Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 novembre 2015, n. 24280

Tributi - Reddito da partecipazione - Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altra socia - Vilaizone del litisconsorzio necessario - Nullità del giudizio

 

Fatto

 

L’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente avviso di accertamento col quale ha rettificato il reddito da partecipazione per l’anno d’imposta 2000, irrogando altresì interessi e sanzioni, a seguito e per effetto di un processo verbale di constatazione concernente la s.n.c. R. P. di R. S. e C., poi divenuta R&G I. s.n.c., della quale l’odierno ricorrente è socio al 50%, partecipata dalla s.r.l. I. F., della quale secondo l’ufficio era il gestore di fatto.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il relativo ricorso proposto da R., mentre quella regionale ha accolto l’appello dell’ufficio, facendo leva su altra sentenza pronunciata nei confronti della società.

Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida ad otto motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.

 

Diritto

 

1. - Fondato, e con rilievo assorbente dei restanti, è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., col quale il contribuente lamenta la violazione dell’art. 14 del d.leg. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché la violazione o falsa applicazione degli art. 29, 14, 18 e 59 del d.lgs. 546/92, anche in combinazione con gli art. 156 e 159 c.p.c. e 14, 18 e 36 del d.lgs. 546/92, deducendo la nullità del giudizio, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altra socia G. G..

2. - Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario il quale, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 817, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità, limitata alla quota conferita o illimitata (in termini, Cass. 23 dicembre 2014, n. 27337).

3. - Né si può applicare il temperamento, sollecitato dall’Agenzia in controricorso (espresso, tra varie, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830 e dall’ord. 29 gennaio 2014, n. 2014), secondo il quale nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione. Ciò in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi, ravvisabili quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:

1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi;

2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;

3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;

4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

Nel caso in esame, è evidente la mancanza di contestualità, in quanto la sentenza impugnata è motivata in base all’esito della sentenza pronunciata nei confronti della società.

5.- Ne deriva la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Catania.

L’andamento processuale comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Catania.

Compensa tutte le voci di spesa.