Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 dicembre 2015, n. 25017

Tributi - Irpef - Accertamento con delega impersonale - Accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal capo ufficio - Delega in cui non è espressamente indicato il nome del delegato - Accertamento nullo

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

1. Il sig. M.P. ricorre per cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Palermo 179/25/13 del 13 settembre 2013 che, ha rigettato l’appello dei sig. P. avverso avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2006.

2. La Agenzia si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Primo punto in discussione fra le parti è costituito dal seguente passo della sentenza impugnata:

L'appellante lamenta l'omessa pronunzia sul motivo del ricorso, che ripropone, con cui deduce la nullità dell’atto impugnato in quanto l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da un soggetto che non è in possesso della qualifica richiesta e senza l'annotazione della delega ricevuta.

Si rileva che in tema di atti amministrativi vige il principio generale di delegabilità di singole funzioni, da parte dell'autorità posta al vertice dell'ufficio amministrativo, nei confronti di addetti all'ufficio con qualifiche e cognizioni adeguate, in ragione di tale principio deve considerarsi legittima l'apposizione della sottoscrizione da parte del Capo Team. Nella fattispecie comunque trova applicazione il principio della conservazione dell’atto amministrativo di cui all’art. 21 octies comma 2 della L. 241/1990, ricorrendone i presupposti, in quanto è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

La motivazione nella sua prima parte si pone in contrasto con i principi enunciati da questa Corte secondo cui, in base all’art. 42 dpr 600/1973, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato. E non è sufficiente sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di funzione l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anchè "ratione officii" prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo.

Non è dunque sufficiente l’indicazione come delegato del "capo team" per rendere legittima la delega.

Appare poi non pertinénte il richiamo al secondo comma dell’art 21-octies (relativo alla annullabilità del provvedimento), introdotto nella legge 241/1990 dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14, comma 1 (unitamente all'intero capo 4bis dal titolo "efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, revoca e recesso"); secondo cui "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Sembra infatti al Collegio che non essendo applicabile al diritto tributario il principio di cui al 1° comma dell’art. 21 octies deve escludersi anche l’applicazione del secondo comma che del primo costituisce una deroga, giustificata proprio dalla circostanza che - nel diritto amministrativo "comune" ogni illegittimità dell’atto ne determina invalidità.

Nel diritto tributario, invece, ogni nullità discende o da una specifica indicazione della legge, che ha valutato la gravità della violazione, o dalla violazione di un qualche principio fondamentale dell’ordinamento. Dunque è normativamente escluso che la illegittimità sia irrilevante e quindi risulti "palese che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Del resto, non appare indifferente che un atto complesso come l’accertamento tributario sia emesso da un funzionario privo della necessaria qualifica, e quindi - deve presumersi - della necessaria capacità tecnica.

La applicabilità dell’art. 21 octies appare anche esclusa dalla circostanza che la illegittimità degli atti tributari è colpita (quando lo è) con una sanzione qualificata di nullità e non di annullabilità (come invece previsto dal primo comma dell’art. 21 octies).

Si soggiunge che nella, invero non numerosa, giurisprudenza di questa Corte che richiama il secondo comma dell’art. 21 octies, tale citazione appare un non necessario obiter in quando per sorreggere l’affermazione secondo cui la violazione di legge in cui è incorsa la Amministrazione non determina la nullità dell’atto non appare necessario invocare la norma in questione; mentre la norma non viene richiamata in decisioni ove avrebbe potuto invece svolgere un ruolo decisivo in favor dell’Erario.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.