Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 01 dicembre 2015, n. 24592

Adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 92 del 2012 al decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (Decreto interministeriale n. 86985 del 09 gennaio 2015)

 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 92 del 2012, con decreto interministeriale n. 86985 del 09 gennaio 2015 è stato istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

All’articolo 2 del medesimo decreto interministeriale sono stati identificati come destinatari degli interventi del Fondo i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgano servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

In seguito all'entrata in vigore degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono state introdotte modifiche alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali precedentemente regolamentata ai sensi dell’art. 3, della legge n. 92 del 2012.

In particolare il comma 1 dell’articolo 26 del sopra citato decreto legislativo ha previsto la possibilità che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale.

Il comma 7 del medesimo articolo ha previsto che la costituzione dei Fondi di cui al precedente comma 1 è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Il successivo comma 8 ha stabilito che i Fondi già costituiti alla data del 24 settembre 2015 si adeguino alle disposizioni del sopracitato comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 01 gennaio 2016 ed i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.

Alla luce di quanto sopra esposto, poiché il Fondo del trasporto pubblico assicura tutela ai lavoratori dipendenti dalle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari che occupano mediamente più di quindici dipendenti, si rappresenta che entro il 31 dicembre 2015 è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con particolare riferimento alla platea dei lavoratori che possono accedere agli interventi a carico del Fondo.

In assenza di tale adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore che occupano mediamente più di cinque dipendenti confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 01 gennaio 2016 ed i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.