Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 23 novembre 2015

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca nelle giornate 8, 19 e 20 dicembre 2015 nonché 6 gennaio 2016 e 2 giugno 2016

Art. 1

1. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto 3 luglio 2015, è consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei giorni di martedì 8, sabato, 19 e domenica 20 dicembre 2015 nonché di mercoledì 6 gennaio e di giovedì 2 giugno 2016.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità marittime la volontà di svolgere l'attività di pesca nelle giornate di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre i successivi 15 giorni.

Art. 2

In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Art. 3

Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, rimangono comunque ferme le misure tecniche di cui all'art. 3 del decreto 3 luglio 2015, che vietano l'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante, nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di porto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 dicembre 2015, n. 283.