Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 dicembre 2015, n. 24946

Previdenza assistenza sociale obbligatoria - Omissione contributiva - Prescrizione decennale - Denuncia generica all’Inps

 

Svolgimento del processo

 

1. Il C.L.L. s.r.l. (di seguito solo C.L.L.) proponeva opposizione contro tre cartelle di pagamento notificate dalla U. s.p.a.

per conto dell'Inps e riguardanti omissioni contributive relative alla posizione di alcuni lavoratori, per straordinari corrisposti in parte senza registrazione e per messa in cassa integrazione guadagni ordinaria di alcuni dipendenti per alcuni periodi.

2. Il Tribunale adito, riunite le opposizioni, con sentenza non definitiva le accoglieva in parte, ritenendo provato da parte dell'Inps lo straordinario non registrato e l'illegittimità della messa in cassa integrazione guadagni ordinaria dei lavoratori D., Z. e D.L. per il periodo agosto-novembre 1998, ed escludendo gli addebiti riguardanti le omissioni contributive relative ai lavoratori C. e B., nonché l'illegittimità della cassa integrazione per il periodo aprile 96-aprile 97. Con sentenza definitiva, il Tribunale applicava la prescrizione quinquennale a tutti i contributi inerenti al Servizio Sanitario Nazionale, nonché ai contributi relativi alle posizioni lavorative di Z. e D.; applicava invece la prescrizione decennale per i contributi relativi al periodo 1990-1993, 1994-1997 (straordinari) e 1998 (CIGO) riguardanti la posizione lavorativa di un solo lavoratore e dichiarava l'illegittimità della messa in cassa integrazione di questi lavoratori anche per il 2000.

3. La sentenza era appellata dall'Inps e, in via incidentale, dalla C.L.L. Con sentenza non definitiva depositata in data 14/11/2007 la Corte d'appello di Torino accoglieva parzialmente entrambi gli appelli e dichiarava, per quanto qui ancora di interesse, l'illegittimità della cassa integrazione guadagni ordinaria dei dipendenti nel periodo aprile 1996-aprile 1997; applicava ai contributi sui compensi per lavoro straordinario, ad esclusione di quelli riferiti a D.L., la prescrizione quinquennale con decorrenza a ritroso dal 19/11/1999 (data di chiusura del verbale ispettivo portato a conoscenza della società), e per l'effetto annullava le cartelle esattoriali, condannando la società al pagamento in favore dell'INPS dei contributi conseguenti a quanto accertato, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio. Con successiva sentenza definitiva del 22 luglio 2009 la Corte territoriale determinava le somme dovute dalla società in € 235.476,35 (di cui € 90.004,35 per contributi) oltre alle sanzioni successive, al cui pagamento, unitamente alle spese del giudizio, la condannava.

4. Contro le sentenze la C.L.L. propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'Istituto previdenziale, anche quale mandatario della SCCI s.p.a., il quale spiega ricorso incidentale sostenuto da un unico articolato motivo. La Equitalia Nomos s.p.a., già U., non svolge attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

La Corte riunisce i procedimenti in quanto impugnazioni contro la stessa sentenza ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ.

In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dall'Inps sul presupposto che i relativi motivi non si concludono con la formulazione di quesiti di diritto e con l'indicazione del fatto controverso ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile al caso di specie in quanto la sentenza non definitiva è stata depositata il 14 novembre 2007, nel vigore della norma citata.

L'eccezione è infondata. Può ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui la disposizione in esame è inapplicabile al ricorso per cassazione, sia principale che incidentale, ove il ricorso sia proposto a seguito di una riserva precedentemente formulata nei confronti della sentenza non definitiva, pubblicata dopo l'entrata in vigore (2 marzo 2006) dell'articolo richiamato (introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) e prima della data di entrata in vigore (4 luglio 2009) del d.lgs. 18 giugno 2009, n. 69 (ndr Legge. 18 giugno 2009, n. 69), che l'ha abolito, allorché la sentenza definitiva sia stata pubblicata dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo decreto legislativo: infatti, il riferimento alla "pubblicazione" è funzionale all'individuazione del momento a decorrere dal quale può essere proposta l'impugnazione, mentre, per effetto della riserva, questa viene differita al momento della pubblicazione della sentenza, ragion per cui la sentenza non definitiva si intende convenzionalmente pronunciata nella stessa data, come parte della statuizione sull'intera controversia (in tal senso Cass., 9 aprile 2014, n. 8272; Cass., 9 gennaio 2013, n. 343). Nel caso in esame la sentenza definitiva è stata pubblicata dopo il 4 luglio 2009 (il 22 luglio 2009), quando cioè l'art. 366 bis era stato già abrogato.

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la società ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod.proc.civ., 2697, 2727 e 2730 cod.civ., dell'art. 1, n. 1, lett. a/b della legge 164/1975, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la collocazione in cassa integrazione guadagni dei dipendenti nel periodo aprile 1996-aprile 1997, senza considerare che l'effettuazione di lavoro straordinario da parte di taluni lavoratori, diversi da quelli collocati in cassa integrazione, e l'emissione di fatture di prodotto lavorato nello stesso periodo per quantità non inferiori a quelle del periodo precedente la messa in cassa integrazione, erano il risultato di una crisi parziale di lavoro per difetto di commesse, che interessava solo alcune delle linee di lavorazione. La Corte non aveva considerato l'effetto ricognitivo (ex artt. 2730 e 2927 c.c.) del provvedimento dell'Inps di ammissione alla cassa integrazione, con conseguente ricaduta sull'Inps dell'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento. Peraltro, i testi escussi avevano confermato la pluralità e l'autonomia dei processi produttivi e la possibile compatibilità tra lavoro straordinario e cassa integrazione guadagni.

1.1. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha affermato che, a fronte dell'accertamento e della contestazione da parte dell'Istituto previdenziale dello svolgimento di lavoro straordinario in periodi di fruizione di ammortizzatori sociali, era onere del datore di lavoro dimostrare che quegli straordinari, non contestati circa la loro sussistenza, erano giustificati e, in particolare, che vi era l'impossibilità di adibire i lavoratori posti in cassa integrazione a quelle lavorazioni per cui si effettuavano orari supplementari. Ha quindi aggiunto che tale prova non era stata raggiunta, in considerazione della genericità delle deposizioni dei testi B. e M., del fatto anch'esso incontestato che si trattava di straordinario in "nero", nonché dell'ulteriore circostanza, constatata dai funzionari accertatori, dell'equivalenza dei volumi di produzione nel periodo in cui si usufruiva di cassa integrazione ed in quello in cui non si usufruiva della stessa.

1.2. Si è in presenza di un ragionamento congruo ed esauriente in cui il giudice non ha fatto meccanica applicazione della regola di giudizio contenuta nell'art. 2697 cod.civ. ma ha valorizzato le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, valutandole nel loro complesso. Ciò nel pieno rispetto del principio di acquisizione probatoria presente nel nostro ordinamento, il quale comporta l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, che possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte, e trova fondamento nel principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e riscontro in disposizioni del codice di rito, quale l’art. 245, secondo Comma, cod. proc. civ., secondo cui "la rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente". (Cass., 25 settembre 2013, n. 21909).

1.3. A ciò deve aggiungersi che il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni è configurato dalla giurisprudenza e dalla dottrina come un provvedimento discrezionale di natura costitutiva (Cass., 29 dicembre 1998, n. 12867), e la sua revoca rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2007, n. 310; Cass., 27 gennaio 2006, n. 1732). Esso pertanto non può mai assurgere a valore di confessione stragiudiziale, né determinare alcuna inversione degli oneri probatori, dal momento che si tratta non già di una dichiarazione di scienza sorretta dalla volontà di dichiarare fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte ma di un provvedimento amministrativo, connotato da discrezionalità tecnica siccome fondato sulla ricognizione dei presupposti previsti dalla legge per l'ammissione al beneficio e revocabile ove quei presupposti non vi siano o vengano meno. Quanto al profilo di censura riguardante la valutazione della prova testimoniale, esso si profila inammissibile, sia perché la ricorrente non trascrive per intero le deposizioni, non deposita unitamente al ricorso i verbali di causa in cui sarebbero state raccolte (o la sentenza che le avrebbe riportate), né fornisce precisi riferimenti per una loro facile reperibilità nei fascicoli di parte o di ufficio delle pregresse fasi del giudizio, sia perché, attraverso un diverso apprezzamento del loro contenuto, la parte intende sollecitare un'inammissibile richiesta di riesame del merito della controversia, eccedente i limiti della cognizione di questa Corte.

2. Con il secondo motivo la società censura la sentenza per la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Lamenta che la Corte, dopo aver annullato le cartelle esattoriali, ha dichiarato dovuto l'importo di € 235.476,35, ragionando come se si versasse in un'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, così violando il principio generale di cui all'art. 112 c.p.c. che vuole la limitazione della pronuncia del giudice alle domande proposte dalle parti. Nella fattispecie in esame, esse consistevano, per un verso, nell'annullamento degli atti di intimazione e nella declaratoria di insussistenza del credito dell'Inps e, per altro verso, nel rigetto di tale pretesa e, per il caso di annullamento parziale, la condanna al pagamento delle somme da accertarsi. Il limite delle domande era dunque costituito dai crediti contributivi e dagli accessori esposti nelle cartelle. Alla luce di tale principio era onere della corte d'appello identificare quali titoli di credito fossero rappresentati nell'esposizione delle cartelle rispetto a quelli deducibili dai verbali ispettivi e accertare se essi, e quali, fossero dovuti.

2.1. Il motivo è infondato. In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (Cass., 20 aprile 2002, n. 5763). Del resto, è la stessa ricorrente a dare atto della richiesta dell'INPS di condanna della società al pagamento delle somme ritenute dovute, in caso di parziale accoglimento delle opposizioni (v. pag. 51 del ricorso). Non sussiste pertanto alcuna violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.

2.2. Quanto al profilo della censura relativo alla mancata specificazione dei crediti portati nelle cartelle che sono stati accertati come esistenti, nonché delle somme dovute in relazione a ciascuno di essi, il motivo è affetto da genericità, dal momento che non specifica per quali crediti e per quali somme, non accertati e non dovute, vi sarebbe stata condanna, così impedendo a questa Corte di valutare prima che la fondatezza della censura la sua decisività. Ciò a fronte della analitica disamina compiuta dalla Corte delle pretese avanzate dall'Inps, ritenute alcune infondate e altre, invece, fondate, ed indicate voce per voce nella sentenza definitiva (v. pagg. 8 e 9 della sentenza). Esse peraltro erano state già oggetto di accertamento nella sentenza non definitiva, e sulla base di tale accertamento è stata disposta una consulenza tecnica di ufficio che ha quantificato le somme spettanti all'Inps per le violazioni accertate, a titolo di contributi non versati e somme indebitamente trattenute e a titolo di sanzioni secondo le modalità di cui alle cartelle impugnate. La Corte ha poi dato adeguata risposta alle osservazioni mosse alla c.t.u. dall'odierno, ricorrente, rilevando, in primo luogo, che l'esame del c.t.u. era stato correttamente condotto sulla base di quanto già accertato nell'an dalla sentenza non definitiva, e, in secondo luogo, che la dichiarazione di illegittimità della cassa integrazione guadagni ha comportato l'obbligo di restituire le riconosciute fiscalizzazioni e trattenute, e che, infine, l'applicazione delle sanzioni era avvenuta secondo le modalità di calcolo effettuate già dall'INPS e mai censurate dalla ricorrente. La motivazione è dunque del tutto esauriente, oltre che priva di errori logici, e sorretta da precise evidenze istruttorie, sicché non si ravvisa alcun deficit motivazionale.

3. Con il terzo motivo, la società censura la sentenze per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1218 e 2033 cod.civ., della legge n. 662/1996, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Assume che il c.t.u. aveva determinato in € 49.866 le somme che essa ricorrente aveva dedotto dalle contribuzioni dovute all'ente previdenziale in occasione della presentazione dei modelli DM 10, e costituite dalle somme erogate in anticipazione per l'INPS e dalle deduzioni conseguenti alla fiscalizzazione ex lege. Trattandosi del recupero di prestazioni assistenziali non dovute, il titolo del rimborso non coincideva con quello dell'obbligo del contributo ma riposava nell'art. 2033 c.c., con la conseguenza che erano dovuti solo gli interessi legali a norma dell'art. 1218 c.c., non anche le sanzioni previste dalle leggi richiamate nelle cartelle.

3.1. Il motivo è inammissibile. Si tratta di una questione che non è mai stata sottoposta al giudice del merito e che involge non solo una questione di esatta individuazione della fattispecie astratta in cui sussumere il fatto, bensì anche accertamenti di fatto, volti a determinare gli importi indebitamente trattenuti, il titolo e le ragioni del mancato versamento all'INPS, distinguendo le somme portate in deduzione e relative alle anticipazioni delle indennità di cassa integrazione, da quelle derivanti dalle altre omissioni contributive rilevate e non oggetto di conguaglio. Peraltro, la ricorrente non trascrive, neppure per stralcio, né deposita la consulenza tecnica d'ufficio e ciò in violazione delle norme previste a pena di inammissibilità e di improcedibilità dagli artt. 366, comma 1°, n. 6 e 369, comma 20, n. 4 cod.proc.civ.

4. Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché delle norme di cui alle leggi n. 662/1996 e 388/2000, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che il regime applicabile per il calcolo delle sanzioni avrebbe dovuto essere quello previsto da quest'ultima legge.

4.1. Anche questo motivo è inammissibile. La Corte ha fatto corretta applicazione dei principi già affermati in sede di legittimità secondo cui, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la legge 22 dicembre 2000, n. 388, in deroga al principio "tempus regit actum", ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purché esistenti e accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la "voluntas legis", da un lato con l’esigenza di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui all'art. 116, commi da 8 a 17, della legge n. 388 del 2000 e, dall'altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della disciplina precedente, mantenendo ferme le penalità di cui alla legge n. 662 del 1996, riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente, un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l'impatto (da ultimo, Cass., 27 gennaio 2015, n. 1476; Cass., 26 gennaio 2012, n.1105).

4.1. Deve aggiungersi che, nella sentenza definitiva, la Corte ha esplicitamente affermato che le sanzioni accessorie sono state calcolate dal c.t.u. secondo le modalità previste dall'INPS e che tali modalità non sono mai state oggetto di censura, né in primo grado né in appello. Tale asserzione trova riscontro nella sentenza non definitiva, in cui si precisa che sulla determinazione delle sanzioni "non vi (erano) questioni" e che inoltre il relativo calcolo era corretto in quanto effettuato sulla base della normativa applicabile, "atteso come nel caso di specie l'evasione contributiva sia stata accertata nel novembre 1999 (e quindi in data precedente al 30/9/2000, discrimine temporale posto dall'art. 116, comma 18, L. n. 388/2000)." A fronte di tale affermazione, che avrebbe dovuto essere espressamente contestata nel prosieguo del giudizio, la ricorrente deduce in questa sede che i contributi pretesi dall'Inps con la seconda cartella riguardano infrazioni accertate in epoca successiva al 30 settembre, ma tale affermazione non è sorretta da autosufficienza, non avendo la parte trascritto e depositato le cartelle da cui emergerebbe questo dato, così incorrendo nelle già riscontrate violazioni degli artt. 366 e 369 cod.proc.civ., previste a pena di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione.

4.2. Né vale invocare il principio iura novit curia poiché le parti possono prospettare in cassazione nuovi profili di difesa o richiedere l'applicazione di norme trascurate dal giudice di merito anche se mai invocate nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza impugnata, e ciò in base al principio iura novit curia, ma l'ammissibilità di tali questioni è subordinata alla condizione che per indagare sull'applicabilità o meno delle norme che si assumono violate o falsamente applicate dai giudici di merito, non sia necessario accertare elementi di fatto non dedotti davanti ai predetti giudici, che, cioè, l'applicazione di diverse norme non richieda indagini od apprezzamenti non compiuti nel processo di merito, perché estranei alla precedente impostazione oggettiva della controversia (Cass., 23 gennaio 1962, n. 104). Accertamenti che invece il motivo di ricorso in esame indubbiamente richiede.

5. Con il ricorso incidentale l'Inps censura entrambe le sentenze in ordine al calcolo dell'importo spettantegli, nella parte in cui hanno ritenuto quinquennale la prescrizione dei crediti contributivi relativi al lavoro straordinario svolto nei periodi di fruizione della cassa integrazione guadagni dai lavoratori D. e Z., e decennale solo quella relativa ai crediti contributivi inerenti alla posizione del lavoratore D.L., in ragione della analiticità della sua denuncia rispetto alle omissioni del datore di lavoro, in quanto, a differenza degli altri lavoratori, aveva espressamente dichiarato di aver svolto lavoro straordinario in nero durante tutto l'arco del rapporto, mentre gli altri si erano limitati a denunciare genericamente l'effettuazione di lavoro straordinario in nero in periodo di cassa integrazione. Formula il seguente quesito di diritto: "se nella controversia avente ad oggetto il recupero di contributi e sanzioni per straordinari in nero relativi al periodo 1990-1997 (lavoratore D.) e al periodo 1994-1997 (lavoratore Z. ) la denuncia dei lavoratori che, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335-1995 si pone come deroga alla regola generale del termine quinquennale della prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto contributi assicurativi e sanzioni civili consentendo il mantenimento del pregresso termine decennale, assolva a tale funzione attribuitale dalla disposizione solo in rapporto alle specifiche inadempienze del datare segnalate dal lavoratore all'istituto previdenziale, nel senso che nella fattispecie avrebbe dovuto contenere anche l'espressa indicazione dello straordinario pagato in nero per i periodi sopra indicati ovvero se il contenuto della denuncia sia irrilevante a tale riguardo, contando solo la effettiva esistenza dell'iniziativa del lavoratore indipendentemente dal contenuto più o meno analitico della denuncia".

5.1. Il motivo è fondato. Come è stato già efficacemente osservato da Cass., 29 gennaio 2003, n. 1372, con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal primo gennaio 1996, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale è sufficiente che il lavoratore abbia presentato una propria denuncia all'INPS, relativa all'omissione contributiva del datore di lavoro, non essendo posto a suo carico, al fine di avvalersi del più lungo termine di prescrizione, alcun obbligo di notificare la denuncia anche al datore di lavoro. Cass., 23 gennaio 2006, n. 1264 ha poi aggiunto che la ratio legis non consente di limitare l'applicazione del termine lungo di prescrizione all'oggetto specifico della denuncia, essendo sufficiente che il lavoratore si dolga, nei confronti di un determinato datore di lavoro, dell'inosservanza degli obblighi di legge, domandando così un intervento degli organi deputati al controllo e alla repressione che non può certo ritenersi circoscritto ai riferimenti contenuti in denuncia (che non deve e non può presentare contenuti specifici e tecnicamente precisati). La denuncia del lavoratore, presentata a uno degli organi pubblici abilitati al controllo, e indipendentemente dai suoi contenuti (maggiore o minore specificazione delle omissioni, imputazione a determinati periodi), è il fatto che impedisce la riduzione del termine di prescrizione; non a caso il legislatore si è riferito alla "denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti", senza ulteriori precisazioni e giustificazioni.

6. Alla luce di queste considerazioni il ricorso principale deve essere rigettato, mentre deve essere accolto il ricorso incidentale con la conseguente cassazione della sentenza ed il rinvio all’altro giudice che riesaminerà la controversia alla luce del principio di diritto secondo cui "Con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal primo gennaio 1996, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale è sufficiente che il lavoratore abbia presentato una propria denuncia all'INPS, relativa all'omissione contributiva del datare di lavoro, non essendo necessario che, ai fini del più lungo termine di prescrizione, la denuncia abbia un contenuto specifico e tecnicamente precisato". Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 385 cod.proc.civ.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.