Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 dicembre 2015, n. 24670

Irap - Professionisti - Presenza di una mera "componente capitalistica" di valore rilevante - Costi elevati per attrezzature tecniche e locazioni finanziarie - Non idonea a presumere l’esistenza dell’autonoma organizzazione per l’assoggettamento ad Irap

 

Osserva

 

La CTR di Milano ha respinto l’appello di F.A. - appello proposto contro la sentenza n. 185/24/2011 della CTP di Milano che aveva già respinto i ricorsi separatamente proposti dal contribuente e poi riuniti in corso di causa - ed ha così convalidato gli avvisi di accertamento concernenti l’uno IVA-IRPEF-IRAP per l’anno 2004 e l’altro IRAP per l’anno 2005, avvisi a mezzo dei quali l’Ufficio aveva ritenuto non deducibile (ai fini della dichiarazione dei redditi per l’anno 2004) una fattura passiva emessa da tale "M.R. srl" di importo pari ad € 50.000,00 (sull’assunto che si trattasse di prestazioni inesistenti), con conseguente indeducibilità dell’IVA portata da detta fattura e ricalcolo dell’imposta dovuta per l’anzidetto anno; ed aveva poi ritenuto dovuta dal F. (che non aveva provveduto a dichiararla, sul presupposto di essere libero professionista, privo di autonoma organizzazione) l’IRAP per entrambi gli anni in considerazione.

L’adita CTR ha motivato le proprie determinazioni nel senso che, quanto ai redditi per l’anno 2004 - trattandosi di fattura emessa per prestazioni di servizi con riferimento a prestazioni "pacificamente eseguite nei due anni anteriori all’emissione della fattura" - correttamente l’Agenzia ne aveva disconosciuto la detraibilità, atteso che "il fatto che il contribuente è un professionista rileva ai fini delle fatture che egli è tenuto ad emettere, e non certo ai fini delle fatture che sono emesse da coloro che assumono la veste di cedente nei rapporti con il professionista". Quanto poi alla questione dell’IRAP, la CTR evidenziava che "le spese esposte dal contribuente sono assai superiori a quelle rappresentate dalla fattura oggetto della ripresa; l’obsolescenza delle costose attrezzature tecniche non contraddice la consistente componente capitalistica dell’attività professionale del contribuente; e l’ammontare delle locazioni finanziarie costituisce una componente significativa di capitale, indipendentemente dal rapporto con i compensi", tutti elementi che confermavano l’esistenza di un’autonoma organizzazione".

La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc - può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc. Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 54 TUIR) la parte contribuente lamenta che il giudice di appello abbia contraddetto la regola secondo la quale il redito derivante da esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi ...percepiti nel periodo di imposta ....e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.

Il motivo appare fondato e da accogliersi (con assorbimento di quello articolato come secondo).

Con argomento del tutto incomprensibile, infatti, il giudice del merito ha correlato le fatture che il professionista è tenuto ad emettere con quelle che invece sono emesse dai prestatori di beni e servizi a favore del professionista medesimo, senza però derivarne conseguenza alcuna ai fini della regola da applicare alla specie di causa (e senza farne derivare alcuna adeguata correlazione con il regime dell’IVA, esso pure in considerazione nel thema decidendum), sicché la comparazione è rimasta come un vero e proprio anacoluto, tanto che non si riesca a comprendere la ragione per la quale il giudice del merito si è indotto a ritenere fondata la pretesa dell’Agenzia di denegare la detraibilità della fattura in questione sia ai fini dei redditi, così vanificando la regola fissata nella norma correttamente invocata dalla parte ricorrente, sia ai fini dell’IVA.

Quanto al terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 448/1997), la parte contribuente si duole del fatto che il giudice del merito ha ritenuto di ravvisare il presupposto dell’autonoma organizzazione in indici che sono sintomatici della sola autorganizzazione, e cioè mezzi materiali idonei a costituire mero ausilio della attività personale.

La doglianza si palesa manifestamente fondata.

Infatti, per quanto sia pacifico che il requisito della "autonoma organizzazione" è indagabile esclusivamente da parte del giudice del merito, non essendo sindacabile in sede di legittimità (per tutte Cass. 26.6.2009 n. 15110), è d’altra parte imprescindibile che il giudice del merito si avvalga soltanto di quegli indici che sono utili ad identificare i requisiti costitutivi del presupposto d’imposta, secondo quanto è stato costantemente insegnato da codesto Supremo Collegio, e cioè che: "In tema di IRAP, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dall'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non dev'essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa è riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'IRPEF o dell'IVA, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta indebitamente versata l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni" n. 3673 del 16/02/2007).

Non è perciò da considerarsi coerente con il presupposto d’imposta normativamente ipostatizzato l’enucleazione della pura e semplice "componente capitalistica" (desunta dal costo elevato delle attrezzature tecniche e delle locazioni finanziarie, e peraltro disaccoppiato dal raffronto con i compensi dichiarati così come dall’analisi del valore minimo di ciò che è normalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della specifica attività presa in considerazione), che non è di per sé idonea a consentire di evincere, per presunzione, l’esistenza della autonoma organizzazione, nell’accezione di cui si è detto (sulla sottoponibilità a controllo della Corte, in punto di plausibilità - ex art. 360 n. 3 cpc - del percorso presuntivo che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze, si veda Cass. S.U. Sent. n. 8053 del 7 aprile 2014).

Poiché il giudice del merito non si è attenuto ai principi di diritto dianzi enucleati, non resta che cassare la decisione e rimettere la lite allo stesso giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio, affinché provveda a rinnovare l’esame delle questioni devolute, alla luce della disciplina correttamente applicabile.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Ritenuto inoltre:

- che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

- che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

- che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (salvo precisare che i motivi di impugnazione sono sette e non otto), e pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al primo ed al terzo motivo, con conseguente rinvio al giudice del merito; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo ed il terzo motivo di impugnazione, assorbiti i residui.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.