Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO - Sentenza 10 dicembre 2015, n. 388

Tributi - ICI - Due immobili, catastalmente distinti, entrambi adibiti ad abitazione principale - Applicazione tassazione agevolata - Sussiste - Diritto al rimborso dell’imposta versata con aliquota ordinaria su uno degli immobili

 

Svolgimento del processo

 

II sig. G.A.N., titolare di due immobili, catastalmente distinti, entrambi adibiti ad abitazione principale, ha versato l'Ici con aliquota agevolata per il primo e con aliquota ordinaria per il secondo. Il Comune ha rigettato la istanza con la quale il ricorrente aveva chiesto il rimborso della somma versata in misura ordinaria e non agevolata per la seconda unità abitativa adducendo che l'Ente medesimo, in ragione della potestà regolamentare di cui è titolare, ha stabilito che è possibile considerare abitazione principale anche due distinte unità abitative contigue purché si dimostri che nell'anno di imposta interessato sia stata prodotta istanza di variazione per fusione delle due unità immobiliari. Avverso il diniego il ricorrente propone ricorso citando a sostegno delle sue ragioni conforme pronuncia della Corte di Cassazione. Poiché gli immobili, di fatto, costituiscono unica unità abitativa, egli sostiene di avere diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza, in base alla corretta interpretazione delle norme di riferimento e sulla base della accezione che l'allocuzione "abitazione principale" assume per la Corte di Cassazione la quale con pronuncia del 2008 sostiene che la definizione non risulta necessariamente legata a quella di unità immobiliare iscritta nel catasto fabbricati, né limitata ad una sola unità iscritta nel catasto fabbricati, ma è preponderante e risolutivo l'uso effettivo che del fabbricato nel suo complesso il titolare faccia. Il Comune di Campobasso si costituisce e ribadisce la fondatezza delle posizioni espresse nel provvedimento di diniego, allegando documenti. Costituitosi il contraddittorio nei termini essenziali sopra succintamente esposti, la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sez. 1, all'udienza del 21/06/2010, con sentenza n. 285/1/10, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Campobasso al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in € 100,00. Il Comune in data 24/03/2011 presentava appello, riteneva ingiusta la sentenza emessa, legittimo il proprio operato, si riportava integralmente a quanto espresso, chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del grado di giudizio. Il ricorrente, in data 1/10/2014, presentava controdeduzioni, riteneva giusta la sentenza, legittimo il proprio operato, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. All'odierna udienza, assenti le parti in causa, dopo l'esposizione dei fatti ad opera del Giudice relatore, la causa veniva riservata a decisione.

 

Motivi della sentenza

 

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, ritiene che l'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. La Cassazione ha di recente ribadito lo stesso orientamento citato dal ricorrente: con sentenza del 19\5\2010 infatti si è espressa nel senso che "ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo, da parte di due coniugi in regime di separazione dei beni, di più di una unità catastale come abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno di essi, non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, della detrazione prevista dell'art. 85 comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione come abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della predetta detrazione una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge". Questo Collegio fa propria la decisione della Suprema Corte. In ordine alle spese di procedimento sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti ai sensi dell'art. 15 e. 1 del D.Lgs. n. 546/92 ed ai sensi dell'art. 92 e. 2 c.p.c.La circostanza è confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali e,

 

P.Q.M.

 

Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.

Compensa le spese di giudizio.