Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 dicembre 2015, n. 25009

Tributi - Imposta di successione - Cartella di pagamento - Mera funzione di mezzo di riscossione - Notifica oltre il termine ex art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Decadenza dall'esercizio del potere di riscossione - Esclusione

 

Svolgimento del processo

 

A. M. V. impugnò una cartella esattoriale notificata a seguito dell'iscrizione a ruolo della somma dovuta in relazione alla successione di P. C., apertasi il 18-3-1999.

L'adita commissione tributaria respinse il ricorso ma la decisione venne riformata, in appello, dalla commissione regionale del Lazio, sul preliminare rilievo che l'ufficio era decaduto dall'esercizio del potere di riscossione ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, stante la tardiva iscrizione a ruolo.

Per la cassazione della sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un unico mezzo, cui l'intimata ha replicato con controricorso e successiva memoria.

 

Motivi della decisione

 

I. - Deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 1° comma, lett. c) , del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 23 del d.lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 41, 2° comma, del d.P.R. n. 346 del 1990, la ricorrente censura la sentenza in quanto la norma per prima indicata, nel testo novellato dal d.lgs. n. 46 del 1999, è a suo dire applicabile alle imposte dirette e all'Iva, e non anche alle imposte indirette di successione, di registro e ipotecaria. Donde avrebbe errato la commissione tributaria regionale nel ritenere decaduta l'amministrazione dalla pretesa impositiva de qua, definitivamente accertata nel 2002 e fatta valere con cartella esattoriale notificata nell'anno 2005.

II. - Il mezzo è fondato nel senso che segue.

L'impugnata sentenza fa riferimento all'indirizzo interpretativo di questa corte circa l'unicità della fase di riscossione con riguardo a tutti i tributi (compresi i tributi locali). Ne seguirebbe l'applicabilità indifferenziata dell'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 alle imposte indirette, pur dopo la modifica di cui al d.lgs. n. 46 del 1999.

Sennonché l'orientamento, cui l'impugnata sentenza allude, non è correttamente evocato perché nella specie rileva la funzione della cartella esattoriale per il tributo successorio, che ha la peculiarità di essere, rispetto alla cartella, previamente liquidato da un apposito atto a sua volta condizionato da termini di decadenza.

In ragione di simile peculiarità, va confermato il recentissimo principio secondo cui "l’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata mediante uno specifico atto, costituito dall'avviso di liquidazione, assolvendo la cartella di pagamento alla sola funzione di mezzo di riscossione, sicché alla notifica di quest'ultima non si applica il termine decadenziale di cui all'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, senza che ne derivi alcun sospetto di illegittimità costituzionale poiché è la stessa attività di liquidazione soggetta ad un termine di decadenza biennale ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, così da escludere che il contribuente resti assoggettato all'azione amministrativa per un tempo indeterminato od eccessivo, mentre, quanto all'esercizio della successiva azione di riscossione, non viene in questione una pretesa liquidatoria ma un diritto di credito, soggetto, in quanto tale, all'ordinario termine decennale di prescrizione" (Sez. 5^ n. 1974-15).

In ragione del richiamato principio, non si poneva affatto un problema di decadenza nel senso presidiato dalla norma citata. Né soccorreva la ratio sottesa all'intervento di C. cost. n. 280-05, delineata dall'essere la cartella diversamente declinabile come mezzo per l'esplicazione del procedimento liquidatorio dell'imposta. Difatti nella specie la cartella veniva in rilievo come (semplice) mezzo di esazione.

III. - L'impugnata sentenza va dunque cassata e la causa rinviata alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite.

La commissione si uniformerà al principio di diritto sopra fissato e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Lazio.