Legislazione - CONSAP - Regolamento 23 ottobre 2015, n. 2

Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private)

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

b) «Consap»: Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

c) «Ivass»: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

d) «perito»: il perito assicurativo - iscritto al Ruolo - che svolge l'attività peritale di cui all'art. 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

e) «Ruolo»: il Ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

f) «Collegio»: il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari previsto dall'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

g) «dirigente incaricato»: il Responsabile della Direzione fondi di garanzia nell'ambito della quale è organicamente inserito il Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi;

h) «funzionario incaricato»: il titolare del Servizio competente secondo l'organigramma Consap alla gestione del Ruolo periti assicurativi, individuato quale referente per il procedimento;

i) «Servizio competente»: il Servizio competente, secondo l'organigramma Consap così come pubblicato sul sito internet di quest'ultima, alla gestione del Ruolo periti assicurativi;

j) «verifiche a distanza»: verifiche di natura cartolare svolte presso la sede Consap sulla base della documentazione acquisita da altri soggetti (consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.).

Art. 2

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la procedura sanzionatoria relativa all'applicazione delle sanzioni in materia di illeciti disciplinari previsti dal Codice delle assicurazioni che siano commessi dai Periti assicurativi iscritti al Ruolo, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato.

 

Art. 3

Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari

1. La procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari si articola come segue:

accertamento dell'infrazione;

contestazione degli addebiti;

eventuale reclamo da parte dell'interessato, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione degli addebiti, attraverso la presentazione di scritti o memorie difensive;

eventuale richiesta di audizione dinnanzi al Collegio di garanzia;

trattazione del procedimento nella seduta del Collegio all'uopo fissata, con valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti ed audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;

eventuale richiesta da parte del Collegio di integrazione delle risultanze istruttorie con possibile convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento al fine di ottenere chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata, con fissazione del periodo di espletamento nel corso del quale il termine di cui all'art. 12 è sospeso;

delibera con la quale il Collegio propone motivatamente al Consiglio di Amministrazione Consap, o a soggetti da questo delegati, la determinazione della sanzione disciplinare, nel caso ritenga provata la violazione, ovvero l'archiviazione della contestazione, nel caso non la ritenga provata;

adozione da parte del Consiglio di Amministrazione Consap, o da parte di soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo di irrogazione della sanzione disciplinare o di archiviazione del procedimento;

notifica all'interessato del provvedimento conclusivo e pubblicazione dello stesso sul sito Consap nel caso di irrogazione della radiazione.

2. La competenza ai fini dell'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi è assegnata al dirigente incaricato, responsabile della Direzione di cui fa parte il Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi.

Art. 4

Istruttoria ed avvio del procedimento

1. L'istruttoria preliminare al procedimento disciplinare è avviata da Consap allorquando essa abbia acquisito elementi ritenuti sufficienti a configurare una violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. L'acquisizione di tali elementi necessari può avvenire anche attraverso la richiesta di documenti ai periti assicurativi sottoposti ad accertamento e ad ogni altro soggetto in possesso di informazioni rilevanti.

2. L'istruttoria, affidata al funzionario incaricato che assume la responsabilità del procedimento, si conclude entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione o rinvenimento degli atti inerenti la ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. Il termine può essere interrotto una sola volta ai fini di un'eventuale integrazione documentale e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.

3. Il funzionario incaricato, al termine dell'istruttoria, propone al Dirigente incaricato:

a) la chiusura dell'istruttoria per insussistenza della violazione o improcedibilità dell'azione disciplinare;

b) l'avvio del procedimento disciplinare mediante la contestazione all'interessato degli addebiti.

Il Dirigente incaricato, a seguito della proposta di cui sopra, con atto formale dispone, entro il termine di cui al comma 2, la chiusura dell'istruttoria di cui al punto a) o l'avvio del procedimento di cui al punto b) nella forma prevista dal comma successivo.

4. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti da parte di Consap nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione è effettuata dal funzionario incaricato.

5. La contestazione degli addebiti all'interessato avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla data dell'atto formale con cui, ai sensi del comma 3, è disposto l'avvio del procedimento, e contiene l'indicazione dei diritti dell'interessato di cui al successivo art. 5.

6. L'atto di contestazione contiene:

a) il riferimento all'attività di verifica o alla documentazione da cui sia emersa la violazione;

b) la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;

c) la descrizione in fatto e in diritto degli addebiti, con l'indicazione delle disposizioni violate;

d) l'indicazione dei diritti di difesa dell'interessato ai sensi dell'art. 5;

e) l'indicazione del Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi, quale responsabile del procedimento, nonché del funzionario incaricato, nell'ambito del suddetto Servizio, quale referente per il procedimento;

f) il termine di conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 5

Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha facoltà di:

a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;

b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;

c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio.

2. L'interessato può esercitare tali diritti nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 331 comma 2 del Codice.

3. L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare avviene con le modalità ed i tempi previsti dalla legge 241/1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e successive modificazioni, entrambi richiamati nelle premesse.

Art. 6

Sanzioni disciplinari

Ai sensi dell'art. 329 del Codice, i periti assicurativi che, nell'esercizio della loro attività, violino le norme del Codice stesso, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da Consap, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (i) richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, disposto per fatti di lieve manchevolezza; (ii) censura, disposta per fatti di particolare gravità e (iii) radiazione, disposta per fatti di eccezionale gravità e determinante l'immediata cancellazione dal Ruolo.

Art. 7

Collegio di garanzia

1. Il Collegio di garanzia di cui si avvale Consap è istituito presso Ivass, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice.

2. Per ogni aspetto inerente il Collegio (composizione, eventuale organizzazione in Sezioni, adunanza delle Sezioni in seduta comune, incompatibilità ed astensione, ruolo cronologico, calendario delle adunanze, modalità di deliberazione), si rimanda al Regolamento Ivass n. 2 dell'8 ottobre 2013.

Art. 8

Trattazione del procedimento dinanzi al Collegio

1. Il funzionario incaricato ex art. 4 comma 2 del presente Regolamento, verificata l'avvenuta notifica della contestazione degli addebiti all'interessato, richiede alla Segreteria del Collegio la fissazione dell'adunanza di trattazione previo invio del fascicolo del procedimento. La Segreteria, tenuto conto del termine per l'esercizio dei diritti di difesa di cui all'art. 5, fissa la data dell'adunanza sulla base del calendario stabilito per l'anno d'esercizio, dandone comunicazione, a propria cura, al soggetto sottoposto al procedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il Collegio dispone l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, il quale potrà farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal dichiarante.

3. Il Collegio può richiedere al Servizio competente l'integrazione delle risultanze istruttorie; può altresì disporre la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento, per chiedere chiarimenti in merito alla sussistenza delle violazioni contestate.

In entrambe le ipotesi il Collegio concede il termine per l'espletamento dell'integrazione delle risultanze istruttorie e della convocazione dei soggetti indicati, durante il quale il termine di cui all'art. 12 è sospeso.

4. Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario incaricato per riferire in ordine all'accertamento dei fatti concernenti il procedimento.

Art. 9

Delibera del Collegio

1. La delibera del Collegio contiene la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare ovvero di archiviazione della contestazione nel caso in cui la violazione non risulti provata.

2. La delibera di cui al comma 1, sottoscritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni, viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione Consap o ai soggetti da questo delegati.

Art. 10

Conclusione del procedimento

1. Il Consiglio di Amministrazione Consap, o i soggetti da questo delegati, ricevuta la proposta formulata dal Collegio, assume una delle seguenti determinazioni:

a) decide in merito con proprio provvedimento;

b) chiede al Collegio il riesame della proposta.

Art. 11

Notifica e pubblicazione del provvedimento

1. Il provvedimento che conclude il procedimento disciplinare è adottato dal Consiglio di Amministrazione Consap, o dai soggetti da questo delegati, ed è notificato all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'interessato stesso ai fini delle comunicazioni con Consap.

2. Il provvedimento stesso indica i termini e le modalità per proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al Presidente della Repubblica in via straordinaria.

3. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati sul sito internet di Consap.

Art. 12

Termine finale del procedimento

Fatte salve le legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare si conclude entro trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento di cui all'art. 4 commi 4 e 5.

Art. 13

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti disciplinari avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data, fatti salvi gli atti adottati.

Art. 14

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di Consap e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a tale ultima pubblicazione.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2015, n. 291.