Legislazione - IVASS - Provvedimento 04 dicembre 2015, n. 39

Modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a partire dall'anno 2016

 

Art. 1

(Ambito di applicazione)

 

1. Sono tenute al pagamento del contributo di vigilanza le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie stabilite in Italia delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo.

 

Art. 2

(Termini e modalità di pagamento)

 

1. A decorrere dall’anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell’aliquota contributiva determinata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’anno di riferimento. L’IVASS provvederà a dare opportuna informativa sul proprio sito internet dell’avvenuta emanazione del citato decreto.

2. Il versamento del contributo dovrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma sul c/c acceso presso l’Istituto tesoriere indicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Pagamenti del sito IVASS, indicando nella causale il codice IVASS dell’impresa e la descrizione "acconto/saldo contributo di vigilanza anno XXXX". (1)

3. Entro i termini indicati, dovrà essere compilata e trasmessa all’IVASS all’indirizzo di posta elettronica: contributo.imprese@ivass.it una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale dell’impresa o da un suo Delegato, corredata da apposita tabella di calcolo del contributo, utilizzando il modello allegato.

4. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, Provv. IVASS 14 marzo 2017, n. 57.

Art. 3

(Riscossione coattiva)

 

1. Il mancato pagamento del contributo di vigilanza, entro il termine stabilito, comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 335, comma 6, del D.lgs. 209/2005 e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

 

Art. 4

(Pubblicazione)

 

1. Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).

 

Allegato

 

(Testo dell’allegato)