Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 29 settembre 2015

Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della medesima legge

Art. 1

Rideterminazione credito d'imposta autovetture da noleggio da piazza adibite al servizio pubblico

 

1. Il credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'agevolazione di cui al punto 12, della tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2015 del 49,41% e, a decorrere dal 1° gennaio 2016 del 56,87%, di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative. Le predette riduzioni si applicano con riferimento al credito d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016.

 

Art. 2

Rideterminazione riduzione di costo su gasolio e GPL

 

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'agevolazione stabilita dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ridotta del 5,07%.

 

Art. 3

Altri incentivi

 

1. Alle agevolazioni diverse da quelle di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, indicate nell'elenco 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

 

Art. 4

Variazioni di bilancio

 

1. In relazione a quanto previsto dal presente decreto sono conseguentemente rimodulati gli stanziamenti di bilancio delle agevolazioni indicate nell'elenco 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 11 dicembre 2015, n. 288.