Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 dicembre 2015, n. 25155

Personale di volo - Fondo volo - Trattamento pensionistico - Liquidazione di una quota di pensione in capitale

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 20 ottobre 2011, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dai Sig.ri A.F. e altri nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il ricalcolo della somma loro erogata dall'INPS all'atto del pensionamento, a titolo di liquidazione in capitale di una quota parte del trattamento pensionistico loro spettante ai sensi della normativa previdenziale per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, riconosceva il diritto vantato nei confronti di soltanto alcuni degli originari ricorrenti.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità alle pronunzie in merito espresse da questa Corte a sezioni unite nel 2009, l'applicabilità dei più elevati coefficienti di capitalizzazione previsti dal D.M. 19.2.1981, attuativo dell'art. 13, comma 6, L. n. 1338/1962, per la determinazione del relativo importo della quota capitalizzata, in luogo di quelli determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il Fondo Volo deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS ai sensi della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 2, comma 503, L. n. 244/2007 (finanziaria per il 2008), al solo personale di volo collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1997.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono i Sig.ri G.A. + 26 affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste con controricorso l'INPS, e lo stesso INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, i Sig.ri F.B. + 8, i quali a loro volta spiegano ricorso incidentale articolato su due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS.

 

Motivi della decisione

 

Va da subito rilevato come la sentenza in esame e le relative impugnazioni proposte, in via principale ed in via incidentale, con i ricorsi di cui qui si dispone la riunione, si collocano nell'orizzonte dell'opzione interpretativa accolta da questa Corte a sezioni unite con la decisione n. 22154/2009, opzione che, tuttavia, risulta ad oggi superata in conseguenza del nuovo orientamento espresso ancora dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 11907/2014, alla stregua del quale deve ritenersi illegittima la pronunzia qui resa dalla Corte territoriale, con conseguente accoglimento per quanto di ragione di entrambi i ricorsi qui proposti ed annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio alla stessa Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità all'invalso principio di diritto per il quale "Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dall'art. 34 della legge n. 859 del 1965 a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea istituito presso l'INPS, devono essere utilizzate per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 11.1.1980 a norma dell'art. 2, comma 503, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria del 2008) - quale norma di sanatoria dell'autodeterminazione, ad opera dell'INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo - non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del "Comitato amministratore", ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988 in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei "coefficienti di capitalizzazione in uso", richiamati dall'art. 34, i coefficienti previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge n. 1138 del 1962, art. 13, comma 6 (ndr legge n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6), come pure quelli previsti dalle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quelle che all'epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali".

Il designato giudice di rinvio provvederà altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi, li accoglie per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.