Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 novembre 2015, n. 24285

Tributi - Irpeg ed Irap - art. 9-bis L. 289/2002 - Reiezione dell’istanza di definizione

 

Svolgimento del processo

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della CTR del Lazio che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato le cartelle di pagamento relative ad Irpeg ed Irap per gli anni 2000 e 2001, emesse dall’Agenzia delle Entrate a carico della contribuente M. Costruzioni spa, a seguito della reiezione dell’istanza di definizione ex art. 9-bis L. 289/2002 proposta dalla medesima contribuente.

La CTR, in particolare, riteneva che il condono doveva ritenersi perfezionato per effetto della proposizione dell’istanza e del regolare e tempestivo pagamento della prima rata, mentre gli omessi o ritardati versamenti delle rate successive alla prima non avrebbero determinato l’invalidità o inefficacia della definizione agevolata, dovendo estendersi alla fattispecie in esame il regime proprio di tutti i condoni previsti dalla L. 289/02.

La contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione dell’art. 9-bis L. 289/02 in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., censurando la sentenza della CTR per aver ritenuto perfezionata la definizione ex art. 9-bis L. 289/02 indipendentemente dal tempestivo pagamento di tutte le somme dovute.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende senz’altro dare continuità, il condono previsto all’art. 9-bis della legge 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono "clemenziale" e non "premiale" come, invece deve ritenersi per la fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario.

Da ciò consegue che, nell’ipotesi di cui all’art. 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell’importo specifico nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se intgrale, essendo sufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (v. tra le altre Cass. 20745/10 e 10650/13).

Pertanto, in assenza di disposizioni quali quelle previste dalla L. 289/2002 agli artt. 8, 9 e 15 (secondo cui "l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione") ovvero art. 16, comma 2 (in forza del quale "l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione") deve ritenersi che, nell’ipotesi in esame l’efficacia della definizione si verifica solo se si provvede al pagamento (in soluzuzione unica o rateale) delle imposte nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente) se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi.

Il ritardato versamento della seconda rata ha dunque determinato, nel caso di specie, la decadenza dal beneficio in capo al contribuente.

La sentenza della CTR del Lazio va dunque cassata e, sussistendone i presupposti, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo.

Considerato lo sviluppo della vicenda processuale nel merito ed il consolidarsi dell’orientamento di questa Corte sul punto in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, di dispone la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR del Lazio e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Spese compensate.