Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 dicembre 2015, n. 24788

Tributi - IRAP - Attore professionsita - Presupposto - Autonoma organizzazione - Rilevanti spese per prestazioni di agenzia - Esclusione

 

Ritenuto in fatto

 

Il 13 marzo 2009 il fisco ha rigettato le istanze con le quali L.L., attore professionista, ha chiesto il rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2000 al 2004. L'ufficio ha motivato il diniego affermando, tra l'altro, che nelle informazioni reddituali del contribuente non potevano essere ravvisati quegli elementi legittimanti l'esonero dall'assoggettamento a tributo.

Il ricorso del L. è stato rigettato dalla C.t.p. di Milano con decisione riformata in appello la C.t.r. della Lombardia, che, giusta sentenza del 25 novembre 2011, ha disposto il richiesto rimborso con gli accessori di legge.

Il giudice d'appello ha negato "che le società di capitali, che si occupano in Italia di assistenza legale e di intermediazioni immobiliari e finanziarie, cui il contribuente, che per cantare e recitare si avvale solo delle sue doti artistiche, si è rivolto, quando ne ha avuto bisogno per stipulare contratti teatrali o per investire gli ingenti guadagni ... corrispondendo, caso per caso, la relativa parcella, giusta fatture versate in atti, siano assimilabili a collaboratori ... non occasionali ... stabili ed economicamente a carico solo di esso contribuente".

Per la cassazione di tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a unico motivo, al quale il contribuente replica con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo - autonoma organizzazione". Assume che il L. per svolgere la sua attività di attore professionista ha speso rilevanti somme accresciutesi nel tempo, il che dimostrerebbe l'utilizzo di un bene strumentale (il denaro) in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio di attività artistica dovendo la C.t.r. tener conto del rapporto tra costi sostenuti e organizzazione del contribuente come indice che potenzierebbe la sua capacità produttiva. Osserva che il fattore impositivo dell'organizzazione dell'attività va ravvisata anche in caso di collaborazione con un agente, soggetto autonomo e non alle dipendenze del contribuente, rappresentando l'esenzione dall'Irap una eccezione valevole solo per quei contribuenti privi di qualunque apparato produttivo.

Il motivo va disatteso.

Si è detto, in dottrina e giurisprudenza, che quello tassato dall'Irap altro non è che il "...valore aggiunto economico rispetto ai fattori della produzione, cioè le vendite meno le spese per materie prime, beni strumentali (ammortamenti) e altri servizi d'impresa" (Sez. 5, Sentenza n. 24049 del 16 novembre 2011, par. 14). Tale ricostruzione trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria secondo cui "...l’IRAP è...un’imposta calcolata sul valore netto della produzione dell'impresa nel corso di un certo periodo. La sua base imponibile è, infatti, uguale alla differenza che risulta, in base al conto economico, tra il valore della produzione e i costi della produzione, come definiti dalla legislazione italiana" (C. giust., 3 ottobre 2006, in causa 0475/03). Presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Sez. U, Sentenza n. 12111 del 26/05/2009, Rv. 608231). Si è però precisato che l'avvalersi in modo non occasionale della collaborazione di terzi non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della "autonoma organizzazione", dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6-5, Sentenza n. 26982 del 19/12/2014, Rv. 634240) e che l'attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo (Sez. 5, Sentenza n. 13471 del 01/07/2015, Rv. 635742, in caso di cantante), dovendosi in ogni caso escludere dal perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell'attività professionale. (Sez. 6-5, Sentenza n. 26991 del 19/12/2014, Rv. 634920)

Questa Corte, chiamata a pronunziarsi sul tema dell'Irap rispetto alle attività artistiche ha già affermato che non è sufficiente per desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione il solo fatto che l'esercente si avvalga di un agente e/o, per contratto, di una società organizzatrice di spettacoli, dovendosi estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione, dei due rapporti giuridici (Sez. 5, Sentenza n. 7828 del 31/03/2010, Rv. 612558, in caso di cantante lirico). Considerazioni similari sono state fatte anche riguardo alla posizione delle sportivo che, disponendo di contatti con società per la cura dell'immagine e dell'attività agonistica, abbia per loro tramite, stipulato contratti con sponsor e scuderie (Sez. 5, Sentenza n. 960 del 21 gennaio 2015, Capirossi par.18.1, in caso di corridore motociclista), il che è stato ritenuto di per sé stesso insufficiente a dimostrare che il contribuente svolga la propria attività agonistica attraverso forme di organizzazione propria (Sez. 5, Sentenza n. 961 del 21 gennaio 2015, Capirossi, par.14.1, in caso di corridore motociclista).

Nel caso in esame, riguardante un attore professionista, il motivo di ricorso, per com'è concretamente confezionato, si limita a correlare l'impugnazione al fatto che "il L. per svolgere la sua attività professionale ha speso più di quanto può ragionevolmente ritenersi speso da un attore professionale che svolge a livello di medio successo la sua attività lavorativa", assumendo che ciò dimostrerebbe "l'utilizzo di bene strumentale (denaro) eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività" atteso che "i costi di agenzia, concorrendo alla produzione dei ricavi, sono indice di una struttura che potenzia e accresce la capacità produttiva".

Si tratta di rilievi che non colgono nel segno poiché i fattori produttivi specifici sono i beni o i servizi oggetti di investimento - come macchinari, materiali, etc. - mentre il denaro opera in sé come fattore di scambio monetario. Inoltre il mezzo, da un Iato, non risponde a quegli specifici profili d'indagine richiesti dalla giurisprudenza circa i fattori produttivi specifici sopra richiamata e, dall'altro, richiede alla Corte nuovo esame, scelta e ponderazione del materiale probatorio globalmente sottoposto al giudice di merito, il che non è consentito.

Si aggiunga che il mezzo genericamente e promiscuamente prospetta i vizi di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" laddove il giudice d'appello ha ritenuto che il contribuente fosse sfornito di autonoma organizzazione. Non è concepibile, infatti, che una stessa motivazione quanto al medesimo punto, sia contemporaneamente mancante, carente e illogica. Detti vizi, salvo che non investano diversi punti controversi, non possono concorrere tra loro, ma sono alternativi. Perciò è onere della parte ricorrente precisare quale sia, in concreto, il vero vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell'art. 111 Cost., e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa alla Corte (Sez. 5, Sentenza n. 6235 del 27 marzo 2015). Nulla di quanto necessario è riscontrabile nel caso di specie.

Una volta rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.290 per compensi e in € 200 per borsuali oltre agli oneri di legge.