Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 dicembre 2015, n. 24790

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso in Cassazione - Motivo del ricorso - Onere della formulazione del "quesito di diritto" - Mancanza - Inammissibilità del ricorso

 

Fatto

 

Con sentenza n. 63/40/09, depositata il 10.4.2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l'appello proposto da B.C. A.B.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina n. 51/04/2006 che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso avverso la cartelle di pagamento relativa all'imposta di registro, relativa all'anno 2001.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che, ancorché l'originario ricorso fosse stato instaurato innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria, carente di giurisdizione in materia, riportando la cartella di pagamento che il provvedimento poteva essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i soli ruoli emessi in materia di imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa e imposta sugli spettacoli, non era applicabile la "translatio iudicii", in virtù della quale, al fine della tempestività del ricorso, occorre far riferimento all'originario atto introduttivo, in quanto presuppone l'identità, inesistente nella fattispecie, della giurisdizione nel cui ambito si è costituito il rapporto processuale.

I contribuenti impugnano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. tre, comma quattro, L. n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360, n. tre, c.p.c., non avendo i giudici di appello valutato che l'omessa indicazione, nella cartella di pagamento, del termine per proporre opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa impedisce la decadenza dal diritto di proporre opposizione;

b) violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. essendosi formato il giudicato sulla circostanza che il contribuente era stato fuorviato dalle indicazioni fornite dall'ufficio alla pagina cinque della cartella di pagamento;

c) vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. cinque c.p.c., avendo erroneamente la CTR escluso l'errore scusabile ai fini della remissione in termini del contribuente che aveva adito la Giurisdizione ordinaria anziché il giudice tributario;

La intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.11.2015, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto e del momento di sintesi per il vizio dedotto sub. 3) di difetto di motivazione, vigenti ratione temporis.

L'onere della formulazione del "quesito di diritto" a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all'art. 360, co 1, nn. 1-4) c.p.c., nonché l'analogo onere di formulazione del "momento di sintesi" a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 co 1 n. 5) c.p.c. ("chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"), sono prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 366-bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall'art. 6 del Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dall'art. 47 co1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).

Nella fattispecie la sentenza risulta depositata il 10/04/2009, nell'arco temporale di vigenza dell'obbligo di formulazione del quesito di diritto.

Va, conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.