Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 14 dicembre 2015, n. 75669/RU

Piano Tecnico di Automazione 2014 - Sottoprogetto DOGSO054 "Applicazione dei regimi doganali e fiscali"- Punto di piano tecnico - "Ufficio tariffa " - 010D3K - Obiettivo - 03 " Banca Dati End- Use - Istruzioni di servizio

 

Gli articoli 21, 82, del Reg. (CEE) 2913/1992 del Codice Doganale Comunitario (CDC) e gli articoli da 291 a 300 del Regolamento (CEE) 2454/93 delle Disposizioni di Attuazione del Codice (DAC) stabiliscono che alcune merci originarie dei Paesi Terzi, espressamente individuate al momento dell’immissione in libera pratica nel territorio dell’Unione Europea, possono essere ammesse al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della destinazione particolare (c.d. "End-Use"), subordinatamente, salvo eccezioni, al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’autorità doganale secondo il modello 67 allegato alle predette DAC e all’osservanza di determinate condizioni.

L’art. 21 del Reg. 2913/1992 dispone che per "trattamento tariffario favorevole" si intende qualsiasi riduzione o sospensione di un dazio all’importazione, anche nel quadro di un contingente tariffario".

Al fine di armonizzare in ambito nazionale la procedura di rilascio e di gestione dell’ autorizzazione "End Use" nonché al fine di stabilire delle procedure che tengano conto della necessità di garantire un’adeguata tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, è stata realizzata, nell’ambito delle attività previste dal Piano Tecnico di Automazione, da questa Direzione, di concerto con la Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione, per quanto di competenza, la procedura per la costituzione di una banca dati che sarà disponibile in AIDA con decorrenza 16/12/2015.

A partire dalla suddetta data, gli Uffici delle Dogane (oppure SOT in quanto delegate) devono inserire nella predetta banca dati tutte le nuove autorizzazioni nonché quelle già rilasciate e ancora valide.

Ciò al fine di consentire l’ulteriore implementazione della procedura con l’attivazione dei controlli automatici delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica con destinazione particolare nonché il monitoraggio delle autorizzazioni esistenti ed il controllo sul corretto utilizzo dell’agevolazione tariffaria concessa.

La nuova applicazione permette la registrazione, l’aggiornamento e la consultazione a sistema delle autorizzazioni di cui trattasi accedendo dal menù delle "autorizzazioni" di AIDA.

Al fine di agevolare gli Uffici territoriali, si forniscono di seguito le necessarie Istruzioni di servizio per l’alimentazione della banca dati, mentre le istruzioni operative per la gestione dell’applicazione sono diramate dalla Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione con nota prot.n.86593.

 

ISTANZA

Secondo quanto disposto dalle DAC succitate, l’istanza, in formato cartaceo, deve essere presentata al competente Ufficio delle Dogane, oppure alla SOT delegata ad emettere l’autorizzazione, previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 293, paragrafo 1, delle DAC.

In casi eccezionali (NOTA 1), le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica possa costituire una richiesta di autorizzazione alle condizioni stabilite dall’art. 292, paragrafo 3 e 4 delle DAC.

Nel richiamare l’attenzione sulle disposizioni unionali, nazionali e sui documenti di prassi amministrativa emanati, nonché sulle Linee guida comunitarie  (GUCE C207 del 31/06/2002) (NOTA 2), gli Uffici delle Dogane (oppure SOT in quanto delegate) devono verificare la puntuale compilazione dell’istanza da parte del richiedente ovvero la sussistenza delle condizioni sopra richiamate per l’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica in luogo dell’apposita istanza, in quanto condizioni indispensabili per l’inserimento della richiesta nella banca dati e per la concessione dell’autorizzazione stessa.

L’operatore economico, pertanto, dovrà osservare scrupolosamente le istruzioni contenute nelle Note esplicative dell’allegato 67 delle DAC e, in particolare, quelle specifiche stabilite per il trattamento tariffario in questione con riferimento alle caselle 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16.

Al fine di assicurare la puntuale tutela delle risorse proprie dell’Unione europea, come anche ribadito dalla Commissione-DG Bilancio in occasione di una recente visita di monitoraggio, si raccomanda agli Uffici di verificare sempre che le caselle 9 (attività prevista) e 16 (informazioni supplementari) dell’allegato 67 contengano una descrizione esauriente dell’iter procedurale finalizzato all’assegnazione delle merci alla destinazione particolare nonché le modalità con cui il soggetto obbligato comunicherà alla Dogana la conclusione delle attività di lavorazione.

Nel caso in cui ci si avvalga della deroga di cui all’art. 292, paragrafi 3 e 4, la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate le informazioni necessarie affinché sia assicurato un efficace controllo doganale.

Si evidenziano di seguito alcuni aspetti di particolare rilevanza.

Come noto, l’autorizzazione può essere concessa non solo ad operatori che assegnano una parte o la totalità delle merci a una destinazione particolare prevista, ma anche a soggetti che si limitano a trasferire dette merci ad altri operatori autorizzati (art. 296 paragrafi 4,5 e 6 delle DAC).

Tale modalità deve essere indicata al momento dell’acquisizione dell’autorizzazione a sistema valorizzando una casella espressamente prevista (vedi istruzioni operative di cui a nota prot. n. 86593 della DCTI).

Poiché il trasferimento delle merci genera in capo al cessionario l’assunzione degli obblighi del cedente, gli Uffici competenti devono assicurarsi che la partita IVA dell’acquirente venga sempre comunicata e inserita a sistema dall’Ufficio, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione. In caso contrario, il cedente rimarrà l’unico obbligato nei confronti dell’Amministrazione doganale.

Qualora l’autorizzazione venga concessa esclusivamente al fine del trasferimento delle merci, la partita IVA del cessionario deve essere comunicata contestualmente al rilascio dell’autorizzazione.

Per quanto riguarda la gestione dei trasferimenti delle merci tra soggetti autorizzati continuano, in linea generale, ad applicarsi le istruzioni impartite dall’Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli di questa Direzione con nota prot. n. 80888/RU del 20/07/2011.

Tuttavia, onde assicurare una puntuale vigilanza doganale, a parziale rettifica della nota sopracitata, le comunicazioni dell’avvenuto trasferimento delle merci sia all’Ufficio doganale di vincolo, sia all’Ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione, se diverso da quello di vincolo, nonché a quello eventualmente competente in relazione alla sede del cessionario delle merci medesime, devono essere effettuate dal cedente esclusivamente mediante l’utilizzo di una casella di posta certificata.

Il "sistema" della destinazione particolare si può applicare tanto ai trattamenti tariffari favorevoli, quanto alle misure non tariffarie con ripercussioni sui dazi all’importazione. Come precisato dalle Linee guida suddette, il sistema non si applica automaticamente, ma solo alle condizioni e nella misura in cui ne è prevista l’applicazione da parte di disposizioni unionali. Ad esempio, alcune disposizioni in materia di antidumping possono prevedere l’uso parziale o totale del sistema della destinazione particolare.

La normativa istitutiva sia della misura tariffaria che non tariffaria con ripercussioni su dazi all’importazione è stata integrata nella banca dati TARIC rendendo obbligatoria, per il dichiarante, la compilazione della casella 44 del DAU con l’indicazione, rispettivamente, dei seguenti codici seguiti dal numero identificativo dell’autorizzazione rilasciato da AIDA:

1. codice N990 "autorizzazione a beneficiare di un regime doganale economico/destinazione particolare";

2. codice D019 "autorizzazione a beneficiare di un regime doganale economico/destinazione particolare nell’ambito dell’applicazione di una misura antidumping/compensativa".

Mentre, nel primo caso, l’autorizzazione concede al richiedente una riduzione o sospensione del dazio, nel secondo caso costituisce lo strumento per l’esercizio di un controllo restrittivo per merci che, a seconda dell’origine e dell’utilizzo, potrebbero essere sottoposte a un dazio antidumping (NOTA 3).

In casi eccezionali i certificati N990 e D019 possono essere richiesti cumulativamente come nel caso del codice Taric 73079980 19. I codici delle merci interessate alla "destinazione particolare" sono evidenziati in TARIC con la seguente nota di riferimento "L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell’Unione europea in materia (cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento CEE n.2454/93 della Commissione GU L.253 dell’11.10.1993, pag.1)".

Nel caso eccezionale previsto dalle Disposizioni Speciali delle Disposizioni Preliminari della NC (parte A), i "Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento", non sono individuati in TARIC da codici specifici.

Per i prodotti di cui sopra, al fine della corretta compilazione del DAU, questa Direzione di concerto con la Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione, ha implementato nel sistema AIDA, fin dal 13.1.2015, appositi controlli in fase di accettazione della dichiarazione doganale.

Pertanto, al fine di poter usufruire del trattamento tariffario favorevole, la dichiarazione doganale dovrà essere compilata, relativamente alle caselle 36, 37, seconda parte e 44, secondo le istruzioni di cui alla Comunicazione pubblicata il 29/12/2014 sul sito di questa Agenzia. (cliccare qui per la consultazione)

Per tutti gli altri casi di immissione in consumo con "End use", si rimanda all’Elenco delle combinazioni di codici che possono essere usate per la casella 36 del Documento amministrativo unico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie C del 13/12/2006 (2006/C 303/8).

 

ACQUISIZIONE/VALIDAZIONE

Come già detto in precedenza, dalla data del 16/12/2015 tutte le autorizzazioni, comprese quelle rilasciate precedentemente purché ancora valide, devono essere acquisite a sistema.

Per quanto riguarda queste ultime, posto che le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione cartacea potrebbero necessitare di integrazioni e/ o aggiornamenti per consentire il corretto caricamento a sistema delle autorizzazioni in questione, gli Uffici procederanno ad una preventiva ricognizione delle autorizzazioni "pregresse" comunicando al titolare le eventuali richieste di integrazione documentale e/o informativa, dando un congruo termine per il riscontro, decorso il quale l’autorizzazione va revocata laddove gli elementi mancanti non permettano di riscontrare la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale e dalle disposizioni nazionali.

Nulla cambia in merito al periodo di validità in quanto viene confermato quello indicato al punto 6 dell’autorizzazione.

Il sistema, infatti, consente l’inserimento di un’autorizzazione sia con validità precedente al rilascio, cioè in tutti i casi di retroattività (vedi art. 294 delle DAC), sia a decorrere da una data successiva.

Al momento dell’acquisizione, il sistema rilascia in automatico un codice identificativo che può essere utilizzato solo dal momento in cui l’autorizzazione si trova nello stato di "validata". Ciò vale anche per le autorizzazioni pregresse che dovranno essere "validate" immediatamente dopo l’acquisizione.

Al titolare deve essere rilasciata la stampa dell’autorizzazione secondo il modello 67, vistata dal funzionario incaricato.

 

MODIFICA

Gli Uffici competenti possono intervenire sui dati acquisiti sia nel caso in cui l’autorizzazione si trovi nello stato "da validare" sia nel caso in cui si trovi nello stato "validata".

Tuttavia, occorre distinguere il valore giuridico dell’intervento.

Nel primo caso, l’autorizzazione "da validare" può essere rettificata per errori di digitazione o a seguito di ulteriori valutazioni da parte dell’Ufficio (ad es. per presentazione di ulteriori documenti).

Nel secondo caso, l’autorizzazione "validata" può essere modificata solamente a seguito di un provvedimento della Dogana (Ufficio delle dogane o SOT se delegata), emanato d’ufficio o su istanza di parte.

In quest’ultima evenienza, gli Uffici competenti possono consentire che la modifica di un’autorizzazione esistente sia richiesta dal titolare con una semplice domanda scritta, senza che sia necessario dar seguito alla procedura prevista per la "prima domanda" (art. 292, paragrafo 2 delle DAC).

La stessa procedura può esser adottata anche per il rinnovo, a condizione che riguardi lo stesso tipo di operazioni o di merci. Il rinnovo produrrà effetti dalla data di scadenza della prima domanda.

L’Ufficio procederà a revocare l’autorizzazione qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 9 del Reg.to CEE 2913/1992.

 

CONSULTAZIONE

Le autorizzazioni rilasciate potranno essere consultate da tutti gli Uffici territoriali e centrali inserendo nell’apposta funzione almeno un parametro di ricerca.

 

Codeste Direzioni avranno cura di vigilare affinché sia assicurata l’uniforme applicazione delle presenti istruzioni procedurali da parte delle dipendenti strutture territoriali, rappresentando tempestivamente eventuali problematiche che emergessero nella pratica attuazione delle stesse.

 

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(1) Circ.n.37/D del 24 maggio 2002, prot.n.5148 della ACGTRU, Ufficio applicazioni tributi.

(2) Per la normativa di riferimento consultare il seguente link dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Regimi+e+istituti+doganali/Immissione+in+libera+pratica+End-Use/

(3) A titolo esemplificativo si citano i seguenti casi:

1) Regolamento di esecuzione (UE) n.157/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti. Questo prodotto, se destinato ad essere utilizzato come carburante (Taric 27101221 11), è assoggettato a un dazio antidumping definitivo. Al fine di evitare l’elusione della suddetta misura tariffaria, è previsto un codice Taric 27101221 19 per il bioetanolo destinato ad usi diversi dalla carburazione, per il quale è richiesta, qualora venga importato dagli USA, l’autorizzazione alla destinazione particolare nell’ambito di applicazione di una misura antidumping/compensativa per l’esercizio del controllo sull’utilizzo. In Taric tale misura è stata integrata con la descrizione "dichiarazione della sottovoce soggetta alle disposizioni particolari";

2) Regolamento CE n. 88/1997 e successive modifiche, relativo all’autorizzazione all’esenzione del dazio antidumping sulle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. L’art.14 dispone che le importazioni di parti essenziali di biciclette, dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, sono escluse dall’applicazione del dazio antidumping alle condizioni stabilite dal suddetto regolamento e in particolare dagli articoli da 291 a 300 delle DAC (codice Taric 87149110 21 e ss) .