Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - Sentenza 02 novembre 2015, n. 4669

Tributi - Acquiescenza parziale all’avviso di accertamento - Definizione agevolata delle sanzioni relative solo ad alcune contestazioni - Sussiste

 

Con sentenza n. 5902/26/14 del 26.2.2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione 26, in accoglimento del ricorso presentato da (...) p.a., annullava la cartella di pagamento n. 068 2011 04083377 56 in materia di IRES ed IVA per l’anno di imposta 2004.

Osserva il giudice di primo grado come il ricorrente avesse impugnato la cartella limitatamente alle sanzioni pecuniarie ed ai compensi per la riscossione, allegando al riguardo quietanza di pagamento a favore di Equitalia S.p.a.

Oggetto della controversia è la legittimità di una definizione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 472/97, rispetto a singole violazioni, diversamente da quanto previsto in materia di acquiescenza all’avviso di accertamento che obbliga al pagamento dell’imposta e delle sanzioni ridotte per l’intero avviso di accertamento.

Secondo l’Ufficio, con argomenti ribaditi nell’atto di appello, non sarebbe possibile ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 472/97 una definizione parziale per ciascun rilievo, bensì una definizione delle sole sanzioni (di tutte le sanzioni contestate). Sul punto appare utile riportare il testo della norma in questione, secondo cui "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate; in ogni caso l’importo da pagare non può essere inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relativi a ciascun tributo".

La questione appare per il vero più complessa.

Emerge dagli atti di causa come la (...) in relazione ad un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004, avesse definito le sanzioni ex art. 17 d.lgs. 472/97 rispetto a costi non documentati evidenziando come la definizione delle sanzioni riguardasse solo tale rilievo. L’avviso di accertamento veniva impugnato innanzi alla CTP di Milano che con sentenza del 21.10.2010 accoglieva il ricorso.

Ritiene questa Commissione di confermare la sentenza di primo grado.

Deve infatti convenirsi con la Commissione provinciale di Milano come il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 17 d.lgs. 472/97 non consenta di affermare, come opina l’Ufficio, la necessità di una definizione di tutte le sanzioni per ogni singolo rilievo.

Peraltro, nel caso di specie si tratterebbe della irrogazione di sanzioni relative anche a rilievi per i quali il giudice tributario ha accolto il ricorso del contribuente, onde ci si troverebbe nella singolare situazione di applicare sanzioni (sulla base della supposta "indiscibilità" delle stesse) essendo tuttavia caduto il relativo presupposto sostanziale.

Attesa la complessità della vicenda interpretativa, le spese vanno compensate.

 

P.Q.M.

 

Conferma la sentenza n. 5902/26/14 del 26.2.2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione 22.

Spese compensate.