Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 dicembre 2015, n. 24839

Previdenza - Lavoratori autonomi - Omissioni contributive - Verbale d’ispezione - Sussistenza della subordinazione - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di Varese, accoglieva l'opposizione proposta da M.L. avverso ordinanza ingiunzione emessa per sanzioni relative ad omissioni contributive riguardanti lavoratori formalmente inquadrati come lavoratori autonomi.

A base del decisimi la Corte del merito poneva il fondante rilievo secondo il quale i soli elementi rilevabili dal verbale d'ispezione, rappresentati rispettivamente dallo svolgere detti lavoratori l'attività propria della società e dall'essere stati prima dipendenti della stessa società, erano inidonei a provare la ricorrenza della subordinazione.

Avverso questa sentenza il Ministero in epigrafe e la Direzione Provinciale di Varese ricorrono con un unico atto in cassazione sulla base di sola censura.

Resiste con controricorso la parte intimata che in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso pere essere stato lo stesso notificato oltre i sei mesi di cui all'art. 327 cpc come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata dal resistente.

Invero questa Corte ha precisato che in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 cpc, come novellato dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. 4 maggio 2012 n. 6784 e Cass. 8 luglio 2015 n. 14267). Nella specie l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è anteriore al 4 luglio 2009.

Nel merito l’unico motivo del ricorso, con il quale prospettandosi vizio di motivazione, si denuncia che la Corte del merito non ha tenuto che la Direzione Provinciale in sede di memoria difensiva in appello aveva sottolineato che i lavoratori avevano rispettato un orario di lavoro giornaliero e settimanale con le stesse modalità dei lavoratori subordinati e che erano sempre stati sottoposti alle direttive dei responsabili aziendali con gli stessi vincoli imposti al personale rispondendo sempre del loro operato esclusivamente all'azienda, è infondato.

Invero il dictum della sentenza impugnata si fonda, non sulla mancata allegazione da parte della Direzione Provinciale degli elementi propri della subordinazione, ma sulla non evincibilità dal verbale ispettivo di tali elementi.

Sotto tale ultimo profilo il Ministero ricorrente nulla deduce, né trascrive nel ricorso, in conformità al principio di autosufficienza, il testo del verbale ispettivo impedendo a questa Corte qualsiasi sindacato di legittimità.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge .