Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 dicembre 2015, n. 25024

Tributi - IRPEF - Dipendenti ENEL - Sconto tariffario sulla energia elettrica - Reddito di lavoro dipendente soggetto ad imposta

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

1. Il sig. (...) ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana-Livomo 8/14/14 del 8 gennaio 2014 che, ha accolto l’appello della Ufficio affermando la soggezione ad imposta del beneficio costituito dallo sconto tariffario sulla energia elettrica accordato ai dipendenti ENEL.

2. La Agenzia si è costituita in giudizio con controricorso.

Il ricorso deve essere rigettato.

Invero l’art. 49 del Testo unico delle imposte sui redditi (già 46 del "vecchio" TUIR) espressamente afferma che le pensioni di ogni genere "costituiscono redditi di lavoro dipendente".

Cioè sono reddito di lavoro dipendente (ancorché differito) e non sono soltanto equiparate ai redditi di lavoro dipendente.

A sua volta, l’art 51 1° comma del medesimo Tuir (già art. 48) afferma che "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" e dunque anche il beneficio dello sconto sui costi della energia elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito di lavoro e perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione e della pensione.

La tesi del pubblico ministero secondo cui ci si troverebbe di fronte ad un uno dei tanti "sconti" offerti a categorie indeterminate ed ampie di persone a scopo promozionale e per accrescere la clientela non è stata dedotta in causa e dunque non può essere presa in esame dalla Corte.

Le incertezze proprie della materia che hanno indotto la Avvocatura a chiedere una sollecita pronuncia della Corte, inducono a compensare le spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, compensa le spese.

Sussistono le condizioni ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.