglio Nazionale è costituita una Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale continua.

2. Il Consiglio Nazionale valuta definitivamente ed approva gli eventi formativi proposti dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'art. 9 sulla base dell'istruttoria degli Ordini territoriali e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

3. Le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati devono essere sottoposte agli Ordini locali almeno 60 giorni prima del loro svolgimento che trasmetteranno l'istruttoria al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

4. Le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali e dalle Associazioni e Fondazioni del Consiglio Nazionale devono essere sottoposte al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

5. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ne delibera l'approvazione o il rigetto. Qualora le informazioni risultino carenti, il Consiglio Nazionale, mediante piattaforma dedicata, richiede all'Ordine, al soggetto autorizzato ed alle proprie Associazioni e Fondazioni l'invio dei documenti necessari per completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Nazionale determina il rigetto della domanda. Il Consiglio Nazionale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sanata.

6. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse qualora l'Ordine territoriale o l'Associazione/Fondazione del Consiglio Nazionale abbia inoltrato motivata richiesta di approvazione tardiva dell'evento.

7. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale sono approvati con delibera del Consiglio Nazionale.

 

TITOLO IV

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI AGLI ISCRITTI E LA VIGILANZA

 

Art. 15

Riconoscimento dei crediti alle attività formative particolari

 

1. Alle attività formative particolari di cui all'art. 1, comma 6, i crediti formativi sono riconosciuti nella misura prevista nella seguente tabella:

 

Attività formativa particolari Crediti attribuiti Limiti

massimi

annuali

a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale, 1 ora s 3 CFP max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale. 1 ora = 3 CFP max 15
c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale. 1 evento = 3 CFP max 15
d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute max 15
e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 1 CFU = 2 CFP max 16
f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 4 CFP max 4
g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione d dottore commercialista e di esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. 5 CFP per ogni sessione max 10
h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni. 1 riunione = 2 CFP max 16
i) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali é internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale. 1 riunione = 2 CFP max 16
l) Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee. 1 riunione = 2 CFP s.l.
m) Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni delle Province e delle Regioni. 1 riunione=2CFP max 10
n) partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. 1 riunione = 2 CFP max 4
o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all'estero, nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari, (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 4) l numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame max 10
p) Partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggètto organizzatore. 1 ora=lCFU max 10
q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale. 1 riunione = 2 CFP max 16

 

 

Art. 16

Rilevazione delle presenze

 

1. La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dal personale di vigilanza dell'Ordine, del soggetto autorizzato e del Consiglio Nazionale mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi.

2. Il soggetto autorizzato rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.

3. Il soggetto autorizzato, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, ovvero, dall'ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, deve trasmettere agli Ordini di appartenenza dei partecipanti alle attività l'elenco dei nominativi ed il numero di CFP maturati dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto, secondo le modalità indicate da ciascun Ordine.

4. Per gli eventi formativi organizzati con la modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei créditi formativi avverrà in conformità alle procedure descritte nelle norme tecniche per la formazione a distanza che saranno adottate dal Consiglio Nazionale.

 

Art. 17

Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti

 

1. L'Ordine territoriale riconosce agli iscritti nell'Albo i crediti formativi per la partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 1; per lo svolgimento delle attività particolari di cui al comma 6 dell'articolo 1.

2. Il riconoscimento dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati e dal Consiglio Nazionale è compito dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto nell'Albo, che vi provvede a seguito delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 16, comma 3.

 

Art. 18

Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze

 

1. L’Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, anche a campione, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi.

2. La verifica annuale dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:

a) entro il 30 marzo di ciascun anno formativo l'Ordine verifica, anche a campione, l'adempimento dell'obbligo formativo annuale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nell'anno precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore;

b) entro il 30 giugno di ciascun anno formativo l'Ordine, sulla base della documentazione ricevuta e di quella in suo possesso, verificherà l'ammontare dei crediti conseguiti nell'anno precedente da ciascun iscritto. Tale verifica sarà comunicata agli iscritti che non abbiano conseguito almeno i 20 crediti formativi di cui all'articolo 4, comma 3 ed agli iscritti che non abbiano conseguito almeno i 7 crediti formativi di cui all'articolo 5, comma 2.

3. A conclusione del triennio formativo la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:

a) entro il 30 marzo dell'anno successivo l’Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo formativo triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nel triennio precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore;

b) entro il 30 giugno dell'anno successivo, l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno. Il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l'obbligo formativo. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l'attività preistruttoria e l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l'obbligo formativo.

4. Il provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell'iscritto è annotato nell'Albo. I professionisti ai quali sia stata irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell'assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario di esame.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 19

Norme di attuazione

 

1. In relazione alle disposizioni dei presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

 

Art. 20

Norme transitorie

 

1. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio Nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

 

Art. 21

Entrata in vigore

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

 

 

Allegato 2

Parere espresso dal Ministro della Giustizia

Nuovo schema di regolamento sulla formazione professionale degli iscritti

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, esprimo parere favorevole all’adozione del regolamento in oggetto indicato, a condizione che vi siano apportate le seguenti modifiche:

- Articolo 5:

- al comma 1, si suggerisce di eliminare la previsione della lettera d) in quanto l’obbligo di formazione continua - ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, cui il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 dà attuazione - costituisce principio di delegificazione e la sua violazione determina un illecito disciplinare. Potrà eventualmente essere prevista una riduzione dell’attività di aggiornamento e formativa per i soggetti ultrasessantacinquenni;

- conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 2: "L’esonero di cui alla lettera d)... eventualmente riformulandolo;

- per le medesime ragioni occorrerebbe eliminare o riformulare i commi 3 e 4 prevedendo unicamente una riduzione delle attività di aggiornamento e formativa per i soggetti non esercitanti la professione.

- Articolo 16:

- si segnala un refuso in quanto il comma secondo è erroneamente indicato come comma 8.

 

Allegato 3

Osservazioni al parere espresso dal Ministro della Giustizia e richiesta di incontro

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

Facendo seguito al parere da Lei espresso in ordine all’adozione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio Nazionale ha preso atto delle osservazioni formulate. Tuttavia; ha ritenuto di rappresentarLe alcune perplessità manifestate riguardo il Suo invito a voler prevedere l'obbligo formativo anche per gli iscritti nell'Albo che non esercitino l'attività professionale e per gli iscritti nell’elenco speciale.

Come Le è noto, il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), prevede l'obbligo del professionista di curare l'aggiornamento della propria competenza professionale al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e lo sviluppo della professione, anche a tutela degli interessi degli utenti e della collettività.

Si ritiene che il legislatore, indicando specificamente la finalità di tutela dell'interesse pubblico, abbia voluto assoggettare all’obbligo di formazione gli iscritti negli Albi delle professioni regolamentate che svolgano concretamente l'attività professionale e non anche coloro che, per motivi di incompatibilità dettati dalla legge - quali gli iscritti nell'elenco speciale - o coloro che per ragioni personali certifichino di non esercitare neppure occasionalmente la professione - quali gli iscritti nell'Albo richiedenti l'esonero dall'obbligo formativo.

La connessione fra l'obbligo formativo ed il concreto esercizio della professione sembra essere ribadito anche dalla Relazione ministeriale laddove si afferma che "l'articolo 7 regola la formazione continua permanente con la finalità di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale e sviluppo della professione, anche a tutela degli interessi degli utenti e della collettività cui è rivolto il servizio professionale".

Del resto, il mancato svolgimento dell'attività professionale per periodi rilevanti costituisce motivo di esonero dall'obbligo formativo riconosciuto nei Regolamenti per la formazione professionale continua dei Notai (art. 8, co. 1, del regolamento FPC pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 dicembre 2013), dei Giornalisti (art. 22, co. 1, lett. b), del regolamento FPC pubblicato sul bollettino Ufficiale dei Ministero della Giustizia il 28 febbraio 2015), Assistenti sociali (art. 13, co 1, lett. C) del regolamento FPC pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 30 aprile 2014) e Avvocati (art. 15, co. 2, lettera c) del regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale Forense II 16 luglio 2014).

Nella speranza che vorrà rivedere le condizioni indicate nel parere reso, le sarei grato se volesse concedermi un incontro al fine di rappresentarLe compiutamente quanto esposto.

Ringraziandola per l'attenzione che vorrà riservarmi, Le porgo i più cordiali saluti.