Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 14 ottobre 2015

Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

d) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

e) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

f) «territorio del cratere sismico aquilano»: il territorio dei comuni, individuati dal decreto del commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, di Acciano, Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bugnara, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Civitella Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio né Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre dè Passeri, Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant'Angelo.

 

Art. 2

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

 

1. Il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l'attrattività e l'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano.

2. Le agevolazioni sono articolate in due misure che perseguono obiettivi complementari volti alla promozione complessiva dell'area a fini turistici e che finanziano rispettivamente:

a) misura I: programmi di investimento finalizzati a potenziare l'offerta turistica, contribuendo a creare micro-sistemi turistici che integrino la ricettività con i servizi e le attività ricreative, culturali e sportive, con l'organizzazione di eventi e con la promozione delle produzioni riconducibili alle tradizioni locali;

b) misura II: progetti finalizzati alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti di eccellenza del territorio e progetti volti ad accrescerne la visibilità e riconoscibilità nei mercati di riferimento: prodotti agro-alimentari tipici, prodotti con contenuto culturale, prodotti turistici (es. sviluppo di marchi, portale web per prenotazioni, manifestazioni culturali organizzate da imprese, itinerari gastronomici, visite alle aziende e ai luoghi di produzione, ecc.).

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

 

Art. 3

Risorse finanziarie disponibili

 

1. Alla concessione degli aiuti di cui al presente decreto si provvede con le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, che sono destinate:

a) per euro 9.000.000,00 alla misura I di cui all'art. 2, comma 2, lettera a);

b) per euro 3.000.000,00 alla misura II di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).

 

Art. 4

Soggetto gestore

 

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto, sono affidati al Soggetto gestore.

2. Con apposita convenzione tra Ministero e Soggetto gestore, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico delle medesime risorse.

 

Art. 5

Soggetti beneficiari

 

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI costituite nelle forme di ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi e associazioni di imprese che svolgono regolarmente attività economica, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nei casi previsti, essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria; (1)

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

2. Esclusivamente per la misura I, possono essere ammesse alle agevolazioni persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché l'impresa sia formalmente costituita entro trenta giorni dalla determinazione di ammissione alle agevolazioni.

3. Una stessa impresa può presentare domanda di agevolazione su entrambe le misure di cui al presente decreto.

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(1) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 3 marzo 2016, a decorrere dal 30 aprile 2016.

Capo II

Misura I - Investimenti finalizzati a potenziare l'offerta turistica integrata

 

Art. 6

Programmi ammissibili

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento localizzati nel territorio del cratere sismico aquilano finalizzati alla creazione di nuove imprese o all'ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti che abbiano per oggetto la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale, la creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa o la commercializzazione dell'offerta turistica attraverso progetti e servizi innovativi. I programmi di investimento devono essere compresi tra un minimo di euro 25.000,00 e un massimo di euro 500.000,00, devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e realizzati entro trenta mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 11, comma 1. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 6 febbraio 2020, a decorrere dal 30 aprile 2020.

Art. 7

Costi e spese ammissibili

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 8 i costi per la realizzazione del progetto, al netto dell'IVA, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento:

a) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del 30% del valore complessivo degli investimenti previsti, elevato al 50% (cinquanta per cento) per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricettività turistica; (1)

b) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;

c) beni immateriali ad utilità pluriennale;

d) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionale alla realizzazione dell'attività agevolata entro un massimo del 10% del valore complessivo del programma di investimento. (2)

2. Sono, altresì, ammissibili le spese di gestione dell'impresa, al netto dell'IVA, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione fino a trenta mesi successivi alla data della determinazione di concessione delle agevolazioni. Dette spese riguardano: (4)

a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;

b) utenze e canoni di locazione per immobili;

c) oneri finanziari connessi all'avvio dell'attività agevolata;

d) prestazioni di servizi;

e) costo del lavoro, relativo all'incremento di personale connesso all'attività agevolata;

e-bis) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionale alla realizzazione dell'attività agevolata. (3)

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 3 marzo 2016, a decorrere dal 30 aprile 2016.

(2) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 3 marzo 2016, a decorrere dal 30 aprile 2016.

(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 3 marzo 2016, a decorrere dal 30 aprile 2016.

(4) Alinea modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 6 febbraio 2020, a decorrere dal 30 aprile 2020.

Art. 8

Agevolazioni concedibili

 

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ammissibili, considerando sia le spese ad utilità pluriennale, sia quelle di gestione relative all'avvio dell'attività nei limiti indicati all'art. 7.

2. Il contributo di cui al comma 1 può giungere all'80% delle spese ammissibili qualora la proposta imprenditoriale risulti funzionale ad altri progetti imprenditoriali o rientri in progetti che coinvolgono una o più imprese nello sviluppo di sistemi locali d'offerta.

3. Il contributo concesso sulle spese di gestione può arrivare fino a un massimo del 50% del contributo concesso in conto investimenti.

 

Art. 9

Procedura di accesso

 

1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero è stabilita la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di agevolazione, corredate del piano di impresa, per le iniziative che si localizzano nel territorio del cratere sismico aquilano ad esclusione del comune dell'Aquila. Trascorsi sei mesi da tale data, qualora risultino risorse residue non ancora impegnate, possono essere presentate domande di agevolazione anche per le iniziative che si localizzano nel comune dell'Aquila. In allegato al medesimo provvedimento è riportato l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente capo.

3. Almeno trenta giorni prima del termine di apertura dello sportello di cui al comma 2 il Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli schemi e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

4. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le modalità e gli schemi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante o da un suo procuratore ovvero dal proponente per conto dell'impresa costituenda e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima. Al termine della procedura di compilazione del piano d'impresa e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico. Per le imprese già costituite la documentazione da allegare alla domanda, oltre al piano di impresa di cui al comma 2, è la seguente:

a) atto costitutivo e statuto;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5;

c) nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste sia uguale o superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) qualora disponibile, copia dell'ultimo bilancio depositato.

5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di impresa costituenda, la documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa, tramite la medesima procedura informatica, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni. (1)

6. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al comma 4 o al di fuori dei termini di cui al comma 2 non sono prese in esame.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

8. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.M. 3 marzo 2016, a decorrere dal 30 aprile 2016.

Art. 10

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

 

1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede all'istruttoria delle stesse nell'ordine cronologico di presentazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività oggetto dell'iniziativa;

b) capacità dell'organizzazione aziendale di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e gestionale;

c) potenzialità del mercato di riferimento e vantaggio competitivo dell'iniziativa;

d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa; i soggetti richiedenti devono dimostrare, con le modalità richieste dal Soggetto gestore, di poter apportare la parte di mezzi finanziari a loro carico, necessaria per l'integrale copertura delle spese del progetto presentato.

2. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 9, comma 2, sono definiti i parametri in cui è articolato ciascuno dei criteri di cui al comma 1, i relativi punteggi, nonché la soglia minima per l'accesso alle agevolazioni.

Il punteggio che ogni programma consegue è ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro.

3. L'istruttoria di cui al comma 1 comprende un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa. Il colloquio è convocato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al soggetto proponente. Nel caso in cui al colloquio non sia presente almeno la maggioranza numerica dei soci, la domanda decade. Ove l'assenza in prima convocazione sia validamente giustificata, si procede a una seconda convocazione.

4. Nel caso in cui le domande non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

 

Art. 11

Concessione delle agevolazioni

 

1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 10 e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta, il Soggetto gestore adotta la determinazione di concessione delle agevolazioni o la determinazione di rigetto della domanda.

2. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base della determinazione di concessione formalmente accettata dal beneficiario, che indica le caratteristiche del progetto finanziato, le spese e/o i costi ammessi, la forma e l'ammontare delle agevolazioni, i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.

3. Il Soggetto gestore comunica tramite PEC al soggetto beneficiario la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

4. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere formalmente accettata dal beneficiario entro trenta giorni, con comunicazione tramite PEC indirizzata al Soggetto gestore. In caso di mancata accettazione entro il termine indicato, la determinazione di concessione in favore del beneficiario decade.

 

Art. 12

Erogazione delle agevolazioni

 

1. L'erogazione del contributo concesso in conto investimenti avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di titoli di spesa costituenti stati di avanzamento lavori (di seguito «SAL») di importo almeno pari al 30% dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo.

Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa, consistente nelle:

a) fatture d'acquisto;

b) quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti;

c) copie degli strumenti di pagamento utilizzate ed estratto conto bancario intestato al soggetto beneficiario da cui si evincano gli addebiti.

2. Il soggetto beneficiario può chiedere, successivamente all'accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni, un'anticipazione nella misura del 30% dell'ammontare dei contributi concessi in conto investimenti, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui all'art. 9, comma 3.

3. In alternativa alle modalità di erogazione indicate ai commi 1 e 2, le spese di cui all'art. 7, comma 1, possono essere erogate, secondo modalità stabilite con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI) di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati, in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto delle somme erogate da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti. Qualora l'impresa beneficiaria opti per la modalità di erogazione di cui al presente comma, tale modalità deve essere utilizzata con riferimento all'intero programma di investimento.

4. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui all'art. 9, comma 3, nel rispetto dei seguenti termini:

a) entro quattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni il beneficiario presenta la richiesta di erogazione dell'anticipazione;

b) entro trentasei mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, il beneficiario presenta la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni concesse in conto investimenti, completa di tutti i documenti indicati nella medesima determinazione di concessione; l'erogazione del saldo è subordinata all'esito positivo del sopralluogo di cui all'art. 13, comma 1. (1)

5. Entro trentasei mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, il beneficiario presenta la richiesta di erogazione del contributo sulle spese di gestione, completa della documentazione di spesa attestante i pagamenti effettuati. (2)

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 6 febbraio 2020, a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 6 febbraio 2020, a decorrere dal 30 aprile 2020.

Art. 13

Monitoraggio, controlli e ispezioni

 

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso in conto investimenti, il Soggetto gestore, anche a mezzo di società controllate, effettua il sopralluogo, verifica l'operatività dell'iniziativa finanziata e le spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:

a) il rispetto degli obblighi di legge;

b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;

c) la regolarità dei libri contabili e fiscali;

d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;

e) l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate;

f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

2. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni concesse in conto investimenti, invia al Soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione dell'investimento agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni. (1)

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.M. 3 marzo 2016, a decorrere dal 30 aprile 2016.

Art. 14

Revoca delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, dal Soggetto gestore nei seguenti casi:

a) per le agevolazioni concesse ad imprese costituende, qualora la compagine della società costituita risulti diversa dalla compagine sociale indicata nella domanda di agevolazione senza l'autorizzazione del Soggetto gestore; (1)

b) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;

d) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento;

e) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

f) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

g) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 13;

h) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;

i) utilizzo delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;

l) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.M. 3 marzo 2016, a decorrere dal 30 aprile 2016.

Capo III

Misura II - Progetti finalizzati alla valorizzazione e promozione delle eccellenze del territorio

 

Art. 15

Progetti ammissibili

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti finalizzati alla valorizzazione e promozione delle eccellenze locali, produttive, culturali e naturali, per accrescerne la visibilità e riconoscibilità.

2. I progetti finanziati devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2.

 

Art. 16

Costi e spese ammissibili

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 17 le spese, al netto dell'IVA, funzionali alla realizzazione del progetto, relative a:

a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;

b) acquisto, affitto e noleggio di beni mobili, esclusi i mezzi di trasporto di ogni genere;

c) costo del lavoro relativo a personale dipendente e collaboratori assimilati al personale dipendente, interamente dedicati all'attività agevolata;

d) acquisto di servizi professionali e consulenze specialistiche, svolte da soggetti altamente qualificati, strettamente funzionali alla realizzazione dell'attività agevolata;

e) beni e servizi tecnologici o manageriali, strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività agevolata;

f) utenze.

2. Le spese di cui al comma 1 sono agevolabili solo se sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e fino ai dodici mesi successivi alla data della determinazione di concessione delle agevolazioni.

 

Art. 17

Agevolazioni concedibili

 

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto nella misura dell'80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili, considerando sia le spese ad utilità pluriennale, sia quelle di gestione relative all'avvio dell'attività nei limiti indicati all'art. 16, comma 2. Le agevolazioni sono concedibili entro il limite massimo di euro 35.000,00 per progetti presentati da una singola impresa e di euro 70.000,00 per progetti presentati da cooperativa, consorzio o associazione temporanea di imprese (ATI).

 

Art. 18

Procedura di accesso

 

1. Le agevolazioni di cui all'art. 17 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini, iniziale e finale, per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, al quale è inoltre allegato l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente capo.

3. Almeno trenta giorni prima del termine iniziale di cui al comma 2 il Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it gli schemi e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

4. Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le modalità e gli schemi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore. Al termine della procedura di compilazione del progetto e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.

5. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5;

c) qualora disponibile, copia dell'ultimo bilancio depositato.

6. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate ai commi 4 e 5 o al di fuori dei termini fissati con il provvedimento di cui al comma 2 non sono prese in esame.

 

Art. 19

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

 

1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione, procede alla verifica di ammissibilità formale e successivamente alla valutazione di merito delle domande presentate.

2. La valutazione di ogni domanda sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

a) adeguatezza e coerenza del profilo del soggetto proponente rispetto all'iniziativa di valorizzazione proposta;

b) valore aggiunto che l'iniziativa apporta in termini di:

1) valorizzazione, visibilità e riconoscibilità del territorio e dei suoi prodotti;

2) sviluppo di relazioni e sinergie nell'ambito degli attori dello sviluppo locale, con particolare riferimento al sistema imprenditoriale;

3) contributo allo sviluppo delle presenze turistiche nel cratere aquilano;

4) sviluppo di sistemi produttivi o d'offerta innovativi per il contesto territoriale di riferimento;

c) fattibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

3. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 2, sono definiti i parametri in cui è articolato ciascuno dei criteri di cui al comma 2, i relativi punteggi, nonché la soglia minima per l'accesso alle agevolazioni. Il punteggio che ogni progetto consegue è ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro.

4. I soggetti richiedenti devono dimostrare, con le modalità richieste dal Soggetto gestore, di poter apportare la parte di mezzi finanziari a loro carico, necessaria per l'integrale copertura delle spese del progetto presentato.

 

Art. 20

Concessione delle agevolazioni

 

1. Al termine dell'attività istruttoria e sulla base dell'esito delle valutazioni, il Ministero, entro centoventi giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande adotta la graduatoria dei progetti agevolabili. La posizione in graduatoria è determinata sulla base della somma dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3. La graduatoria è pubblicata nel sito del Ministero www.mise.gov.it e nel sito del Soggetto gestore www.invitalia.it.

2. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base della determinazione di concessione adottata dallo stesso Soggetto gestore, che individua le caratteristiche del progetto finanziato, le spese ammesse, nonché la forma e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.

3. Il Soggetto gestore comunica tramite PEC al soggetto beneficiario la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

4. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere formalmente accettata dal beneficiario entro trenta giorni, con comunicazione tramite PEC al Soggetto gestore.

 

Art. 21

Erogazione delle agevolazioni

 

1. Il soggetto beneficiario può chiedere, successivamente all'accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni, un'anticipazione nella misura del 30% dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nella sezione del sito internet di cui all'art. 18, comma 3.

2. Entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto agevolato il beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni concesse, unitamente alle fatture quietanzate e a tutta la documentazione indicata nella determinazione di concessione delle agevolazioni. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'esito positivo delle verifiche svolte dal Soggetto gestore ai sensi del comma 3.

3. Il Soggetto gestore, anche a mezzo di società controllate, effettua un sopralluogo per verificare l'operatività dell'iniziativa agevolata e le spese richieste a contributo. In sede di sopralluogo sono verificati:

a) la permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;

b) la regolarità dei libri contabili e fiscali;

c) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata;

d) l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese richieste a contributo;

e) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

 

Art. 22

Monitoraggio, controlli e ispezioni

 

1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini del monitoraggio dei progetti agevolati, i soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2.

 

Art. 23

Revoca delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, dal Soggetto gestore nei seguenti casi:

a) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) mancata realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;

c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento;

d) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 22;

g) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;

h) utilizzo delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;

i) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

Art. 24

Cumulo delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2015, n. 281.